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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2001

G.U.R.I. 5 maggio 2001, n. 103

Criteri per la valutazione, ai fini dell'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria, del servizio prestato dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi in regime convenzionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che dispone che con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono individuati i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dei medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che all'art. 8, comma 1-bis, prevedeva che le regioni potessero individuare aree di attività della guardia medica e della medicina dei servizi che, ai fini del miglioramento del servizio, richiedevano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego e che, a quei fini, i medici addetti a tali attività che al 31 dicembre 1992 risultavano titolari di incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni potessero essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come modificato e integrato dal citato decreto legislativo n. 229 del 1999 che dispone che entro un anno dalla sua entrata in vigore, le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'istaurarsi di un rapporto d'impiego e che, a questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno d'incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1997, n. 502;

Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni che conferma le disposizioni di cui all'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede l'inquadramento nei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale degli specialisti ambulatoriali operanti presso le aziende sanitarie in regime convenzionale, purchè in possesso dei requisiti stabiliti nell'art. 34 medesimo;

Visto il decreto del Ministro della sanità 23 marzo 2000, n. 184, recante il "regolamento relativo ai criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", con cui sono stabiliti i criteri per la valutazione dell'attività svolta a rapporto orario nelle strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici delle aziende medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, che rende esecutivo il "regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale", che all'art. 5, lettera b), prevede il possesso degli specifici requisiti di anzianità di servizio;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 22 febbraio 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, nella seduta del 2 marzo 2001;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Anzianità di servizio

1. Ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, dai medici della guardia medica, dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi, inquadrati nei ruoli della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale si dispone che:

a) agli specialisti ambulatoriali, medici e delle altre professionalità sanitarie, ai medici dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi per i quali le aziende sanitarie abbiano provveduto, o provvedano, ad instaurare il rapporto di impiego, ed ai medici della guardia medica per i quali le aziende medesime abbiano già provveduto ad instaurare il rapporto d'impiego, è riconosciuto come salario di anzianità (retribuzione individuale di anzianità), ai fini giuridici ed economici, ed a valere dall'atto dell'inquadramento, quanto già individualmente maturato allo stesso titolo nel rapporto di provenienza;

b) agli stessi professionisti viene riconosciuta una anzianità di servizio e di esperienza professionale nell'ambito dell'attività svolta nel Servizio sanitario nazionale così calcolata:

1) il servizio prestato in regime convenzionale è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto, rapportandolo percentualmente a quello della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale (38 ore settimanali);

2) il servizio prestato, con o senza carattere di contemporaneità, nell'ambito dei diversi rapporti orari di lavoro convenzionale fra loro compatibili, è cumulabile nei limiti del massimale previsto in convenzione ai fini della determinazione dell'impegno orario settimanale complessivo ed è valutato ai fini del calcolo dell'anzianità;

c) i certificati di servizio rilasciati dall'organo competente devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale complessivamente svolta per le attività di cui si tratta;

d) l'anzianità di servizio, come individuata nel presente articolo, è utilizzabile anche ai fini dell'accesso all'incarico di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Roma, 8 marzo 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

AMATO

Il Ministro della sanità

VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001

Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 80