
DECISIONE 2001/141/CE della Commissione, 20 febbraio 2001
G.U.C.E. 21 febbraio 2001, n. L 50
Attuazione di un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini in alcune parti della zona di protezione in Italia e acquisto di vaccini a tale scopo da parte della Comunità.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 20 febbraio 2001
Applicabile dal: 20 febbraio 2001
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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (2), modificata da ultimo dalla decisione 2001/12/CE del Consiglio (3), in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5,
considerando quanto segue:
1) Nel corso del 2000 sono stati notificati focolai di febbre catarrale degli ovini nelle regioni italiane Sardegna, Sicilia e Calabria.
2) Il 19 dicembre 2000 le autorità italiane hanno informato la Commissione che intendevano effettuare nel 2001 una campagna di vaccinazione nelle regioni Calabria e Basilicata e nella provincia di Salerno.
3) L'obiettivo della campagna è di prevenire la diffusione della malattia nel resto del territorio della Comunità interrompendo la circolazione del virus nella zona di protezione delimitata attorno ai focolai insorti in Calabria.
4) Per l'esecuzione della campagna occorrono 1700000 dosi di vaccino monovalente contro la febbre catarrale degli ovini del sierotipo 2.
5) Nessuna industria farmaceutica negli Stati membri produce vaccini contro la febbre catarrale degli ovini.
6) Il laboratorio sudafricano Onderstepoort è l'unico in grado di produrre questo tipo di vaccino monovalente (vaccino attenuato) del sierotipo 2.
7) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario, si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
8) Il contributo finanziario della Comunità verrà concesso a condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite.
9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 327 del 22.12.2000.
GU L 224 del 18.8.1990.
GU L 3 del 6.1.2001.
GU L 160 del 26.6.1999.
Nella primavera del 2001 l'Italia realizzerà un programma di vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini nelle regioni Calabria e Basilicata e nella provincia di Salerno.
Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 1 la Comunità partecipa al finanziamento della fornitura all'Italia di 1700000 dosi di vaccino monovalente del sierotipo 2.
1. Ai fini del programma di vaccinazione di cui all'articolo 1, il direttore generale della direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a concludere un accordo con il laboratorio Onderstepoort nel Sudafrica per l'acquisto di 1700000 dosi di vaccino monovalente contro la febbre catarrale degli ovini del sierotipo 2.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 comprende il trasporto aereo verso l'Italia.
La Commissione può effettuare controlli sul posto, in collaborazione con le competenti autorità nazionali, per verificare l'esecuzione effettiva del programma.
La Commissione informa gli Stati membri sull'esito di tali controlli.
Il contributo finanziario della Comunità a favore del programma di cui all'articolo 1 è concesso alle seguenti condizioni:
a) alla data del 1° aprile 2001 lo Stato membro interessato deve aver messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ad amministrative necessarie per l'attuazione del programma;
b) anteriormente al 1° luglio 2001 deve essere presentata una relazione finale sull'esecuzione del programma sotto il profilo tecnico, corredata della documentazione probante in ordine alle spese sostenute e ai risultati conseguiti;
c) il programma deve essere realizzato in maniera efficace, nel rispetto della vigente normativa veterinaria comunitaria.