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DIRETTIVA 2001/60/CE DELLA COMMISSIONE 7 agosto 2001

G.U.U.E. 22 agosto 2001, n. L 226

Direttiva recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi. (Testo rilevante ai fini del SEE) (1)

(1)

Per l'attuazione della presente direttiva si veda il D.L.vo 14 marzo 2003, n. 65.

Note sul recepimento

Adottata il: 7 agosto 2001

Entrata in vigore il: 11 settembre 2001

Termine per il recepimento: (vedi nota)

Nota:

Per il recepimento si veda l'articolo 3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (1), e in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 98/98/CE della Commissione (2), recante venticinquesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/33/CE della Commissione (4), prevede nuovi criteri ed una nuova frase R (R67) per vapori che possono provocare sonnolenza e vertigini. Le disposizioni di cui all'allegato V alla direttiva 1999/45/CE devono quindi essere integrate.

2) La direttiva 2001/59/CE della Commissione (5) introduce una nuova formulazione della frase R40 in riferimento a cancerogeni della categoria 3. Per conseguenza, la precedente formulazione della frase R40 sarà ora designata dalla sigla R68, e continuerà ad essere utilizzata per mutageni della categoria 3 e per alcune sostanze con effetti irreversibili non letali. E' quindi necessario modificare i riferimenti alla frase R40 nell'allegato II alla direttiva 1999/45/CE.

3) La direttiva 2001/59/CE introduce nell'allegato VI alla direttiva 67/548/CEE disposizioni più chiare per la classificazione di sostanze e preparati dal punto di vista degli effetti corrosivi. E' quindi necessario integrare di conseguenza l'allegato II alla direttiva 1999/45/CE.

4) E' noto che preparati di cemento contenenti cromo (VI) possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze. E' quindi auspicabile disporre che tali preparati rechino un'etichetta di avvertimento mediante integrazione dell'allegato V alla direttiva 1999/45/CE.

5) I provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adattamento al progresso tecnico delle direttive sull'eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi istituito ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 1999/45/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU L 200 del 30.7.1999.

(2)

GU L 355 del 30.12.1998.

(3)

GU 196 del 16.8.1967.

(4)

GU L 136 dell'8.6.2000.

(5)

GU L 225 del 21.8.2001.

Art. 1

La direttiva 1999/45/CE è modificata come segue:

1) Nell'allegato II, parte A:

- al paragrafo 3.3, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68",

- al paragrafo 8.2, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" tutte le volte che ricorre.

2) Nell'allegato II, parte B:

- al paragrafo 2.1 (comprendente la tabella II), la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" ogni qualvolta che si verifica,

- al paragrafo 2.2 (comprendente la tabella II A), la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" ogni qualvolta che si verifica,

- al paragrafo 6.1, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" la seconda volta che si verifica (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),

- alla tabella VI, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" alla quarta fila, colonne 1 e 3 (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),

- al paragrafo 6.2, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" la seconda volta che si verifica (ossia in relazione a mutageni della categoria 3),

- alla tabella VI A, la sigla "R40" è sostituita dalla sigla "R68" alla quarta fila, colonne 1 e 3 (ossia in relazione a mutageni della categoria 3).

3) Nell'allegato II, parte B, le tabelle IV e IV A sono integrate dalla nota seguente:

"NB: la semplice applicazione del metodo convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di tenere conto delle osservazioni di cui al paragrafo 3.2.5, dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva."

Art. 2

L'allegato V B della direttiva 1999/45/CE è integrato dall'aggiunta di nuovi paragrafi 11 e 12 di cui all'allegato I alla presente direttiva. 

Art. 3

1. Gli Stati membri provvedono all'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative necessarie per il recepimento della presente direttiva al più tardi entro il 30 luglio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri applicano le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di cui al paragrafo 1:

a) ai preparati che non rientrano nella direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1) relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, o nella direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (2) dal 30 luglio 2002;

b) e ai preparati di cui alla direttiva 91/414/CEE o alla direttiva 98/8/CE dal 30 luglio 2004.

3. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento in occasione della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Gli Stati membri determinano in quale forma viene effettuato tale riferimento.

(1)

GU L 230 del 19.8.1991.

(2)

GU L 123 del 24.4.1998.

Art. 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 

Art. 5

La presente direttiva è indirizzata agli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2001. 

Per la Commissione

ERKKI LIIKANEN

Membro della Commissione 

ALLEGATO 

I seguenti paragrafi 11 e 12 sono aggiunti all'allegato V B della direttiva 1999/45/CE: "11. Preparati contenenti una sostanza a cui si applica la frase R67: l'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

Quando un preparato contiene una o più sostanze contraddistinte dalla frase R67, l'etichetta del preparato deve contenere tale frase per esteso come stabilito all'allegato III della direttiva 67/548/CEE, quando la concentrazione totale di queste sostanze presenti nel preparato è uguale o superiore al 15 %, a meno che:

- il preparato sia già classificato con le frasi R20, R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26,

- oppure, il preparato sia in confezione che non supera 125 ml.

12. Cementi e preparati di cemento

Gli imballaggi di cementi e preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo solubile (VI) sul peso totale secco del cemento devono recare l'iscrizione seguente: "Contiene cromo (VI). Può produrre una reazione allergica" a meno che il preparato non sia già classificato ed etichettato come sensibilizzante con la frase R43."