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LEGGE 9 marzo 2001, n. 49

G.U.R.I. 12 marzo 2001, n. 59

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.".

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio di encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonchè per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio, è convertito in legge con modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. E' abrogato il decreto-legge 14 febbraio 2001, n. 8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 8 del 2001.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

PECORARO SCANIO, Ministro delle politiche

agricole e forestali

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Allegato - [vedi modificazioni inserite nel decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1]