
DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 ottobre 2002
G.U.R.I. 4 novembre 2002, n. 258
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area. (1) (2)
Testo annotato al 25 luglio 2008
Ai sensi dell'art. 13 dell'O.P.C.M. 5 dicembre 2006, n. 3555, al fine di consentire la corretta imputazione dei benefici previsti dalle disposizioni emergenziali di cui al decreto annotato, i comuni interessati sono i seguenti: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant'Alfio e Acicatena.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata la situazione di emergenza determinata dai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività sismica e vulcanica dell'Etna e di cui anche alle segnalazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania verificatisi nel mese di luglio 2001 è stato prorogato fino al 31 marzo 2003;
Ravvisata la necessità di procedere con ogni urgenza sia alla realizzazione sollecita delle iniziative volte a fronteggiare il predetto contesto emergenziale mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, che ad una più generale azione di prevenzione e di contrasto riguardo ai predetti fenomeni eruttivi su tutto il territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la dichiarazione dello stato di emergenza;
Ritenuto, infine, necessario che il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provveda a tutte le iniziative di coordinamento degli interventi di competenza delle autorità locali e delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, operando quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Acquisita l'intesa della regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 ottobre 2002;
Decreta:
Articolo Unico
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 marzo 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania, in conseguenza dei gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna e degli eventi sismici concernenti la medesima area. (1)
Il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento degli interventi di competenza delle autorità locali e delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile volte al superamento della situazione emergenziale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2002
Il Presidente del Consiglio dei Ministri: BERLUSCONI
Il termine di cui al comma annotato, è stato prorogato al 31 marzo 2004 dall'articolo unico del D.P.C.M. 28 marzo 2003, al 31 dicembre 2005 dall'articolo unico del D.P.C.M. 4 marzo 2005, al 31 dicembre 2007 dall'articolo unico del D.P.C.M. 27 dicembre 2006, al 30 giugno 2008 dall'articolo unico del D.P.C.M. 1° febbraio 2008 ed infine al 30 dicembre 2008 dall'articolo unico del D.P.C.M. 25 luglio 2008.