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DECRETO PRESIDENZIALE 20 marzo 2001, n. 11

G.U.R.S. 13 luglio 2001, n. 35

Regolamento attuativo dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'articolo 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto l'articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Udito il parere n. 1218/00 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 27 febbraio 2001;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 6 marzo 2001;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

Art. 2

Ruolo unico dei dirigenti

1. Il ruolo unico dei dirigenti dell'Amministrazione regionale istituito dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è tenuto dalla Presidenza della Regione, Dipartimento regionale del personale e dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale e, nelle more dell'attivazione dello stesso Dipartimento, dalla Direzione del personale e dei servizi generali.

2. Nel ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica o professionalità anche ai fini dell'attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture, sono inseriti tutti i dirigenti dell'Amministrazione regionale.

3. Il ruolo unico, articolato a regime in due fasce, comprende, nella fase di prima applicazione, una terza fascia, nella quale è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

4. Nella prima fascia sono inseriti, in sede di prima applicazione, in ordine alfabetico, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, il Segretario generale, i Direttori regionali ed equiparati, l'Ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera.

5. Successivamente, in conformità a quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti nella prima fascia, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di struttura di massima dimensione per un tempo pari ad almeno cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

6. Nella seconda fascia sono inseriti in ordine alfabetico, in sede di prima applicazione, ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati in possesso di laurea, in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e, successivamente, i vincitori dei concorsi per titoli ed esami previsti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, fermo restando il possesso del titolo di studio per l'accesso alla carriera.

7. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono individuati i posti da mettere a concorso, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con riferimento al numero delle aree, servizi ed unità operative. I concorsi avranno luogo entro i successivi novanta giorni.

Art. 3

Tenuta del ruolo unico dei dirigenti

1. La tenuta del ruolo unico dei dirigenti comporta i seguenti compiti:

a) predisporre, anche mediante l'acquisizione dei dati presso altri rami dell'Amministrazione, costituire e tenere il ruolo unico;

b) assicurare, tramite un puntuale monitoraggio, la completezza e l'aggiornamento continuo dei dati;

c) iscrivere ed elaborare i dati secondo modalità e processi anche informatizzati che consentano, nell'ambito di ciascuna fascia del ruolo unico, la rilevazione immediata della posizione, delle situazioni individuali, della professionalità e degli incarichi ricoperti per ciascun dirigente sino all'entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, nonché successivamente;

d) curare correntemente la banca dati di cui all'art. 6, comma 6, legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

e) garantire la corrispondenza delle distinte sezioni del ruolo unico alle specificità tecniche e professionali dei dirigenti;

f) assicurare che il trattamento dei dati sia effettuato nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni;

g) assumere iniziative idonee ad assicurare la periodicità dei concorsi per l'accesso alla dirigenza, in modo da soddisfare alle esigenze funzionali dei rami dell'Amministrazione regionale;

h) riferire semestralmente al Presidente della Regione o all'Assessore regionale destinato alla Presidenza, in caso di delega delle correlate funzioni, sulla situazione complessiva del ruolo unico anche ai fini della programmazione degli accessi alla dirigenza.

Art. 4

Criteri e modalità

per la tenuta del ruolo unico dei dirigenti

1. I dati essenziali del ruolo a fianco del nominativo di ciascun dirigente sono elencati nella tabella allegata che fa parte integrante del presente regolamento. Nella banca dati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere, altresì, inserite ulteriori informazioni relative: alla carriera ed alle eventuali responsabilità disciplinari; alle esperienze professionali; ai livelli di funzioni svolte, nel senso delle postazioni dirigenziali cui è stato preposto; alle specializzazioni ed abilitazioni professionali; ai corsi di formazione, specializzazione e aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato; alle lingue straniere conosciute; alle pubblicazioni ed ogni altro elemento conoscitivo utili agli stessi precitati fini.

2. Le Amministrazioni sono tenute, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a trasmettere alla struttura competente alla tenuta del ruolo unico tutti i dati sopra indicati; la predetta struttura garantisce immediatamente l'accesso alle informazioni in parola per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I dati essenziali contenuti nel ruolo unico sono pubblici. Le ulteriori informazioni sono consultabili dalle Amministrazioni pubbliche interessate al conferimento di incarichi dirigenziali. Coloro che abbiano un interesse giuridicamente rilevante possono accedere alla consultazione nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e delle norme sull'accesso alla documentazione amministrativa.

Art. 5

Inserimento nel ruolo

1. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 4, comma 2, la struttura competente inserisce nel ruolo unico i dati essenziali ed entro ulteriori trenta giorni, altresì, le restanti informazioni.

2. Ai fini del conferimento degli incarichi, in relazione alla peculiarità delle strutture, il ruolo unico al suo interno si articola in distinte sezioni per i dirigenti già appartenenti a ruoli tecnici o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche. L'area professionale di cui all'art. 6, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è costituita dai dirigenti inseriti nelle sezioni tecniche, reclutati in ragione dell'abilitazione all'esercizio della professione.

3. Di tutti gli incarichi conferiti ai dirigenti del ruolo unico, le Amministrazioni sono tenute a dare entro trenta giorni comunicazione alla struttura competente alla tenuta del ruolo unico medesimo, la quale procede alle necessarie annotazioni entro i successivi trenta giorni.

Art. 6

1. Ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di legittimità.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 20 marzo 2001.

LEANZA

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 19 giugno 2001, reg. n. 1, Presidenza della Regione, fg. n. 70.

Allegato