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N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

DIRETTIVA 2002/72/CE DELLA COMMISSIONE, 6 agosto 2002

G.U.C.E. 15 agosto 2002, n. L 220

Materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. (Testo rilevante ai fini del SEE)

TESTO COORDINATO (alla Dir. 2011/8/UE)

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Note sul recepimento

Adottata il: 6 agosto 2002

Entrata in vigore il: 4 settembre 2002

Termine per il recepimento: ---

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N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3, dopo aver ascoltato il parere del comitato scientifico per l'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

1) La direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/17/CE (3), è stata ripetutamente e sostanzialmente modificata. Per ragioni di chiarezza e razionalità essa deve pertanto essere consolidata.

2) L'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE stabilisce che i materiali e gli oggetti, allo stato finito, non devono cedere ai prodotti alimentari costituenti in quantità tali da rappresentare un pericolo per la salute umana e a comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un'alterazione dei loro caratteri organolettici.

3) Per raggiungere tale obiettivo nel caso dei materiali e degli oggetti di materia plastica uno strumento adeguato è rappresentato da una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le cui disposizioni generali diventano applicabili anche al caso i cui trattasi.

4) Il campo di applicazione della presente direttiva deve coincidere con quello della direttiva 82/711/CEE del Consiglio (4).

5) Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle resine a scambio ionico, le quali saranno oggetto di una successiva direttiva specifica.

6) I siliconi devono essere considerati materiali elastomerici anziché plastici e dovranno, pertanto, essere esclusi dalla definizione di plastica.

7) Per conseguire l'obiettivo fissato dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE, è sufficiente elaborare un elenco di sostanze autorizzate con indicazione del limite di migrazione globale ed, eventualmente, di altre restrizioni specifiche.

8) Oltre ai monomeri e alle altre sostanze di partenza pienamente valutate e autorizzate a livello comunitario, esistono monomeri e sostanze di partenza valutate e autorizzate in almeno uno Stato membro che possono continuare ad essere impiegate in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico per l'alimentazione umana e della decisione in merito al loro inserimento nella lista comunitaria. La presente direttiva sarà pertanto estesa a tempo debito alle sostanze e ai settori temporaneamente esclusi.

9) L'attuale elenco di additivi è incompleto, in quanto non contiene tutte le sostanze attualmente accettate in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere regolamentate dalle leggi nazionali in attesa i una decisione circa l'inserimento nell'elenco comunitario.

10) La presente direttiva prevede specifiche solo per alcune sostanze. Di conseguenza, le altre sostanze che possono richiedere specifiche restano regolamentate in questo senso dalle leggi nazionali, in attesa i una decisione a livello comunitario.

11) Per taluni additivi non è ancora possibile applicare in tutte le situazioni le restrizioni previste nelle presente direttiva, in attesa della raccolta e della valutazione di tutti i dati necessari per meglio stimare l'esposizione dei consumatori in circostanze specifiche. Tali additivi compaiono, pertanto, in un elenco diverso a quello contenente gli additivi pienamente regolamentati a livello comunitario.

12) La direttiva 82/711/CEE fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio (5) fissa l'elenco dei simulanti da impiegare nelle prove di migrazione.

13) E' più semplice determinare la quantità di sostanza in un materiale o oggetto finiti piuttosto che determinarne il livello specifico di migrazione. In talune condizioni, si dovrebbe pertanto autorizzare la verifica della conformità attraverso la determinazione della quantità piuttosto che mediante il livello specifico di migrazione.

14) Per alcuni tipi di plastica la disponibilità di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su dati sperimentali consente la stima del livello di migrazione di una sostanza in determinate condizioni, evitando così prove complesse, lunghe e costose.

15) Il limite di migrazione globale è una misura dell'inerzia del materiale che previene una modifica inaccettabile nella composizione dei prodotti alimentari e che, riducendo il ricorso a un numero eccessivo di limiti di migrazione specifica o a altre restrizioni, rappresenta pertanto un controllo efficace.

16) La direttiva 78/142/CEE del Consiglio (6) fissa il tenore massimo di cloruro di vinile nei materiali e negli oggetti di materia plastica preparati con tale sostanza e il limite massimo di cloruro di vinile ceduto da tali materiali e oggetti e le direttive 80/766/CEE (7) e 81/432/CEE (8) della Commissione fissano il metodo comunitario di analisi per il controllo di tali limiti.

17) Ai fini di un'eventuale attribuzione di responsabilità, si richiede la dichiarazione scritta di cui all'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva 89/109/CEE qualora si utilizzino in sede industriale o commerciale materiali o oggetti di materia plastica che non sono per loro natura chiaramente destinati ad uso alimentare.

18) La direttiva 80/590/CEE della Commissione (9) determina il simbolo che può accompagnare i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

19) In ossequio al principio di proporzionalità, per il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale, ovvero garantire la libera circolazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, è necessario e appropriato elaborare le norme per la definizione di materia plastica e di sostanze autorizzate. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, terzo comma, del trattato.

20) In conformità all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE, le norme che possono avere conseguenze sulla salute pubblica vengono stabilite previa consultazione del comitato scientifico per l'alimentazione umana.

21) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

22) La presente direttiva non deve modificare i termini di cui all'allegato VII, parte B, entro i quali gli Stati membri sono tenuti a ottemperare alla direttiva 90/128/CEE e agli atti che la modificano,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

GU L 40 dell'11.2.1989.

(2)

GU L 75 del 21.3.1990, rettificata da GU L 349 del 13.12.1990.

(3)

GU L 58 del 28.2.2002.

(4)

GU L 297 del 23.10.1982. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE (GU L 222 del 12.8.1997).

(5)

GU L 372 del 31.12.1985.

(6)

GU L 44 del 15.2.1978.

(7)

GU L 213 del 16.8.1980.

(8)

GU L 167 del 24.6.1981.

(9)

GU L 151 del 19.6.1980.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

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Art. 1

(modificato dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007 n. L 97)

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

2. La presente direttiva si applica ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono destinati a esser messi a contatto con i prodotti alimentari o sono già messi a contatto con i prodotti alimentari conformemente alla loro destinazione (di seguito "materiali e oggetti di materia plastica"):

a) ai materiali e agli oggetti, nonché alle parti di essi, costituiti esclusivamente di materia plastica;

b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;

c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia plastica che costituiscono le guarnizioni di coperchi composti complessivamente da due o più strati di diversi tipi di materiali.

3. Ai sensi della presente direttiva s'intende per "materia plastica" il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze o materiali.

Non sono considerati materie plastiche:

a) le pellicole di cellulosa rigenerata, verniciate e non verniciate, contemplate dalla direttiva 93/10/CEE della Commissione (1);

b) i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;

c) le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;

d) i rivestimenti di superficie ottenuti da:

- cere paraffine, anche sintetiche e/o da cere microcristalline,

- miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;

e) le resine a scambio ionico;

f) i siliconi.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva non si applica ai materiali e agli oggetti composti da due o più strati, di cui almeno uno non sia costituito esclusivamente di materia plastica, anche se quello destinato a venire a contatto diretto con i prodotti alimentari è costituito esclusivamente di materia plastica.

(1)

GU L 93 del 17.4.1993. Direttiva modificata dalla direttiva 93/111/CE (GU L 310 del 14.12.1993).

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Art. 1

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "materiale od oggetto di materia plastica multistrato": un materiale o un oggetto di materia plastica composto da due o più strati di materiali, ciascuno dei quali realizzato esclusivamente in materia plastica, tenuti insieme da adesivi o mediante altri mezzi;

b) "barriera funzionale di materia plastica": barriera composta di uno o più strati di materia plastica che assicura che il materiale o l'oggetto finito sia conforme all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e alla presente direttiva;

c) "alimenti non grassi": alimenti per i quali la direttiva 85/572/CEE prevede per le prove di migrazione simulanti diversi dal simulante D.

(*) GU L 338 del 13.11.2004.

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Art. 2

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

1. I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari in quantità superiori a 60 mg di sostanza ceduta per chilogrammo di prodotto o simulante alimentare (mg/kg) (limite di migrazione globale).

Tale limite è pari però a 10 mg per decimetro quadrato di superficie del materiale o dell'oggetto (mg/dm2) nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano assimilabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;

b) fogli, pellicole o altri materiali od oggetti che non possano essere riempiti o per i quali non sia possibile valutare il rapporto tra la superficie del materiale od oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essa.

2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a essere messi a contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini ai sensi delle direttive 91/321/CEE (*) e 96/5/CE (*) della Commissione, il limite di migrazione globale è sempre 60 mg/kg.

(*) GU L 175 del 4.7.1991.

(**) GU L 49 del 28.2.1996.

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Art. 3

(modificato dall'art. 1 della Dir. 2004/19/CE)

1. Per la fabbricazione di materiali ed oggetti di materia plastica possono essere utilizzati, con le restrizioni ivi indicate, esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A.

2. In deroga al paragrafo 1, è possibile continuare a impiegare i monomeri e le altre sostanze di partenza elencate nell'allegato II, sezione B, fino al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso denominata "l'Autorità").

3. L'elenco della sezione A dell'allegato II può essere modificato:

- o aggiungendo le sostanze che figurano nell'allegato II, sezione B, conformemente ai criteri previsti all'allegato II della direttiva 89/109/CEE,

- o aggiungendo sostanze nuove, ossia sostanze che non figurano né nella sezione A né nella sezione B dell'allegato II, conformemente all'articolo 3 della direttiva 89/109/CEE.

4. Nessuno Stato membro può autorizzare l'impiego di una nuova sostanza sul suo territorio se non nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE.

5. Gli elenchi di cui all'allegato II, sezioni A e B, non includono ancora monomeri o altre sostanze di partenza impiegati esclusivamente per la produzione di:

- rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture ecc.,

- resine epossidiche,

- adesivi e promotori di adesione,

- inchiostri da stampa.

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La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 4

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2004/19/CE e modificato dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97 e dall'art. 1 della Dir. 2008/39/CE)

1. L'allegato III contiene un elenco comunitario di additivi che, con le restrizioni e/o le specifiche indicate, possono essere utilizzati per la fabbricazione di materiali ed oggetti di plastica.

Gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di additivi possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 31 dicembre 2009.

A decorrere dal 1° gennaio 2010 per fabbricare materiali e oggetti di plastica possono essere usati solo gli additivi inseriti nell'elenco comunitario di additivi (elenco positivo).

2. Per gli additivi dell'allegato III, sezione B, la verifica della conformità ai limiti di migrazione specifica effettuata nel simulante D o nei mezzi di prova dei test sostitutivi, secondo quanto disposto nell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 82/711/CEE e nell'articolo 1 della direttiva 85/572/CEE, si applica a partire dal 1° maggio 2008.

3. L'elenco che figura nell'allegato III, sezioni A e B, non comprende ancora i seguenti additivi:

a) additivi utilizzati esclusivamente nella fabbricazione di:

- rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture,

- resine epossidiche,

- adesivi e promotori di adesione,

- inchiostri da stampa;

b) coloranti;

c) solventi.

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La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 4

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2004/19/CE, modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2008/39/CE)

1. Nell'elenco delle sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, possono sempre essere inseriti nuovi additivi in seguito a valutazione di sicurezza effettuata dall'Autorità.

2. Gli Stati membri stabiliscono che chiunque sia interessato a che un additivo già commercializzato in uno o più Stati membri venga inserito nell'elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 1, presenti entro il 31 dicembre 2006 i dati necessari alla valutazione di sicurezza da effettuarsi dall'Autorità.

Per la presentazione dei dati richiesti, il richiedente consulta gli "Orientamenti del comitato scientifico per l'alimentazione umana relativi alla presentazione delle richieste di valutazione di sicurezza per le sostanze da utilizzare nei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari in vista dell'autorizzazione" (Guidelines of the Scientific Committee on Food for the presentation of an application for safety assessment of a substance to be used in food contact materials prior to its authorisation).

3. La Commissione pubblica entro l'11 aprile 2008 un elenco provvisorio di additivi attualmente in fase di valutazione da parte dell'Autorità. Esso è costantemente aggiornato.

4. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, terzo comma, gli additivi non inseriti nell'elenco comunitario di cui all'articolo in questione possono continuare ad essere utilizzati a norma della legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2010 fintanto che siano inclusi nell'elenco provvisorio.

5. L'inserimento di un additivo nell'elenco provvisorio è subordinato alle seguenti condizioni:

a) l'additivo deve essere ammesso in uno o più Stati membri entro il 31 dicembre 2006;

b) i dati di cui al paragrafo 2 relativi all'additivo devono essere stati forniti in conformità alle prescrizioni dell'Autorità entro il 31 dicembre 2006.

6. Un additivo deve essere cancellato dall'elenco provvisorio:

a) se viene inserito nell'elenco comunitario degli additivi;

o

b) se la Commissione decide di non includerlo nell'elenco comunitario degli additivi; o

c) se nel corso dell'esame dei dati l'Autorità richiede informazioni supplementari e tali informazioni non vengono fornite entro i limiti di tempo specificati dall'Autorità.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 4

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2004/19/CE)

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 89/109/CEE, gli Stati membri non possono concedere autorizzazioni dopo il 31 dicembre 2006 per gli additivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che non siano mai stati valutati dal comitato scientifico per l'alimentazione umana o dall'Autorità.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 4

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

Per l'impiego di additivi nella fabbricazione di strati di materiale plastico o di rivestimenti di materiale plastico per coperchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), si applicano le seguenti norme:

a) per gli additivi di cui all'allegato III, si applicano le restrizioni e/o le specifiche d'impiego stabilite in tale allegato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2;

b) in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 5, gli additivi non elencati nell'allegato III possono continuare a essere impiegati fino a un ulteriore riesame, nel rispetto della legislazione nazionale;

c) in deroga all'articolo 4 ter, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare a livello nazionale additivi per la fabbricazione di strati di materiale plastico o di rivestimenti di materiale plastico per coperchi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

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La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 4

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

Per l'impiego, nella produzione di materiali e oggetti di materia plastica, di additivi che agiscono unicamente come sostanze ausiliarie della polimerizzazione e non destinati a rimanere nel prodotto finito (polymerisation production aids, di seguito "PPA"), si applicano le seguenti norme:

a) per i PPA di cui all'allegato III, si applicano le restrizioni e/o le specifiche d'impiego di cui all'allegato III, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 2;

b) in deroga all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 5, i PPA non elencati nell'allegato III possono continuare a essere impiegati fino a un ulteriore riesame, nel rispetto della legislazione nazionale;

c) in deroga all'articolo 4 ter, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare a livello nazionale i PPA.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 4

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

E' vietato l'impiego di azodicarbonammide n. rif. 36640 (n. CAS 000123-77-3) nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 5

Come prodotti ottenuti mediante fermentazione batterica, solamente quelli elencati nell'allegato IV possono venire a contatto con i prodotti alimentari.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 5

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2004/19/CE e modificato dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

5. Gli additivi di cui all'articolo 4, ammessi come additivi alimentari ai sensi della direttiva 89/107/CEE del Consiglio, o come aromi ai sensi della direttiva 88/388/CEE del Consiglio, non devono migrare (1):

a) nel prodotto alimentare finale: in quantità tali da svolgere una funzione tecnologica;

b) nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni più basse applicabili fra quelle previste per gli additivi alimentari dalla direttiva 89/107/CEE o per gli aromi dalla direttiva 88/388/CEE o dall'articolo 4 della presente direttiva;

c) nei prodotti alimentari in cui non sono ammessi come additivi alimentari o aromi: in quantità superiori alle restrizioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva.

2. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati ad essere posti a contatto con i prodotti alimentari e contenenti gli additivi di cui al paragrafo 1 devono essere accompagnati da una dichiarazione scritta recante le informazioni di cui all'articolo 9.

3. In deroga al paragrafo 1, le sostanze di cui al paragrafo 1, lettera a), qualora siano utilizzate quali componenti attivi di materiali o oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, possono essere soggette alle disposizioni nazionali in attesa dell'adozione di disposizioni comunitarie.

(1)

Così nella G.U.U.E.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 6

1. Le specifiche generali relative ai materiali e agli oggetti di plastica sono riportate nell'allegato V, parte A. Altre specifiche relative ad alcune sostanze che compaiono negli allegati II, III e IV sono riportate nell'allegato V, parte B.

2. Il significato dei numeri indicati tra parentesi nella colonna "Restrizioni e/o specifiche" figura nell'allegato VI.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 7

(sostituito dall'art. 1 della Dir. 2004/19/CE ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

I limiti di migrazione specifica indicati nell'elenco contenuto negli allegati II e III sono espressi in mg/kg. Tuttavia tali limiti devono essere espressi in mg/dm2 nei seguenti casi:

a) oggetti che siano recipienti o siano equiparabili a recipienti o che possano essere riempiti, di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l;

b) fogli, pellicole o altri materiali o oggetti che non possano essere riempiti o per i quali non sia possibile stimare il rapporto tra la superficie del materiale o oggetto e la quantità del prodotto alimentare a contatto.

In tali casi, i limiti indicati negli allegati II e III, espressi in mg/kg, devono essere divisi per il fattore di conversione convenzionale 6 onde ottenere il valore in mg/dm2.

Per i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a essere messi a contatto o già a contatto con alimenti per lattanti e bambini ai sensi delle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE, si applicano sempre i LMS espressi in mg/kg.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 7

(introdotto dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

1. La composizione di ogni strato di materiale plastico di un materiale od oggetto di materia plastica multistrato deve essere conforme alla presente direttiva.

2. In deroga al paragrafo 1, uno strato non a diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una barriera funzionale di materia plastica può, sempre che il materiale o l'oggetto finito sia conforme ai limiti di migrazione globali e specifici di cui alla presente direttiva:

a) non essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui alla presente direttiva;

b) essere fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nella presente direttiva o negli elenchi nazionali relativi ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

3. La migrazione delle sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), nel prodotto o simulante alimentare non deve superare il valore di 0,01 mg/kg, misurato con certezza statistica mediante un metodo di analisi conforme all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). Tale limite va sempre espresso come concentrazione nei prodotti o simulanti alimentari. Si applica a un gruppo di composti, se strutturalmente e tossicologicamente correlati, in particolare isomeri o composti con lo stesso gruppo funzionale, e comprende gli eventuali trasferimenti per controstampa (set-off).

4. Le sostanze di cui al paragrafo 2, lettera b), non appartengono ad alcuna delle categorie seguenti:

a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta "cancerogenicità", "mutagenicità" o "tossicità per la riproduzione" nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (**);

b) sostanze classificate come sostanze "cancerogene", "mutagene" o "tossiche per la riproduzione" in base al principio della responsabilità personale, secondo quanto previsto dall'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

(*) GU L 165 del 30.4.2004; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004.

(**) GU 196 del 16.8.1967.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 8

(modificato dall'art. 1 della Dir. 2004/19/CE ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. 97)

1. Per verificare l'osservanza dei limiti di migrazione si applicano le disposizioni delle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE e le ulteriori disposizioni di cui all'allegato I.

2. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al paragrafo 1 non è obbligatoria qualora il valore della determinazione della migrazione globale non comporti il superamento dei limiti di migrazione specifica di cui allo stesso paragrafo.

3. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 non è obbligatoria qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite di migrazione specifica.

4. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica di cui al comma 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra la quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, per gli ftalati (nn. rif. 74640, 74880, 74560, 75100 e 75105) di cui all'allegato III, sezione B, la verifica dell'LMS è effettuata unicamente nei simulanti alimentari. Tuttavia la verifica dell'LMS può essere effettuata nel prodotto alimentare qualora questo non sia già stato a contatto con il materiale o l'oggetto, purché su di esso vengano preventivamente eseguite le prove relative allo ftalato e il livello non sia statisticamente significativo, né superiore o pari al limite di quantificazione.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 9

(modificato dall'art. 1 della Dir. 2004/19/CE e sostituito dall'art. 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. L 97)

1. Nelle fasi della commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di materia plastica e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono accompagnati da una dichiarazione scritta secondo quanto disposto dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2. La dichiarazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dall'operatore di settore e contiene le informazioni di cui all'allegato VI bis.

3. L'operatore di settore mette a disposizione dell'autorità nazionale competente che ne faccia richiesta la documentazione atta a dimostrare che i materiali e gli oggetti e le sostanze destinate alla loro fabbricazione sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva. Tale documentazione contiene condizioni e risultati delle prove, calcoli, altre analisi nonché accertamenti relativi alla sicurezza o considerazioni comprovanti la conformità.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 10

1. La direttiva 90/128/CEE modificata dalle direttive esposte all'allegato VII, parte A, è abrogata, fatto salvo l'obbligo per gli Stati membri inerente ai termini per la trasposizione e l'applicazione di cui alla parte B dell'allegato VII.

2. I richiami alle direttive abrogate sono da intendersi riferiti alla presente direttiva e a leggersi secondo la tabella di concordanza che figura all'allegato VIII.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 11

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

Art. 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO I

(integrato dall'allegato 1 della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. L 97)

ULTERIORI DISPOSIZIONI APPLICABILI NELLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI MIGRAZIONE

Disposizioni generali

1. Quando si confrontano i risultati delle prove di migrazione specificate nell'allegato della direttiva 82/711/CEE, si assume che la massa specifica di tutti i simulanti sia convenzionalmente uguale a 1. I milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per litro di simulante (mg/l) corrispondono quindi esattamente ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di simulante e, tenendo conto delle disposizioni di cui alla direttiva 85/572/CEE, ai milligrammi di sostanza(e) ceduta(e) per chilogrammo di prodotto alimentare.

2. Qualora le prove di migrazione siano effettuate su campioni ricavati dal materiale o dall'oggetto finito o su campioni all'uopo fabbricati e le quantità di prodotti alimentari o di simulante poste a contatto con il campione siano diverse a quelle esistenti nelle condizioni reali di impiego del materiale o dell'oggetto, occorre apportare una correzione ai risultati ottenuti mediante la formula seguente:

M = (m x a2)/(a1 x q) x 1.000

Dove:

M è la migrazione in mg/kg;

m è la massa in mg di sostanza ceduta dal campione come risulta dalle prove di migrazione;

a1 è l'area della superficie in dm2 del campione a contatto con l'alimento o simulante durante la prova di migrazione;

a2 è l'area della superficie in dm2 del materiale o oggetto nelle effettive condizioni d'impiego;

q è la quantità in grammi di prodotto alimentare a contatto con il materiale o con l'oggetto nelle effettive condizioni d'impiego.

2 bis. Correzione della migrazione specifica nei prodotti alimentari aventi un tenore di grassi superiore al 20% mediante il coefficiente di riduzione per i grassi (fat reduction factor, FRF).

Il "coefficiente di riduzione per i grassi (FRF)" è un coefficiente compreso tra 1 e 5, per il quale si divide il valore misurato della migrazione di sostanze lipofile in un alimento grasso o nel simulante D o nei suoi succedanei prima di effettuare il raffronto con i limiti di migrazione specifica.

Norme generali

Le sostanze considerate "lipofile" ai fini dell'applicazione dell'FRF sono elencate nell'allegato IV bis. La migrazione specifica delle sostanze lipofile espressa in mg/kg (M) deve essere corretta mediante l'FRF compreso tra 1 e 5 (MFRF). Si applicano le equazioni di seguito elencate prima di eseguire il raffronto con il limite di legge:

MFRF = M/FRF d

e

FRF = (g di grassi nell'alimento/kg di alimento)/200 = (% grassi × 5)/100

La correzione mediante l'FRF non si applica nei seguenti casi:

a) quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con prodotti alimentari aventi un tenore di grassi inferiore al 20%;

b) quando il materiale o l'oggetto è a contatto o è destinato a venire a contatto con alimenti per lattanti e bambini così come definiti dalle direttive 91/321/CEE e 96/5/CE;

c) alle sostanze comprese negli elenchi comunitari di cui agli allegati II e III con una restrizione nella colonna 4, LMS = NR, né alle sostanze non comprese negli elenchi utilizzate dietro una barriera funzionale di materia plastica e aventi un limite di migrazione di 0,01 mg/kg;

d) ai materiali e agli oggetti per i quali non sia possibile stimare, in ragione ad esempio della loro forma o impiego, il rapporto tra la loro superficie e la quantità del prodotto alimentare a contatto con essi, e per i quali la migrazione sia calcolata utilizzando il fattore di conversione convenzionale area della superficie/-volume di 6 dm2/kg.

A determinate condizioni la correzione mediante l'FRF si applica al seguente caso:

nel caso dei contenitori e altri oggetti che possono essere riempiti di capacità inferiore a 500 ml o superiore a 10 l e nel caso di fogli e pellicole a contatto con prodotti alimentari aventi un tenore di grassi superiore al 20%, la migrazione è calcolata come concentrazione nel prodotto o simulante alimentare (mg/kg) e corretta mediante l'FRF oppure viene ricalcolata come mg/dm2 senza applicare l'FRF. Se uno di questi due valori è inferiore all'LMS, il materiale o l'oggetto è ritenuto conforme.

L'applicazione dell'FRF non deve determinare una migrazione specifica superiore al limite di migrazione globale.

3. La determinazione della migrazione viene effettuata su materiali o oggetti oppure, se ciò non è possibile, su provini ricavati dal materiale e dall'oggetto o, se necessario, su provini rappresentativi del materiale o oggetto.

Il campione deve essere posto a contatto con il prodotto alimentare o il simulante in modo rappresentativo delle condizioni di contatto durante l'impiego effettivo. A tale scopo, la prova va condotta in modo che vengano a contatto con i prodotti alimentari solo quelle parti del campione destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari nell'impiego effettivo. Tale condizione è particolarmente importante nel caso i materiali o oggetti formati da diversi strati, per coperchi ecc.

Le prove di migrazione su coperchi, guarnizioni, tappi o dispositivi di chiusura simili devono essere effettuate applicando tali dispositivi ai contenitori cui sono destinati nelle stesse condizioni d'uso normali o prevedibili.

E' in ogni caso permesso dimostrare la conformità con i limiti di migrazione usando una prova più rigorosa.

4. In accordo con le disposizioni dell'articolo 8 della presente direttiva, il campione del materiale o dell'oggetto è messo in contatto con il prodotto alimentare o con il simulante appropriato per un periodo e a una temperatura scelti in relazione al tipo di contatto ed alle condizioni d'impiego effettive, secondo quanto previsto nelle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE. Alla fine del tempo stabilito si effettua sul prodotto alimentare o sul simulante la determinazione analitica della quantità totale delle sostanze (migrazione globale) e/o della quantità di una o più sostanze (migrazione specifica) cedute dal campione.

5. Se un oggetto è destinato a venire più volte a contatto con i prodotti alimentari, la(e) prova(e) di migrazione deve(devono) essere ripetuta(e) su uno stesso campione tre volte, nelle condizioni previste dalla direttiva 82/711/CEE, usando un altro campione di alimento o simulante ogni volta. La verifica di conformità dev'essere effettuata sulla base del livello di migrazione riscontrato nella terza prova. Tuttavia, se vi è una prova inconfutabile che il livello di migrazione non aumenta nella seconda e terza prova e se nella prima prova non viene(vengono) superato(i) il(i) limite(i) di migrazione, non occorrono altre prove.

5 bis. Capsule, coperchi, guarnizioni, tappi e altri analoghi dispositivi di chiusura

a) Le prove su questi oggetti, se la loro destinazione d'uso è nota, devono essere effettuate applicando tali dispositivi di chiusura ai contenitori cui sono destinati in condizioni corrispondenti al loro uso normale o prevedibile. Si presume che tali oggetti siano a contatto con un quantitativo del prodotto alimentare contenuto nel recipiente. I risultati devono essere espressi in mg/kg o mg/dm2 conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 7, tenendo conto dell'intera superficie di contatto del dispositivo di chiusura e del contenitore.

b) Questi oggetti, se la loro destinazione d'uso non è nota, devono essere sottoposti a una distinta prova e il risultato deve essere espresso in mg/oggetto. Il valore ottenuto va, se del caso, aggiunto al quantitativo migrato dal contenitore con cui è destinato a essere utilizzato.

Disposizioni specifiche relative alla migrazione globale

6. Nel caso si ricorra ai simulanti acquosi i cui alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE, la determinazione analitica della quantità totale di sostanze cedute dal campione può essere effettuata attraverso l'evaporazione del simulante e la determinazione del peso del residuo.

Nel caso si ricorra all'olio di oliva rettificato o a uno dei suoi succedanei, può essere utilizzata la procedura descritta qui di seguito.

Il campione del materiale o dell'oggetto viene pesato sia prima che dopo il contatto con il simulante. Si estrae quindi il simulante assorbito dal campione e lo si determina quantitativamente. La quantità di simulante trovata viene quindi sottratta dal peso del campione determinato dopo il contatto con il simulante. La differenza tra il peso iniziale e quello finale corretto rappresenta la migrazione globale del campione esaminato.

Nel caso i un oggetto destinato a venire a contatto ripetutamente con i prodotti alimentari e per il quale sia tecnicamente impossibile effettuare la prova descritta al punto 5, possono essere apportate modifiche a questa prova, a condizione che sia possibile determinare il livello di migrazione relativo alla terza prova. Una delle modifiche consentite viene descritta qui di seguito.

La prova viene effettuata su tre campioni identici del materiale o dell'oggetto. Si sottopone uno di questi campioni alla prova adeguata e si determina la migrazione globale (M1). Il secondo e il terzo campione vengono sottoposti alle stesse condizioni di temperatura ma per tempi di contatto che sono rispettivamente il doppio e il triplo di quello prefissato e si determina la migrazione globale in ciascun caso (rispettivamente M2 e M3).

Il materiale o l'oggetto è ritenuto conforme se M1 o M3 - M2 non superano il limite di migrazione globale.

7. Un materiale o un oggetto la cui migrazione superi il limite di migrazione globale di una quantità non superiore al valore della tolleranza analitica qui sotto definita deve essere considerato conforme alla presente direttiva.

Le seguenti tolleranze analitiche sono state osservate:

- 20 mg/kg o 3 mg/dm2 nelle prove di migrazione con olio di oliva rettificato o succedanei,

- 12 mg/kg o 2 mg/dm2 nelle prove di migrazione con gli altri simulanti di cui alle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, articolo 3 della direttiva 82/711/CEE, la verifica della conformità al limite globale di migrazione nelle prove di migrazione con l'olio di oliva rettificato e suoi succedanei non deve essere effettuata in quei casi in cui sia inconfutabilmente dimostrata l'inadeguatezza sul piano tecnico del metodo di analisi specificato.

In questi casi, per le sostanze per le quali nell'allegato II non sono indicati limiti di migrazione specifica o altre restrizioni, si applica un limite di migrazione specifico generico di 60 mg/kg o di 10 mg/dm2. La somma di tutte le migrazioni specifiche determinate non deve comunque superare il limite di migrazione globale.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO II

(modificato dall'allegato I della Dir. 2004/19/CE, dall'allegato I della Dir. 2005/79/CE, dall'allegato II della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. L 97, dall'allegato I della Dir. 2008/39/CE, integrato dall'allegato I del Reg. (CE) n. 975/2009 e modificato dall'art. 1 della Dir. 2011/8/UE)

ELENCO DI MONOMERI E ALTRE SOSTANZE DI PARTENZA CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA

INTRODUZIONE GENERALE

1. Questo allegato contiene un elenco di monomeri e di altre sostanze di partenza. L'elenco include:

- sostanze sottoposte al processo di polimerizzazione attraverso policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile, atto ad ottenere macromolecole,

- sostanze macromolecolari naturali o sintetiche impiegate nella fabbricazione di macromolecole modificate qualora i monomeri o le altre sostanze di partenza necessari per sintetizzarle non siano inclusi nell'elenco,

- sostanze utilizzate per modificare sostanze macromolecolari naturali o sintetiche preesistenti.

2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sali," compaiono nelle liste se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:

i) sostanze il cui nome contiene i termini "... acido/i, sali," che compaiono nelle liste, se non è/sono menzionato/i il/gli acido/i libero/i corrispondente/i;

ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI.

3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze, sebbene esse possano risultare presenti:

a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito quali:

- impurezze delle sostanze utilizzate,

- intermedi di reazione,

- prodotti di decomposizione;

b) oligomeri e sostanze macromolecolari naturali o sintetiche, nonché loro miscele, qualora i monomeri o le sostanze di partenza necessari per sintetizzarli siano inclusi nell'elenco;

c) miscele delle sostanze autorizzate.

I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a), b) e c) devono soddisfare i requisiti fissati dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.

4. Le sostanze devono essere di buona qualità tecnica per quanto concerne i criteri di purezza.

5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:

- colonna 1 (N. Rif.): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco,

- colonna 2 (N. CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service),

- colonna 3 (Denominazione): la denominazione chimica,

- colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

- il limite di migrazione specifica (LMS),

- la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),

- la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),

- ogni altra restrizione specificamente indicata,

- ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero.

6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.

7. Nel caso i incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, è quest'ultima che prevale. Nel caso i incongruenza tra il numero CAS riportato in EINECS e quello riportato nel registro CAS, è quest'ultimo che prevale.

8. Nella colonna 4 della tabella sono utilizzate alcune abbreviazioni o espressioni aventi il seguente significato:

LR = limite di rivelabilità del metodo d'analisi;

PF = prodotto o materiale finito;

NCO = gruppo isocianico;

NR = non rivelabile. Ai fini della presente direttiva s'intende per "non rivelabile" che la sostanza non deve essere rivelata con uno dei metodi analitici convalidati che dovrebbero rivelare la sostanza al limite di rivelabilità (LR) indicato. Se un tale metodo attualmente non esiste, può essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualità adeguate al limite di rivelabilità in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato;

QM = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto. Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto è determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa che venga messo a punto un metodo convalidato;

QM(T) = quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto espressa come quantità totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la quantità di sostanza nel materiale o nell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa i elaborazione di un metodo convalidato;

QMA = quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o nell'oggetto finito espressa in mg per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa i elaborazione di un metodo convalidato;

QMA(T) = Quantità massima di sostanza "residua" ammessa nel materiale o oggetto espressa in mg del totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e) per 6 dm2 della superficie a contatto con i prodotti alimentari. Ai fini della presente direttiva, la quantità della sostanza nella superficie del materiale o dell'oggetto deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa i elaborazione di un metodo convalidato;

LMS = limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare, qualora non diversamente specificato. Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa i elaborazione di un metodo convalidato;

LMS(T) = limite di migrazione specifica nel prodotto alimentare o nel simulante alimentare, espresso come totale del gruppo o della(e) sostanza(e) indicata(e). Ai fini della presente direttiva, la migrazione specifica della sostanza deve essere determinata con un metodo convalidato di analisi. Se attualmente tale metodo non esiste, può essere utilizzato un metodo analitico con adeguate caratteristiche di prestazione al limite specificato, in attesa i elaborazione di un metodo convalidato.

Sezione A

Elenco di monomeri e altre sostanze di partenza autorizzati

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

10030

000514-10-3

Acido abietico

.

10060

000075-07-0

Acetaldeide

LMS(T) = 6 mg/kg [2]

10090

000064-19-7

Acido acetico

.

10120

000108-05-4

Acetato di vinile

LMS = 12 mg/kg

10150

000108-24-7

Anidride acetica

.

10210

000074-86-2

Acetilene

.

10599/90A

061788-8-4

Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) distillati

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [27]

10599/91

061788-89-4

Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [27]

10599/92A

068783-41-5

Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) distillati

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [27]

10599/93

068783-41-5

Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [27]

10630

000079-06-1

Acrilammide

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

10660

015214-89-8

Acido 2-acrilammido-2-metilpropansolfonico

LMS = 0,05 mg/kg

10690

000079-10-7

Acido acrilico

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

10750

002495-35-4

Acrilato di benzile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

10780

000141-32-2

Acrilato di n-butile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

10810

002998-08-5

Acrilato di sec-butile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

10840

001663-39-4

Acrilato di terz-butile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

[11000

050976-02-8

Acrilato di diciclopentadienile

QMA = 0,05 mg/6 dm2] (riga eliminata)

11005

012542-30-2

Acrilato di diciclopentenile

QMA = 0,05 mg/6 dm2

11245

002156-97-0

Acrilato di dodecile

LMS = 0,05 mg/kg [1]

11470

000140-88-5

Acrilato di etile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

11500

000103-11-7

Acrilato di 2-etilesile

LMS = 0,05 mg/kg

11510

000818-61-1

Acrilato di idrossietile

Cfr. "Monoacrilato di etilenglicole"

11530

00999-61-1

Acrilato di 2-idrossipropile

QMA = 0,05 mg/6 dm2 per la somma di acrilato di 2-idrossipropile e acrilato di 2-idrossiisopropile e in conformità alle specifiche di cui all'allegato V

11590

000106-63-8

Isobutile acrilato

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

11680

000689-12-3

Acrilato di isopropile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

11710

000096-33-3

Acrilato di metile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

11830

000818-61-1

Acrilato di 2-idrossietile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

11890

002499-59-4

Acrilato di n-ottile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

11980

000925-60-0

Acrilato di propile

LMS(T) = 6 mg/kg [36]

12100

000107-13-1

Acrilonitrile

LMS = NR (LR = 0,020 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

12130

000124-04-9

Acido adipico

.

12265

004074-90-2

Adipato di divinile

QM = 5 mg/kg nel PF. Solo per uso come comonomero

12280

002035-75-8

Anidride adipica

.

12310

.

Albumina

.

12340

.

Albumina coagulata con formaldeide

.

12375

.

Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C4-C22)

.

12670

002855-13-2

1-Ammino-3-amminometil-3,5,5-trimetilcicloesano

LMS = 6 mg/kg

12761

000693-57-2

Acido 12-amminododecanoico

LMS= 0,05 mg/kg

12763

000141-43-5

2-Amminoetanolo

LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

12765

084434-12-8

N-(2-amminoetil)-beta-alaninato di sodio

LMS= 0,05 mg/kg

12786

000919-30-2

3-amminopropiltrietossisilano

Il contenuto residuo estraibile di 3 amminopropiltrietossisilano deve essere inferiore a 3 mg/kg di filler nel caso di utilizzo per il trattamento di superficie reattiva dei filler inorganici; LMS = 0,05 mg/kg nel caso di utilizzo per il trattamento della superficie dei materiali e degli oggetti.

12788

002432-99-7

Acido 11-amminoundecanoico

LMS= 5 mg/kg

12789

007664-41-7

Ammoniaca

.

12820

000123-99-9

Acido azelaico

.

12970

004196-95-6

Anidride azelaica

.

13000

001477-55-0

1,3-Benzendimetanammina

LMS= 0,05 mg/kg

13060

004422-95-1

Tricloruro dell'acido 1,3,5-benzentricarbossilico

QMA = 0,05 mg/6 dm2 (misurato come acido 1,3,5-benzentricarbossilico)

13075

000091-76-9

Benzoguanamina

Cfr. "2,4-diamino-6-fenil-1,3,5-triazina"

13090

000065-85-0

Acido benzoico

.

13150

000100-51-6

Alcool benzilico

.

13180

000498-66-8

Biciclo [2.2.1 ]ept-2-ene (= norbornene)

LMS= 0,05 mg/kg

13210

001761-71-3

Bis(4-amminocicloesil) metano

LMS= 0,05 mg/kg

13317

132459-54-2

N,N'-bis[4-(etossicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenetetracarbossidiimmide

LMS = 0,05 mg/kg. Purezza > 98,1% (p/p). Da usare solo come co-monomero (4% massimo) per poliesteri (PET, PBT)

13323

000102-40-9

1,3-Bis(2-idrossietossi) benzene

LMS = 0,05 mg/kg

13326

000111-46-6

Etere bis(2-idrossietilico)

Cfr. "Dietilenglicole"

13380

000077-99-6

2,2-Bis(idrossimetil)-1-butanolo

Cfr. "1,1,1-Trimetilolpropano"

13390

000105-08-8

1,4-Bis(idrossimetil) cicloesano

 

13395

004767-03-7

Acido 2,2-bis(idrossimetil) propionico

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13480

000080-05-7

2,2-Bis(4-idrossifenil) propano

SML (T) = 0,6 mg/kg. Da non impiegare per la fabbricazione di biberon per lattanti [*] in policarbonato.

13510

001675-54-3

Etere di (2,2-bis (4-idrossifenil) propano bis(2,3-epossipropano) (= Badge)

In conformità della direttiva 2002/16/CE della Commissione, del 20 febbraio 2002, sull'uso i taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (G.U.C.E. L 51 del 22.2.2002)

13530

038103-06-9

Bis(anidride ftalica) di 2,2-Bis(4-idrossifenil) propano

LMS = 0,05 mg/kg

13550

000110-98-5

Etere Bis(idrossipropilico)

Cfr. "Dipropilenglicole"

13560

0005124-30-1

Bis(4-isocianatocicloesil) metano

Cfr. "4,4 Diisocianato di dici-cloesilmetano"

13600

047465-97-4

3,3-Bis(3-metil-4-idrossifenil)-2-indolinone

LMS = 1,8 mg/kg

13607

000080-05-7

Bisfenolo A

Cfr. "2,2-Bis(4-idrossifenil) propano"

13610

001675-54-3

Etere bis(2,3-epossipropilico) di bisfenolo A

Cfr. "Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil) propano"

13614

038103-06-9

Bis(anidride ftalica) di bisfenolo A

Cfr. "Bis(anidride ftalica) di 2,2-Bis (4idrossifenil) propano"

13617

000080-09-1

Bisfenolo S

Cfr. "4,4'-diidrossidifenilsulfone"

13620

010043-35-3

Acido borico

LMS(T) = 6 mg/kg [23] (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (G.U.C.E. L 330 del 5.12.1998)

13630

000106-99-0

Butadiene

QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

13690

000107-88-0

1,3-Butandiolo

.

13720

000110-63-4

Butan-1,4-diolo

LMS(T) = 5 mg/kg [24]

13780

002425-79-8

Etere bis(2,3-epossipropilico) di 1,4-butandiolo

QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, peso molecolare = 43)

13810

000505-65-7

1,4-Butandiolo formale

QMA = 0,05 mg/6 dm2

13840

000071-36-3

1-Butanolo

.

13870

000106-98-9

1-Butene

.

13900

000107-01-7

2-Butene

.

13932

000598-32-3

3-Buten-2-olo

QMA = NR (LR = 0,02 mg/6 dm2). Solo per uso come comonomero per la preparazione di additivi polimerici

14020

000098-54-4

4-terz-Butilfenolo

LMS = 0,05 mg/kg

14110

000123-72-8

Butirraldeide

.

14140

000107-92-6

Acido butirrico

.

14170

000106-31-0

Anidride butirrica

.

14200

000105-60-2

Caprolattame

LMS(T) = 15 mg/kg [5]

14230

002123-24-2

Caprolattame, sale di sodio

LMS(T) = 15 mg/kg [5] (espresso come caprolattame)

14260

000502-44-3

Caprolattone

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come somma di caprolattone e di acido 6-idrossiesanoico)

14320

000124-07-2

Acido caprilico

.

14350

000630-08-0

Monossido di carbonio

.

14380

000075-44-5

Cloruro di carbonile

QM = 1 mg/kg in PF

14411

008001-79-4

Olio di ricino

.

14500

009004-34-6

Cellulosa

.

14530

007782-50-5

Cloro

.

14570

000106-89-8

1-Cloro-2,3-epossipropano

Cfr. "Epicloridrina"

14627

0000117-21-5

anidride 3-cloroftalica

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 3-cloroftalico)

14628

0000118-45-6

anidride 4-cloroftalica

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido 4-cloroftalico)

14650

000079-38-9

Clorotrifluoroetilene

QMA = 0,5 mg/6 dm2

14680

000077-92-9

Acido citrico

.

14710

000108-39-4

m-Cresolo

.

14740

000095-48-7

o-Cresolo

.

14770

000106-44-5

p-Cresolo

.

14800

003724-65-0

Acido crotonico

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [33]

14841

000599-64-4

4-Cumilfenolo

LMS = 0,05 mg/kg

14876

0001076-97-7

acido 1,4-cicloesanodicarbossilico

LMS = 5 mg/kg Da utilizzare solo per la fabbricazione di poliesteri

14880

000105-08-8

1,4-Cicloesandimetanolo

Cfr. "1,4 Bis(idrossimetil) cicloesano"

14950

003173-53-3

Isocianato di cicloesile

QM(T) = 1 mg/kg in PF (espresso come NCO) [26]

15030

000931-88-4

Cicloottene

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante A nella direttiva 85/572/CEE

15070

001647-16-1

1,9-Decadiene

LMS = 0,05 mg/kg

15095

000334-48-5

Acido decanoico

.

15100

000112-30-1

1-Decanolo

.

15130

000872-05-9

1-Decene

LMS = 0,05 mg/kg

15250

000110-60-1

1,4-Diamminobutano

.

15267

000080-08-0

4,4'-diaminodifenil-sulfone

LMS = 5 mg/kg

15272

000107-15-3

1,2-Diamminoetano

Cfr. "Etilendiammina"

15274

000124-09-4

1,6-Diamminoesano

Cfr. "Esametilendiammina"

15310

000091-76-9

2,4-Diamino-6-fenil-1,3,5-triazina

QMA = 5 mg/6 dm2

[15370

003236-53-1

1,6-Diammino-2,2,4-trimetilesano

QMA = 5 mg/6 dm2](sostanza cancellata)

[15400

003236-54-2

1,6-Diammino-2,4,4-trimetilesano

QMA = 5 mg/6 dm2] (sostanza cancellata)

15404

000652-67-5

1,4:3,6-Dianidrosorbitolo

LMS = 5 mg/kg. Solo per uso come comonomero nel tereftalato co-isosorbide di polietilene

15565

000106-46-7

1,4-Diclorobenzene

LMS = 12 mg/kg

15610

000080-07-9

4,4'-Diclorodifenilsulfone

LMS = 0,05 mg/kg

15700

005124-30-1

4,4'-Diisocianato di dicicloesilmetano

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

15760

000111-46-6

Dietilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg [3]

15790

000111-40-0

Dietilentriammina

LMS = 5 mg/kg

15820

000345-92-6

4,4'-Difluorobenzofenone

LMS = 0,05 mg/kg

15880

000120-80-9

1,2-Diidrossibenzene

LMS = 6 mg/kg

15910

000108-46-3

1,3-Diidrossibenzene

LMS = 2,4 mg/kg

15940

000123-31-9

1,4-Diidrossibenzene

LMS = 0,6 mg/kg

15970

000611-99-4

4,4'-Diidrossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg [15]

16000

000092-88-6

4,4'-Diidrossidifenile

LMS = 6 mg/kg

16090

000080-09-1

4,4'-Diidrossidifenilsulfone

LMS = 0,05 mg/kg

16150

000108-01-0

Dimetilamminoetanolo

LMS = 18 mg/kg

16210

006864-37-5

3,3'-Dimetil-4,4'-diamminodicicloesilmetano

LMS = 0,05 mg/kg [32]. Solo per uso nei poliammidi

16240

000091-97-4

4,4'-Diisocianato di 3,3'-dimetildifenile

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

16360

000576-26-1

2,6-Dimitilfenolo

LMS = 0,05 mg/kg

16390

000126-30-7

2,2-Dimetil-1,3-propandiolo

LMS = 0,05 mg/kg

16450

000646-06-0

1,3-Diossolano

LMS = 5 mg/kg

16480

000126-58-9

Dipentaeritrite

.

