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LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 10

G.U.R.S. 16 agosto 2002, n. 38

Variazioni al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2002. Assestamento. Prime misure salva deficit.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 4/2009 e con annotazioni alla data 16 aprile 2003)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "A".

Art. 2

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella "B".

Art. 3

Cartolarizzazioni e interventi urgenti per la sanità

(modificato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 4/2003, dall'art. 16 della L.R. 13/2003 e dall'art. 2, comma 3, della L.R. 4/2009)

1. L'autorizzazione di spesa relativa ai limiti di impegno di cui al comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, introdotte dal comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e dall'articolo 75 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, limitatamente all'esercizio finanziario 2002, è ridotta di 25.822 migliaia di euro (U.P.B. 10.2.1.3.1 Fondo sanitario regionale - capitolo 413323).

2. ------------------- (comma abrogato) (1)

3. ------------------- (comma abrogato) (1)

4. ------------------- (comma abrogato) (1)

5. ------------------- (comma abrogato) (1) (2)

6. ------------------- (comma abrogato) (1)

(2)

Ai fini del ripiano definitivo dei disavanzi delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relativi all'anno 2001, vedi l'art. 28, comma 2, della L.R. 4/2003.

Art. 4

Operazioni finanziarie aziende sanitarie ed ospedaliere

(modificato e integrato dall'art. 30 della L.R. 4/2003 e modificato dall'art. 76, comma 30 della L.R. 20/2003.)

1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a medio e lungo termine, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale bilancio e finanze, qualora i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi trovino copertura in specifiche risorse aggiuntive rispetto alle assegnazioni destinate al finanziamento delle spese correnti per il servizio sanitario, oppure i predetti oneri non risultino superiori al 90 per cento delle entrate proprie correnti delle aziende.

2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono effettuare operazioni finanziarie a breve termine previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, purché i relativi oneri per il rimborso delle quote di capitale e la corresponsione degli interessi cumulati con quelli di cui al comma 1, non superino il limite di cui al comma 1.

3. Gli esiti delle suddette operazioni finanziarie affluiscono direttamente alle casse delle aziende e sono da queste distribuite alle varie categorie di creditori in funzione dell'anzianità del credito e proporzionalmente all'ammontare dello stesso. Nella erogazione di dette somme deve anche tenersi conto della qualità del credito, allo scopo di non arrecare pregiudizio alle strutture che erogano prestazioni sanitarie in genere e quelle salvavita in particolare.

Art. 5

Misure per il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi

1. Nelle more della conversione e subordinatamente alla stessa, si applica in Sicilia l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, sostituendo agli organi ed uffici ivi previsti quelli operanti in ambito regionale. A decorrere dall'entrata in vigore della relativa legge di conversione, la disposizione si applica nel testo risultante dalla suddetta legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6

Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituita con la seguente: "a) il documento di programmazione economico-finanziaria entro trenta giorni dalla data di presentazione alle camere da parte del Consiglio dei ministri di quello nazionale;".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "il 15 luglio" sono sostituite con le parole "il termine di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),".

3. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, dopo le parole "per il periodo" sono aggiunte le seguenti parole "rimanente della legislatura e, comunque, non inferiore al periodo".

Art. 7

Legge finanziaria

1. L'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, è sostituito dal seguente: (1)

"1. Contestualmente alla presentazione del disegno di legge del bilancio annuale e del bilancio pluriennale il Governo presenta all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge "finanziaria" con i tempi e le modalità di cui all'articolo 1.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 2, determina annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito delle entrate di competenza regionale, normalmente con effetto dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;

b) alla determinazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, conformemente a quanto previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 2;

c) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale rifinanziamento, per non più di un anno, delle principali leggi regionali di spesa;

d) alla determinazione, in apposita tabella, dell'eventuale riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

e) alla determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle rimodulazioni delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

f) alla determinazione, in apposita tabella, degli effetti finanziari derivanti da abrogazione di leggi di spesa i cui effetti sono esauriti o non più idonei alla realizzazione degli indirizzi fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria;

g) alla determinazione, in apposita tabella, dell'importo da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

h) alla determinazione, in apposita tabella, dei contributi e degli altri trasferimenti in favore di associazioni, fondazioni, centri studio ed altri organismi comunque denominati, nonchè delle altre spese continuative annue da iscrivere in ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale;

i) alla determinazione, in apposita tabella, delle spese che, ai sensi dell'articolo 200, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, hanno ottenuto l'autorizzazione comunitaria.

3. La legge "finanziaria" non può disporre nuove o maggiori spese oltre quanto previsto dal presente articolo.

4. Il disegno di legge "finanziaria" è approvato dall'Assemblea regionale siciliana prima del disegno di legge concernente il bilancio annuale e pluriennale della Regione Siciliana.".

(1)

Vedi l'art. 3 della L.R. 10/1999 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 8

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47

1. L'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente: (1)

"1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana la relazione sulla situazione economica regionale per l'anno precedente.".

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"2. Il Governo regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana, entro il 1° ottobre di ciascun anno, la situazione finanziaria sullo stato di attuazione della spesa regionale riferita al 30 giugno. Presenta, altresì, entro il 31 ottobre, lo stato di attuazione delle principali leggi di spesa riferito alla stessa data.".

(1)

Vedi l'art. 3 della L.R. 47/1977 come oggi riformulato a seguito delle successive modifiche.

Art. 9

Contributo all'Associazione italiana del consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa

(AICCRE)

1. Il contributo annuo autorizzato dall'articolo 195, comma 5, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, nell'importo rideterminato in tabella I dall'articolo 130, comma 9, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è fissato in 516 migliaia di euro.

Art. 10

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2002 sono introdotte, rispettivamente, le variazioni di cui alle annesse tabelle "C" e "D".

Art. 11

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2002.

CUFFARO

PAGANO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze