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LEGGE REGIONALE 12 novembre 2002, n. 19

G.U.R.S. 15 novembre 2002, n. 52

Proroga di contratti per l'attività di catalogazione dei beni culturali.

Testo con annotazioni alla data 17 giugno 2005

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nelle more della definizione delle procedure per l'attivazione dei contratti di diritto privato da stipularsi con il personale addetto, già utilizzato in precedenti campagne o attività di catalogazione, previsti dalla misura 2.02 del Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000-2006, i contratti stipulati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi della legge regionale 27 aprile 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 2002. (1) (2)

(1)

L'ulteriore proroga dei contratti previsti dal presente articolo è prevista dall'art. 19 della L.R. 5/2005.

(2)

Con Decr. Ass. BB.CC. 20 dicembre 2002 sono stati istituiti gli elenchi speciali degli esperti catalogatori e dei catalogatori per l'attuazione dei progetti di catalogazione dei beni culturali ed ambientali della Regione e con successivo Decr. Ass. 17 giugno 2005 sono stati riaperti i termini di iscrizione nei predetti elenchi.

Art. 2

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, l'ulteriore spesa di 2.200 migliaia di euro (U.P.B. 9.3.1.1.2, capitolo 376549).

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2002, quanto a 500 migliaia di euro con riduzione della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 130 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (U.P.B. 9.3.2.6.3, capitolo 776401), quanto a 517 migliaia di euro mediante riduzione delle assegnazioni di cui alla tabella H della medesima legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (U.P.B. 9.3.2.6.3 - capitolo 776402) e quanto a 1.183 migliaia di euro mediante riduzione di parte delle disponibilità delle seguenti unità previsionali di base e per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

- U.P.B. 9.3.2.6.3 - 846 migliaia di euro (capitolo 776003 - 603 migliaia di euro e capitolo 776039 - 243 migliaia di euro);

- U.P.B. 9.3.2.6.99 - 337 migliaia di euro (capitolo 776403).

Art. 3

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 novembre 2002.

CUFFARO

GRANATA

Assessore regionale per i beni culturali

ed ambientali e per la pubblica istruzione