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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 22 marzo 2001

G.U.R.I. 3 luglio 2001, n. 152

Individuazione delle patologie per il cui trattamento è assicurata, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.

Testo annotato al 23 dicembre 2008

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 24 ottobre 2000, n. 323, recante "Riordino del settore termale";

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, che demanda al Ministro della sanità di individuare, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, le patologie per il cui trattamento è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità - Sessione XLIV, nella seduta del 21 febbraio 2001, ha espresso il parere che l'individuazione delle patologie debba essere effettuata sulla base di studi scientifici "la cui qualità si dovrà riflettere anche nella pubblicazione su riviste internazionali con referaggio e ad alto fattore di impatto";

Considerato che lo stesso Consiglio ha espresso parere favorevole alla proroga, in via provvisoria, della validità dell'elenco delle patologie approvato con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995);

Ritenuto, pertanto, di prorogare la validità dell'anzidetto elenco per il periodo occorrente all'effettuazione di tali studi scientifici e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Le patologie per le quali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è assicurata l'erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale, sono, in via provvisoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, quelle indicate nell'elenco approvato con decreto del Ministro della sanità del 15 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 1995). (1)

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 354

(1)

Il termine di cui all'articolo annotato è stato prorogato dai seguenti provvedimenti:

- dall'articolo unico del D.M. Salute 13 dicembre 2005, al 31 dicembre 2006;

- dall'articolo unico del D.M. Salute 14 dicembre 2006, al 31 dicembre 2007;

- dall'articolo unico del D.M. Salute 17 dicembre 2007, al 31 dicembre 2008;

- dall'articolo unico del D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 23 dicembre 2008, al 31 dicembre 2009.