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LEGGE REGIONALE 9 agosto 2002, n. 12

G.U.R.S. 16 agosto 2002, n. 38

Nuove norme sui collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia. Disposizioni finanziarie nel settore dei trasporti.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 3/2016 e con annotazioni alla data 9 maggio 2012)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Economicità ed efficienza dei servizi (1)

(modificato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 9/2015 e dall'art. 48, comma 2, della L.R. 3/2016)

1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, al fine di potenziare i collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia con riferimento al quadro complessivo del traffico mediterraneo, procede, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Regolamento CEE n. 3577/92 del 7 dicembre 1992 e al decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, all'individuazione della rete dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto delle esigenze generali di mobilità.

2. La scelta dei vettori è effettuata mediante ricorso a procedure concorsuali in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti di pubblici servizi.

3. --------------------------- (comma soppresso) (2)

4. L'esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori è regolato da contratti di servizio aventi durata non inferiore a quattro anni.

(1)

Per la riduzione della misura massima degli oneri per l'esecuzione dei contratti di servizio relativi ai collegamenti di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 7, comma 1, della L.R. 26/2012.

Art. 2

Bandi di gara

1. Il Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni emana i bandi di gara per l'affidamento dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori.

2. I bandi di gara, di cui al comma 1, devono soddisfare le esigenze di trasporto di persone con o senza veicoli al seguito, nonché di automezzi con autista adibiti al trasporto di merci.

3. I bandi relativi ai servizi effettuati con navi traghetto devono prevedere, altresì, l'effettuazione di corse riguardanti il trasporto di merci appartenenti alle categorie speciali o pericolose, come definite dalla vigente legislazione di settore, nel rispetto della normativa vigente per la sicurezza del trasporto, al fine di garantire i necessari approvvigionamenti agli abitanti delle isole minori.

Art. 3

Contenuto dei bandi

(integrato dall'art. 48, comma 3, della L.R. 3/2016)

1. I bandi devono contenere indicazioni, in particolare, in ordine:

a) alle reti dei servizi da affidare;

b) alle tariffe da applicare sulle tratte in cui si articolano le reti dei servizi;

c) agli obblighi relativi al livello ed alla frequenza dei servizi;

d) ai requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale, richiesti ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CE in materia di appalti di servizi pubblici, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'esercizio dell'attività armatoriale;

e) al numero delle unità navali da impiegare, alle caratteristiche tecnico-costruttive con riguardo all'età dei mezzi alla capacità di trasporto in sicurezza di mezzi e passeggeri, nonché ai requisiti tecnici minimi richiesti;

f) al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nello Stato di bandiera, nonché al rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato ospitante in materia di equipaggio, emanate dallo Stato italiano ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento CEE 3577/92;

g) alla prestazione di adeguata fidejussione;

h) all'importo a base d'asta dei servizi da affidarsi. Non sono ammesse offerte che eguagliano o superano il prezzo a base d'asta fissato dall'amministrazione appaltante.

Art. 4

Vigilanza e controllo dei servizi

1. La vigilanza ed il controllo sui servizi di collegamento marittimo sono affidati al Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i funzionari del Dipartimento regionale trasporti e comunicazioni incaricati della vigilanza e del controllo sono dotati di apposita tessera identificativa per "controllo, vigilanza e libera circolazione" sui mezzi in esercizio, per garantire l'osservanza delle modalità operative previste dai bandi di cui alla presente legge.

Art. 5

Tavolo di concertazione permanente

1. E' costituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza della Regione, un tavolo di concertazione permanente sulle problematiche delle isole minori siciliane composto dal Presidente della Regione o un suo delegato, da un rappresentante per ogni comune delle isole minori e dal responsabile dell'ufficio per le isole minori, istituito con l'articolo 53 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

2. Spetta all'organismo di cui al comma 1 esprimere valutazioni sulle scelte programmatiche per gli interventi strutturali che riguardano le isole minori siciliane.

Art. 5

Norma transitoria

(introdotto dall'art. 130 della L.R. 4/2003)

1. Al fine di assicurare la continuità dei collegamenti marittimi con le isole minori della Sicilia, a partire dall'1 gennaio 2003 e fino all'affidamento dei servizi, secondo le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, trova applicazione il Capo II della legge regionale 13 maggio 1987, n. 18.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è prorogato il piano di riparto dei servizi di collegamento di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 40 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, fino all'affidamento, tramite procedura concorsuale, della rete dei servizi individuati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 6

Norme finanziarie

(modificato e integrato dall'art. 22 della L.R. 13/2003)

1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi di collegamento marittimo con le isole minori, dal momento dell'attivazione del sistema di affidamento degli stessi mediante procedura concorsuale, è autorizzata la spesa per gli anni 2003 e 2004 rispettivamente valutata in 24.015 migliaia di euro e in 23.757 migliaia di euro.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 è consentita l'assunzione di impegni di spesa a carattere pluriennale secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 11 della legge regionale 8 luglio 1977,n. 47, così come da ultimo sostituito dall'articolo 52, comma 7, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

2. La spesa di cui al comma 1 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704 accantonamento codice 1013).

Art. 7

Piano regionale dei trasporti e disposizioni per gli uffici della motorizzazione civile

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 500 migliaia di euro.

2. Per l'informatizzazione degli uffici provinciali del la motorizzazione civile della Sicilia è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro.

3. All'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede, per la competenza, con parte delle disponibilità di cui al l'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704), accantonamento 1001 per 653 migliaia di euro, accantonamento 1013 per 47 migliaia di euro e per la cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

Art. 7

Trasporto isole minori

(introdotto dall'art. 48, comma 1, della L.R. 3/2016)

1. In conformità a quanto disposto dalla presente legge, i servizi di trasporto dei passeggeri tra la Sicilia e le isole minori e tra di esse possono essere espletati anche con mezzi alternativi a quelli marittimi qualora ciò determini anche un risparmio economico.

Art. 8

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 9 agosto 2002.

CUFFARO

CASCIO

Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti