Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001, n. 253

G.U.R.I. 3 luglio 2001, n. 152

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati (n. 37, allegato 1, legge n. 50/1999).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, e l'allegato 1, numero 37 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto l'articolo 11 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 2 e 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 1° dicembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2001;

Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il giuramento di fedeltà dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 2

Momento del giuramento e relativa formula

1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

2. Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

3. Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

Art. 3

Abrogazioni

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 34