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REGOLAMENTO (CE) N. 2355/2002 DELLA COMMISSIONE, 27 dicembre 2002

G.U.C.E. 28 dicembre 2002, n. L 351

Modifiche al regolamento (CE) n. 438/2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottato il: 27 dicembre 2002

Entrato in vigore il: 17 gennaio 2003

Applicabile dal: 17 gennaio 2003

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1447/2001 (2), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

sentito il comitato di cui all'articolo 147 del trattato,

sentito il comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

sentito il comitato per le strutture del settore della pesca e dell'acquacoltura,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999, le autorità responsabili degli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi concernenti le spese e i controlli relativi ad un intervento, per un periodo di tre anni a decorrere dal pagamento del saldo da parte della Commissione, salvo se sia disposto diversamente negli accordi amministrativi bilaterali.

2) E' opportuno specificare le categorie dei documenti giustificativi suddetti, la forma in cui devono essere tenuti e l'obbligo di designare gli organismi responsabili della loro conservazione.

3) Poiché i suddetti documenti fanno parte della pista di controllo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 (3), è opportuno inserire in detto articolo le disposizioni necessarie circa la tenuta dei documenti.

4) Le disposizioni sulla tenuta dei documenti lasciano impregiudicate altre disposizioni comunitarie o nazionali specifiche.

5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 161 del 26.6.1999.

(2)

GU L 139 del 29.7.2001.

(3)

GU L 63 del 3.3.2001.

Art. 1

L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 438/2001 è modificato come segue:

a) dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

"2a. a) I documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 comprendono:

- documenti relativi a specifiche spese sostenute e dichiarate e a pagamenti effettuati a titolo di contributi, richiesti per un'idonea pista di controllo, tra cui documenti comprovanti l'effettiva fornitura di beni o servizi cofinanziati,

- rapporti e documenti sui controlli eseguiti a norma degli articoli 4, 9, 10 e 15 del presente regolamento.

Le autorità nazionali competenti designano l'organismo incaricato di conservare i documenti relativi alle spese per il periodo di conservazione previsto.

b) I documenti devono essere conservati come documenti originali oppure su supporti comunemente accettati.

I supporti comunemente accettati sono i seguenti:

- fotocopie di documenti originali,

- microschede di documenti originali,

- versioni elettroniche di documenti originali su supporti ottici (ad esempio documenti scannerizzati conservati su Cd-rom, disco duro o disco magnetico),

- documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica.

La procedura per la certificazione della conformità con gli originali dei documenti conservati su supporti comunemente accettati è definita dalle autorità nazionali e deve garantire la conformità delle versioni conservate con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali nonché la loro attendibilità per fini legali e di audit. Se si tratta di documenti che esistono esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici di supporto su cui le versioni sono conservate devono rispondere alle norme di sicurezza riconosciute, tali da garantirne la conformità con i requisiti prescritti dagli ordinamenti nazionali e l'attendibilità per fini legali e di audit."

b) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

"a) disponibilità di procedure volte ad assicurare che i documenti di cui al paragrafo 2 bis siano conservati in conformità dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 e dell'allegato I al presente regolamento;".

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2002.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione