
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2001
G.U.R.I. 7 maggio 2001, n. 104
Operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti la legge 23 agosto 1988, n. 400, e il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visti gli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il quale dispone che, nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione del governo e il termine stabilito dal comma 1 dello stesso articolo, si può provvedere con regolamento al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dallo stesso decreto legislativo;
Visto l'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di stabilire la decorrenza dell'operatività di specifiche disposizioni dello stesso decreto legislativo, al fine di distribuire gli adempimenti necessari alla piena attuazione e al completamento della riforma dell'organizzazione del governo entro l'arco temporale intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto legislativo e quella di cui all'art. 55, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2000;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento concernente le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sulla organizzazione e sul personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, recante il regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica il 3 dicembre 1999, n. 549, recante il regolamento di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1998, n. 202, recante il regolamento sull'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, a norma dell'art. 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 276, recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuta l'opportunità di articolare gli adempimenti necessari all'attuazione della riforma secondo scadenze coordinate, in modo da anticipare la riorganizzazione degli apparati ministeriali, ai fini della costituzione e della piena funzionalità dei nuovi ministeri nei tempi previsti dall'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che sono in corso di registrazione i regolamenti di organizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, del Ministero delle attività produttive, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituiti dall'art. 55, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
Ritenuto necessario anticipare la decorrenza di tutte le misure idonee ad adeguare l'organizzazione dei singoli ministeri in funzione degli accorpamenti di strutture previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Considerato che si è già provveduto a trasferire ai ministeri, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 30 luglio 1999, n. 303, alcune strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per la funzione pubblica, delegato al coordinamento dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Decreta:
1. L'operatività delle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alla difesa del suolo, e di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, limitatamente alla gestione e tutela delle risorse idriche, decorre dal 1° giugno 2001.
2. Dalla data di cui al comma 1, decorre l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alle funzioni e ai compiti in materia di difesa del suolo e di gestione e tutela delle risorse idriche e alle inerenti risorse. Conseguentemente, dalla stessa data, in attesa della istituzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 e secondo le modalità di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero dell'ambiente la direzione generale della difesa del suolo e gli uffici con compiti in materia di gestione e tutela delle risorse idriche, di cui all'allegata tabella.
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.
1. L'operatività delle disposizioni di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, limitatamente alle funzioni relative allo sviluppo e alla vigilanza della cooperazione e all'attuazione delle politiche di coesione e di cui al comma 1, lettera c), dello stesso articolo, limitatamente alle funzioni in materia di stampa, editoria e produzioni multimediali, decorre dal 1° giugno 2001.
2. Dalla data di cui al comma 1, decorre l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Conseguentemente, a partire dalla stessa data, in attesa della istituzione del Ministero delle attività produttive ai sensi degli articoli 27, 28, e 29 e secondo le modalità di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti:
a) dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli uffici con compiti in materia di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici, sovvenzioni alle attività produttive dirette ad attuare politiche di coesione, di cui alla allegata tabella;
b) dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la direzione generale della cooperazione;
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.
1. L'operatività delle disposizioni di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1° giugno 2001.
2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, sono trasferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica gli uffici con compiti in materia di rapporti con l'Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e di interesse pubblico, di cui all'allegata tabella.
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.
1. L'operatività delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, decorre dal 1° giugno 2001.
2. Conseguentemente, a partire dalla data di cui al comma 1, in attesa della istituzione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi degli articoli 45, 46 e 47 e secondo le modalità di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
a) dal Ministero degli affari esteri gli uffici con compiti in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati, di cui alla allegata tabella;
b) dal Ministero dei trasporti e della navigazione gli uffici con compiti di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale e assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, gli uffici con compiti di organizzazione, previdenza e assistenza del lavoro marittimo, gli uffici con compiti di previdenza e assistenza degli addetti al servizio di trasporto aereo, di cui alla allegata tabella;
c) dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli uffici con compiti in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, di cui alla allegata tabella;
d) dal Ministero dell'interno gli uffici con compiti in materia di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali, di cui alla allegata tabella.
3. Sino all'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le strutture trasferite continuano a svolgere i loro compiti.
Roma, 10 aprile 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO
ALLEGATI
Art. 30 Ministero del tesoro Ulteriori trasferimenti di funzione ____________________________________________________________________________ Ministero Funzione Ufficio Possibile collocazione nell'attuale organigramma del Ministero del tesoro ____________________________________________________________________________ Industria Rapporti con Direzione generale Dipartimento l'Isvap del commercio, del- del tesoro le assicurazioni e Direzione IV dei servizi Art. 35 comma 3 e 36 Ministero dell'ambiente e del territorio Ulteriori trasferimenti di funzione ____________________________________________________________________________ Ministero Funzione Ufficio Possibile Organico Note collocazione nell'attuale organigramma del Ministero dell'ambiente ____________________________________________________________________________ Lavori Difesa del D.G. Difesa Servizio pubblici suolo del suolo tutela acque e risanamento del suolo Gestione e Comitato di Servizio per tutela delle Vigilanza la tutela risorse delle risorse delle acque idriche idriche Art. 28 lettere a) e c) Ministero dell'industria Ulteriori trasferimenti di funzione ____________________________________________________________________________ Ministero Funzione Ufficio Possibile Organico Note collocazione nell'attuale organigramma del Ministero dell'industria ____________________________________________________________________________ Lavoro Sviluppo e Direzione D.G. per lo vigilanza generale della sviluppo della cooperazione produttivo e la cooperazione competitività 132 Tesoro Agevolazioni, Dipartimento D.G. per il contributi, per le coordinamento incentivi e politiche di degli incentivi benefici, sviluppo e alle imprese 17 sovvenzioni coesione alle attività servizio per produttive le politiche diretti ad di sviluppo attuare territoriale politiche di coesione