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CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 19 giugno 2001

G.U.R.I. 29 giugno 2001, n. 149

Approvazione di integrazioni e modifiche al regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 24, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visti gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 29 del proprio regolamento interno approvato nella seduta del 7 gennaio 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997;

Visto il regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, approvato nella seduta del 15 giugno 1999 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 1° luglio 1999, n. 152;

Nella seduta del 19 giugno 2001,

Ha deliberato

di approvare le seguenti:

Art. 0

Articolo Unico

"Integrazioni e modifiche al regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999":

1) dopo l'art. 11, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis (Esonero temporaneo del giudice tributario dall'esercizio delle funzioni) (legge 27 marzo 2001, n. 97, art. 3). - Il giudice tributario nei cui confronti è disposto il giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è temporaneamente esonerato dalle funzioni conservando il diritto al compenso fisso. Il provvedimento di esonero temporaneo perde efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla sua adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva";

2) alla fine della lettera c) del primo comma dell'art. 14, sono aggiunte le seguenti parole:

"e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383";

3) dopo il quarto comma dell'art. 14, è aggiunto il seguente:

"In deroga a quanto stabilito nei due commi precedenti, per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317 318, 319, 319-ter, 320 del codice penale, e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, la sospensione disposta a seguito di condanna perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione del reato".

Le presenti integrazioni e modifiche del regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 19 giugno 2001

Il presidente: CALIENDO