
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 2001, n. 318
G.U.R.I. 7 agosto 2001, n. 182
Regolamento recante disciplina per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo.
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Ravvisata la necessità di emanare una disciplina per l'assegnazione delle borse di studio istituite in prima attuazione dell'articolo 4 della citata legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 agosto 2000 e del 29 gennaio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, della giustizia, delle finanze, della pubblica istruzione e per la solidarietà sociale;
EMANA
il seguente regolamento:
N.d.R.: Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 6, comma 1, del D.P.R. 5 maggio 2009, n. 58.
Oggetto della disciplina
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, la prima attuazione per l'assegnazione delle borse di studio istituite dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche, nonché degli orfani o dei figli delle vittime del terrorismo.
2. A decorrere dall'anno scolastico ed accademico 1997/1998 le borse di studio sono assegnate in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria inferiore e superiore, nonché per ogni anno di corso universitario. Esse sono altresì assegnate agli orfani ed ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola secondaria superiore e di corso universitario.
3. In relazione allo stanziamento previsto dall'articolo 4 della citata legge n. 407 del 1998, a decorrere dall'anno 1998, le borse di studio complessivamente da assegnare annualmente sono in numero di ottocentoquaranta, così ripartite: quattrocento borse di studio dell'importo di L. 400.000 cadauna riservate agli studenti della scuola elementare e scuola media inferiore; trecentoquaranta borse di studio dell'importo di L. 1.000.000 cadauna riservate agli studenti della scuola media superiore; cento borse di studio dell'importo di L. 5.000.000 cadauna riservate agli studenti universitari.
4. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse è riservata ai soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
5. Ove non fosse possibile assegnare tutte le borse di studio di una categoria per mancanza di aspiranti aventi diritto, le somme residue saranno utilizzate per l'assegnazione di borse a concorrenti della medesima o di altra categoria, in base alla relativa graduatoria.
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Requisiti per l'ammissione
1. Nei limiti di cui all'articolo 1, possono chiedere l'assegnazione delle borse di studio le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché gli orfani ed i figli delle vittime del terrorismo che nell'anno scolastico o accademico di riferimento:
a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o la licenza elementare o la licenza media o il diploma di istruzione secondaria superiore o titolo equiparato;
b) abbiano sostenuto con esito favorevole almeno due esami previsti dal piano di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di un diploma universitario.
2. I requisiti previsti alle lettere a) e b) non sono richiesti per i soggetti indicati nel comma 4 dell'articolo 1.
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Presentazione della domanda
1. Le richieste di assegnazione di una borsa di studio, redatte in carta semplice, indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono presentate all'ufficio scolastico competente in base alla residenza dell'aspirante o al rettore dell'università alla quale l'aspirante è iscritto entro il termine indicato nei bandi che saranno redatti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i minori e gli incapaci la richiesta è sottoscritta rispettivamente dall'esercente la potestà dei genitori o dal tutore. Nella domanda è indicato se il richiedente è riservatario ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
2. Alla domanda, a cura del soggetto che la sottoscrive, deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal richiedente, nella quale è specificato l'evento lesivo (luogo, data e breve descrizione del fatto) ed è attestata la qualità di vittima o di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalità organizzata dello studente, nonché ogni altro dato riferito al corso di studio frequentato o al titolo di studio conseguito nell'anno scolastico o accademico di riferimento da parte dello studente stesso.
3. Alla domanda è anche allegata una dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente a norma dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa su modello conforme all'allegato A, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare, quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate ai fini IRPEF per l'anno solare precedente all'anno di presentazione, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A detto reddito è sommato il reddito delle attività finanziarie del nucleo familiare medesimo.
4. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite.
5. I competenti uffici scolastici regionali o universitari, esperita l'istruttoria delle domande pervenute per la parte di competenza, nei sessanta giorni dalla presentazione della domanda, acquisiscono dai competenti uffici territoriali del Governo elementi istruttori.
6. Le domande sono, quindi, trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il coordinamento amministrativo.
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Commissione e graduatoria
1. Le domande pervenute sono esaminate da una commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, composta da:
a) un dirigente del ruolo unico della dirigenza, che la presiede, scelto dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Dipartimento per la solidarietà sociale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ogni Amministrazione può designare un supplente.
2. La partecipazione alle sedute della commissione è gratuita.
3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
4. La commissione, in base alle domande pervenute, redige tre distinte graduatorie, secondo le classi di borse di studio indicate nell'articolo 1. I punteggi sono attribuiti secondo i seguenti criteri:
a) per la gravità del danno da 5 a 10 punti;
b) da 3 a 5 punti per il reddito, in misura inversamente proporzionale all'ammontare;
c) per il merito scolastico o universitario da 1 a 3 punti.
5. Tre ulteriori, distinte graduatorie sono redatte dalla commissione relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, in base ai criteri di cui al comma 4.
6. La commissione approva le graduatorie entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande e le comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che le rende esecutive.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 marzo 2001
Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BIANCO, Ministro dell'interno
MATTARELLA, Ministro della difesa
FASSINO, Ministro della giustizia
DEL TURCO, Ministro delle finanze
DE MAURO, Ministro della pubblica istruzione
TURCO, Ministro per la solidarietà sociale
Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 164
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