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DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 2001, n. 68

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 59 G.U.R.I. 26 marzo 2001, n. 71

Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e con annotazioni alla data 21 giugno 2023)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante, tra l'altro, specifica delega al Governo per l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza in relazione al riordino della pubblica amministrazione, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto, in particolare, il comma 2, lettera a) del citato articolo 4 che, a tal fine, fissa come principio direttivo la previsione dell'esercizio da parte del Corpo delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente disposizioni per la riforma del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;

Visti i propri decreti 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, in materia, rispettivamente, di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 66, recante tra l'altro, un programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale e ai traffici marittimi illeciti;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge lo aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il proprio decreto 25 ottobre 1999, n. 556, di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997 concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Sentito l'organo centrale della rappresentanza militare (COCER) della Guardia di finanza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Natura e Dipendenza

1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge.

2. All'atto della istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la dipendenza del Corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, si intende riferita al Ministro dell'economia e delle finanze.

Capo II

Compiti di polizia economica e finanziaria

Art. 2

Tutela del bilancio

1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea.

2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di:

a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;

b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonchè uscite del bilancio dell'Unione europea;

c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale;

d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione;

e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonchè di programmi pubblici di spesa;

f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica;

g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;

h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonchè movimentazioni finanziarie e di capitali;

i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio;

l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico;

m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea.

3. Il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi anche del proprio dispositivo aeronavale, esercita in mare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge 31 dicembre 1982, n. 979 dagli articoli 200, 201 e 202 del codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e i compiti istituzionali conferiti dalle leggi vigenti al Corpo delle Capitanerie di porto, funzioni di polizia economica e finanziaria in via esclusiva richiedendo la collaborazione di altri organismi per l'esercizio dei propri compiti, nonchè, fermo restando quanto previsto dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, attività di contrasto dei traffici illeciti.

4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo, nell'espletamento dei compiti di cui al comma 2, si avvalgono delle facoltà e dei poteri previsti dagli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo continuano ad applicarsi, per i fatti che possono configurarsi come violazioni fiscali, le disposizioni di cui agli articoli 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dall'articolo 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e 32 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Art. 3

Collaborazione con organi ed enti nazionali

1. Il Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali. La stessa collaborazione, previe intese con il Comando generale, può essere fornita agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta.

2. Nell'espletamento delle attività di cui al comma 1, i militari del Corpo agiscono con le facoltà e i poteri previsti dalle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 4

Attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea

(modificato dall'art. 1, comma 921, lett. d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, integrato dall'art. 16-quater, comma 1, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 e modificato dall'art. 1, comma 841, della legge 30 dicembre 2024, n. 207(1)

1. Il Corpo della Guardia di finanza promuove e attua, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonchè dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, per quanto concerne il coordinamento delle forze di polizia in materia di ordine e di sicurezza pubblica, forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti. In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni

3. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aumentato di una quota di trenta unità, riservata agli esperti del Corpo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, il Corpo della Guardia di finanza può destinare, con il trattamento di cui alla legge 8 luglio 1961, n. 642, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, proprio personale anche presso le sedi istituzionali competenti nella materia di cui al comma 1, in ambito internazionale ed europeo.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3 del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

(1)

Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 2, del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le disposizioni di cui al comma 1 del predetto art. 16-quater, di modifica del presente, si applicano fino al 31 dicembre 2030.

Art. 5

Partecipazione ad operazioni internazionali in materia economica e finanziaria

1. Il Corpo della Guardia di finanza concorre, nell'ambito delle proprie competenze, ad assicurare il contributo nazionale alle attività promosse dalla comunità internazionale o derivanti da accordi internazionali, con particolare riguardo alle attività volte alla ricostituzione e al ripristino dell'operatività dei corpi di polizia e delle strutture istituzionali locali deputate al contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria.

Capo III

Altri compiti

Art. 6

Funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica

1. Il Corpo della Guardia di finanza esercita funzioni di polizia giudiziaria secondo le leggi e i regolamenti vigenti e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Nell'espletamento di tale attività di concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro dell'interno.

Art. 7

Concorso alla difesa militare

(integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 3 giugno 2010, n. 79 e dall'art. 28, comma 4, lett. a), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Il Comandante generate della Guardia di finanza definisce con il Capo di Stato maggiore della difesa, nell'ambito della pianificazione operativa interforze da questi predisposta, le modalità generali del concorso del Corpo alla difesa militare previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189. Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente, dal Ministro della difesa.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, terzo comma, della legge 189 del 1959, e dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, per quanto riguarda le modalità attuative del concorso di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1, potranno essere previste forme di collegamento tra i rispettivi stati maggiori.

Art. 8

Funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria

1. Il Corpo della Guardia di finanza:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, svolge nel proprio ambito funzioni di polizia militare in via esclusiva;

b) fornisce, su richiesta, all'autorità individuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, elementi informativi necessari per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza ai fini della sicurezza economico-finanziaria;

c) esercita le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo le disposizioni sancite nei codici penali militari.

Art. 8

Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza

(introdotto dall'art. 35, comma 6, del D.L.vo 29 maggio 2017, n. 95 e modificato e integrato dall'art. 28, comma 4, lett. b), del D.L.vo 27 dicembre 2019, n. 172)

1. Agli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

1-bis. Agli ufficiali appartenenti al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter.

1-ter. Al personale di cui al comma 1-bis, ove impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresì attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria.

2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza. (1)

3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.

5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, del ruolo normale e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unità navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare.

6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.

6-bis. Le qualifiche di cui al presente articolo sono sospese per gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza:

a) in servizio permanente o in ferma volontaria, sospesi dall'impiego a qualsiasi titolo ovvero destinatari di un provvedimento medico legale di temporanea non idoneità al servizio per patologia o infermità di carattere neuro-psichico;

b) delle categorie del congedo, richiamati ovvero trattenuti in servizio, sospesi dalle funzioni del grado.

6-ter. Gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza in congedo della categoria dell'ausiliaria, richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 993 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per le esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indicate, diverse dall'Amministrazione di appartenenza, non rivestono le qualifiche di cui al presente articolo. Per il medesimo personale sono escluse le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai propri reparti.

(1)

In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 15, comma 28, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Capo IV

Altre disposizioni

Art. 9

Modificazione e abrogazione di norme

(modificato dall'art. 2, comma 2, del D.L.vo 24 novembre 2023, n. 192)

1. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono rideterminate, in base alle norme del presente decreto legislativo e tenuto conto delle attribuzioni del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, le modalità di esecuzione del servizio nonchè i compiti e i doveri del personale della Guardia di finanza. Per quanto attiene agli aspetti concernenti il concorso alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e i compiti militari, i regolamenti sono adottati di concerto, rispettivamente, con i Ministri dell'interno e della difesa. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei citati regolamenti sono abrogati i regi decreti 6 novembre 1930, n. 1643, e 3 gennaio 1926, n. 126, concernenti, rispettivamente, il regolamento di servizio e il regolamento organico del Corpo.

2. Al fine di adeguare la struttura logistica, amministrativa e contabile del Corpo della Guardia di finanza di supporto alla struttura operativa, e la relativa disciplina, ai contenuti dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e al nuovo modello organizzativo di cui all'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dall'entrata in vigore del citato regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, concernente il regolamento di amministrazione del Corpo.

3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati sentite le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative del personale del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo le leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

DEL TURCO, Ministro delle finanze

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO