Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

ASSESSORATO

DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO,

DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA

DECRETO 13 novembre 2002

G.U.R.S. 13 dicembre 2002, n. 57

Nuove direttive per la predisposizione dei piani comunali di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

L'ASSESSORE

PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO,

L'ARTIGIANATO E LA PESCA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, concernente la riforma della disciplina del commercio;

Visto il proprio decreto n. 445 del 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 5 maggio 2000, con il quale sono state emanate direttive regionali in materia di piani di localizzazione dei punti vendita di giornali quotidiani e periodici;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108";

Visto l'art. 6 del succitato decreto che prevede l'emanazione di direttive regionali per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici e per il rilascio delle autorizzazioni amministrative comunali;

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle attività produttive n. 3538/c del 28 dicembre 2001;

Ritenuto opportuno e necessario emanare nuove direttive alla luce delle richiamate novità normative che tengano, comunque, conto dell'esistente rete di vendita e delle esigenze programmatiche a livello regionale al fine di evitare, in particolare, l'eccessiva proliferazione di punti di vendita non esclusivi;

Sentite in data 3 giugno 2002 e 5 settembre 2002 le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) piano, il piano comunale di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici;

b) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

c) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici, ovvero di quotidiani e periodici, nonché gli esercizi che, avendo effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, hanno ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

2. I punti vendita promiscui, autorizzati alla vendita di quotidiani e periodici, congiuntamente ad altri prodotti, in data anteriore all'entrata in vigore della legge 13 aprile 1999, n. 108, e del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono considerati come punti vendita esclusivi, mentre quelli autorizzati alla vendita di quotidiani o periodici sono considerati come punti vendita non esclusivi.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 2

Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio regionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta, nel rispetto dei piani, al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'art. 3.

3. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di olii minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita, i centri commerciali, così come definiti dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto, per la medesima tipologia di prodotto editoriale per la quale è stata effettuata la sperimentazione.

5. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire nel rispetto dei piani comunali di cui all'art. 9 del presente decreto.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 3

Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse edite;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, e per cui risulta rispettata la condizione dell'esistenza di una forma di controllo all'accesso.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 4

Parità di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 5

Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 6

Direttiva generale

1. I comuni della Sicilia sono obbligati a dotarsi dei piani previsti dal decreto legislativo n. 170/2001 e in conformità alle disposizioni di cui al successivo art. 9 del presente decreto, entro un anno dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. I piani sono adottati con atto deliberativo del consiglio comunale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate ed esistenti a livello provinciale ed, in mancanza, a livello regionale.

3. Il parere di cui al comma precedente deve essere acquisito presso la sede comunale, a seguito di apposita riunione con le organizzazioni di categoria.

4. Nel caso di mancata partecipazione alla riunione indetta a seguito della convocazione di cui al comma precedente, il parere in argomento si intende favorevolmente acquisito.

5. Trascorso il termine di cui al precedente comma 1, per i comuni inadempienti è attivata, da parte dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la procedura per la nomina di commissari ad acta.

6. I comuni inviano copia dei piani adottati e delle relative delibere dei consigli comunali all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

7. Gli incarichi ai commissari ad acta già nominati in esecuzione del precedente decreto assessoriale n. 445 del 17 aprile 2000, sono revocati in forza delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 7

Obiettivi della pianificazione comunale

1. I piani sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) incremento della diffusione dei mezzi di informazione e stampa mediante, ove necessario, l'aumento del numero delle rivendite e l'ampliamento delle superfici espositive e di vendita;

b) articolazione omogenea nel territorio comunale, nel rispetto delle diverse realtà sociali ed insediative esistenti, della rete di distribuzione e di vendita dei giornali, quotidiani e periodici, al fine di renderla costantemente adeguata alle esigenze dell'utenza ed, in genere, degli operatori dell'informazione;

c) facilità di accesso dell'utenza ai punti di vendita della rete distributiva comunale.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 8

Operazioni preliminari alla formazione dei piani

1. Per favorire una razionale evoluzione della rete e per assicurare la migliore produttività del servizio, in funzione della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, i comuni, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, predispongono i piani tenendo conto della densità della popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle diverse zone o quartieri del territorio comunale, dell'entità delle vendite nell'ultimo biennio sia dei quotidiani che dei periodici, del numero delle rivendite esclusive e non esclusive esistenti e della loro ubicazione nell'ambito di ciascuna zona comunale.

2. In armonia ed in relazione al disposto di cui al precedente comma, i comuni, per la predisposizione dei piani, devono in particolare:

a) suddividere il territorio comunale in zone omogenee che possono corrispondere alla partizione adottata per la formazione dei piani regolatori generali, nonché alla suddivisione amministrativa per circoscrizioni o quartieri. La zonizzazione deve, comunque, tener conto dei centri storici, delle periferie, delle semiperiferie urbane, delle aree di nuova o già esistente edificazione residenziale, industriale e terziaria, delle aree rurali e montane;

b) rilevare le caratteristiche di ciascuna zona individuata, con particolare riguardo:

1) alla struttura e densità della popolazione residente;

2) alle strutture scolastiche e universitarie, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, strutture industriali, produttive, commerciali e ricettive, stazioni ferroviarie, autostazioni e altre strutture similari;

3) all'assetto viario e delle comunicazioni;

4) ai flussi di popolazione non residente, comprendendo correnti turistiche stagionali e permanenti;

c) individuare, per l'ultimo biennio e per ciascuna zona, la situazione relativa ai seguenti indicatori:

1) numero e densità dei punti di vendita esistenti, esclusivi e non esclusivi, anche in rapporto alla superficie territoriale, alla popolazione presente ovvero esistente e fluttuante nel territorio nonché alle famiglie presenti;

2) localizzazione dei punti di vendita esistenti, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni avvenute nel biennio;

3) andamento delle vendite, anche sulla base di dati forniti dalle organizzazioni degli editori, dei distributori e dei rivenditori.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 9

Piani comunali di localizzazione

1. Sulla base delle operazioni indicate nel precedente art. 8, i piani comunali devono definire la rete dei punti ottimali di vendita esclusivi e non esclusivi ed i relativi ambiti di localizzazione, comprensivi delle esigenze di nuovi punti di vendita e del trasferimento di quelli già esistenti ed operanti.

2. In sede di definizione dei citati piani di localizzazione dei punti di vendita i comuni devono rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti di vendita esclusivi non inferiore a 1.000 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 m., calcolati per il percorso più breve.

3. In sede di definizione dei piani, al fine di dare completa attuazione al disposto di cui al comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, i comuni devono altresì rispettare un rapporto minimo tra famiglie residenti e punti vendita non esclusivi non inferiore a 1.000 ed una distanza minima tra singoli punti di vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore a 350 m., calcolati per il percorso più breve.

4. Nel caso di suddivisione del territorio comunale in zone, i parametri di cui ai commi precedenti sono riferiti alla singola zona, tenendo conto, per quanto concerne la distanza tra singoli punti vendita, del raggio di influenza esercitato dai punti vendita ubicati sia nelle zone limitrofe che nei territori comunali confinanti.

5. Qualora nel territorio comunale o nella singola zona risulti residente un numero di famiglie inferiore a 1.000, è comunque consentita l'apertura di un punto vendita esclusivo e di un punto vendita non esclusivo.

6. Nell'ipotesi in cui dalla programmazione effettuata a norma dei superiori commi 2 e 3 dovesse risultare un numero residuo di famiglie uguale o superiore a 600, è altresì consentita la previsione di un ulteriore punto vendita esclusivo o di un ulteriore punto vendita non esclusivo.

7. I piani di localizzazione devono altresì:

a) individuare le zone turistiche del territorio comunale, nelle quali, per effetto di una maggiore presenza stagionale dell'utenza, i comuni possono rilasciare autorizzazioni temporanee, sia per punti vendita esclusivi che non esclusivi, per periodi non superiori a quattro mesi nel corso dell'anno, nel rispetto del rapporto minimo tra popolazione non residente e punti vendita, sia esclusivi che non esclusivi, non inferiore mediamente a 1.000 presenze giornaliere rilevate nell'anno precedente per il periodo considerato;

b) definire le condizioni ed i criteri che devono essere osservati per la vendita in alberghi, pensioni ed altri complessi turistico-ricettivi quando essa costituisce un servizio ai clienti e per la quale, a termine dell'art. 3, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, non è necessaria l'autorizzazione amministrativa;

c) definire i criteri in base ai quali è consentita la vendita di giornali, quotidiani e periodici, all'interno di strutture pubbliche o private, purché rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture, tra i quali quello rivolto ad assicurare prioritariamente accordi con il titolare della rivendita più prossima;

d) stabilire, nel rilascio dell'autorizzazione per nuove rivendite e per l'eventuale trasferimento di quelle esistenti, criteri atti a garantire la superficie più idonea allo svolgimento dell'attività, compatibilmente con le prescrizioni urbanistiche dell'area interessata, nonché, ove necessario, con le caratteristiche ambientali della zona.

8. Sono fatte salve le localizzazioni dei punti vendita esclusivi e non esclusivi già in attività che non rispondono ai parametri stabiliti nel presente articolo.

9. Nell'eventualità di un trasferimento di un punto vendita, sia esso esclusivo che non esclusivo, devono essere rispettati i parametri previsti nel presente articolo.

10. Non rientrano nel novero dei punti di vendita da determinarsi in forza delle disposizioni di cui al presente articolo:

a) le rivendite ubicate nelle stazioni marittime;

b) le rivendite ubicate nelle stazioni ferroviarie;

c) le rivendite ubicate negli aeroporti;

d) le rivendite ubicate nelle autostrade o raccordi autostradali;

e) le rivendite ubicate nelle strade di grande comunicazione;

f) le rivendite ubicate nelle strade statali al di fuori del centro abitato;

g) le rivendite negli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 10

Validità del piano

1. Il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali quotidiani e periodici non è soggetto a scadenza.

2. Il comune può procedere al suo aggiornamento per sopraggiunte modifiche della situazione distributiva della rete di vendita, nonché della situazione demografica, con le procedure di cui al precedente comma 2 dell'art. 6.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 11

Autorizzazione comunale

1. L'autorizzazione amministrativa comunale è rilasciata dai comuni ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, e ai sensi del presente decreto.

2. L'autorizzazione per i punti di vendita esclusivi e non esclusivi, può essere rilasciata sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 12

Istruttoria per nuove autorizzazioni

1. In sede di elaborazione dei piani comunali saranno determinate le modalità ed i criteri per ottenere l'autorizzazione amministrativa, nel rispetto di quanto disposto con il presente articolo.

2. Le domande tendenti ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di rivendita di quotidiani e periodici devono essere presentate al comune territorialmente competente.

3. Il richiedente deve:

a) essere in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

b) non prestare la propria opera con rapporto di lavoro continuativo alle dipendenze di altri;

c) non essere iscritto in albi professionali.

4. Le domande inoltre devono contenere anche i seguenti dati:

a) ubicazione dell'esercizio o del posteggio su suolo pubblico;

b) dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico ovvero l'avvio della relativa istruttoria per l'acquisizione di questi ultimi;

c) titolarità di autorizzazione per l'esercizio di una delle attività di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente decreto, per le rivendite non esclusive.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 13

Subingresso

1. In materia di subingresso si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 14

Sanzioni

1. Alle violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto si applicano le sanzioni previste dai commi 2 e seguenti dell'art. 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

N.d.R. Il presente decreto è ABROGATO dall'art. 1, comma 2, del Decr. Ass. Attività produttive 23 giugno 2016.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatti salvi gli effetti prodotti, cessano le disposizioni di cui al decreto assessoriale n. 445 del 17 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 21 del 5 maggio 2000.

Palermo, 13 novembre 2002.

CIMINO