16540

000102-09-0

Carbonato di difenile

LMS = 0,05 mg/kg (61)

16570

004128-73-8

4,4'-Diisocianato dell'etere difenilico

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

16600

005873-54-1

2,4'-Diisocianato di difenilmetano

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

16630

000101-68-8

4,4'-Diisocianato di difenilmetano

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

16650

000127-63-9

Difenilsolfone

LMS(T) = 3 mg/kg [25]

16660

000110-98-5

Dipropilenglicole

.

16690

001321-74-0

Divinilbenzene

QMA = 0,01 mg/6 dm2 o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa) per la somma di divinilbenzene e etilvinilbenzene e conforme alle specifiche di cui all'allegato V)

16694

013811-50-2

N, N'-Divinil-2-imidazolidinone

QM = 5 mg/kg nel PF

16697

000693-23-2

Acido n-dodecandioico

.

16704

000112-41-4

1-Dodecene

LMS = 0,05 mg/kg

16750

000106-89-8

Epicloridrina

QM = 1 mg/kg nel PF

16780

000064-17-5

Etanolo

.

16950

000074-85-1

Etilene

.

16955

000096-49-1

Carbonato di etilene

Contenuto residuo = 5 mg/kg di idrogel usato nella proporzione di 10 g di idrogel per 1 kg di alimento. L'idrolizzato contiene glicole etilenico avente LMS = 30 mg/kg

16960

000107-15-3

Etilendiammina

LMS = 12 mg/kg

16990

000107-21-1

Etilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg [3]

17005

000151-56-4

Etilenimmina

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

17020

000075-21-8

Ossido di etilene

QM = 1 mg/kg nel PF

17050

000104-76-7

2-Etil-1-esanolo

LMS = 30 mg/kg

17110

016219-75-3

5-Etilidenebiciclo [2.2.1]ept-2-ene

QMA = 0,05 mg/ 6 dm2. Il rapporto superficie/quantità di prodotto alimentare deve essere inferiore a 2 dm2/kg

17160

000097-53-0

Eugenolo

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

17170

061788-47-4

Acidi grassi dell'olio di cocco

.

17200

068308-53-2

Acidi grassi dell'olio di soia

.

17230

061790-12-3

Acidi grassi i tallolio

.

17260

000050-00-0

Formaldeide

LMS(T) = 15 mg/kg [22]

17290

000110-17-8

Acido fumarico

.

17530

000050-99-7

Glucosio

.

18010

000110-94-1

Acido glutarico

.

18070

000108-55-4

Anidride glutarica

.

18100

000056-81-5

Glicerina

.

18117

0000079-14-1

acido glicolico

Solo per il contatto indiretto con i prodotti alimentari, dietro a uno strato di polietilene tereftalato (PET)

18220

068564-88-5

Acido N-eptilamminoundecanoico

LMS = 0,05 mg/kg [1]

18250

000115-28-6

Acido esacloroendometilentetraidroftalico

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

18280

000115-27-5

Anidride esacloroendometilentetraidroftalica

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

18310

036653-82-4

1-Esadecanolo

.

18430

000116-15-4

Esafluoropropilene

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

18460

000124-09-4

Esametilendiammina

LMS = 2,4 mg/kg

18640

000822-06-0

Diisocianato di esametilene

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

18670

000100-97-0

Esametilentetrammina

LMS(T) = 15 mg/kg [22] (espresso come formaldeide)

18700

000629-11-8

1,6-Esandiolo

LMS = 0,05 mg/kg

18820

000592-41-6

1 Esene

LMS = 3 mg/kg

18867

000123-31-9

Idrochinone

Cfr. "1,4-Diidrossibenzene"

18880

000099-96-7

Acido p idrossibenzoico

.

18896

001679-51-2

4-(idrossimetil)-1-cicloesene

LMS = 0,05 mg/kg

18897

016712-64-4

Acido 6 idrossi-2-naftalenocarbossilico

LMS = 0,05 mg/kg

18898

000103-90-2

N-(4-idrossifenil) acetamide

LMS = 0,05 mg/kg

19000

000115-11-7

Isobutene

.

19060

000109-53-5

Etere isobutilvinilico

QM = 5 mg/kg nel PF

19110

004098-71-9

1-Isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

19150

000121-91-5

Acido isoftalico

LMS(T) = 5 mg/kg [43]

19180

000099-63-8

Dicloruro dell'acido isoftalico

LMS(T) = 5 mg/kg [43] (espresso come acido isoftalico)

19210

001459-93-4

Isoftalato di dimetile

LMS = 0,05 mg/kg

19243

000078-79-5

Isoprene

Cfr. "2-metil-1,3-butadiene"

19270

000097-65-4

Acido itaconico

.

19460

000050-21-5

Acido lattico

.

19470

000143-07-7

Acido laurico

.

19480

002146-71-6

Laurato di vinile

.

19490

000947-04-6

Laurolattame

LMS = 5 mg/kg

19510

011132-73-3

Lignocellulosa

.

19540

000110-16-7

Acido maleico

LMS(T) = 30 mg/kg [4]

19960

000108-31-6

Anidride maleica

LMS(T) = 30 mg/kg [4] (espresso come acido maleico)

19965

0006915-15-7

acido malico

Da utilizzare solo come comonomero nei poliesteri alifatici a un livello massimo dell'1% su base molare

19975

000108-78-1

Melammina

Cfr. "2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina"

19990

000079-39-0

Metacrilammide

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

20020

000079-41-4

Acido metacrilico

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

20050

000096-05-9

Metacrilato di allile

LMS = 0,05 mg/kg

20080

002495-37-6

Metacrilato di benzile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

20110

000097-88-1

Metacrilato di n-butile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

20140

002998-18-7

Metacrilato di sec-butile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

20170

000585-07-9

Metacrilato di terz-butile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

20260

000101-43-9

Metacrilato di cicloesile

LMS = 0,05 mg/kg

20410

002082-81-7

Dimetacrilato di 1,4-butandiolo

LMS = 0,05 mg/kg

20440

000097-90-5

Dimetacrilato di etilenglicole

LMS = 0,05 mg/kg

20530

002867-47-2

Metacrilato di 2-(dimetilammino) etile

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

20590

000106-91-2

Metacrilato di 2,3-epossipropile

QMA = 0,02 mg/6 dm2

20890

000097-63-2

Metacrilato di etile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

21010

000097-86-9

Metacrilato di isobutile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

21100

004655-34-9

Metacrilato di isopropile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

21130

000080-62-6

Metacrilato di metile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

21190

000868-77-9

Monometacrilato di etilenglicole

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

21280

002177-70-0

Metacrilato di fenile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

21340

002210-28-8

Metacrilato di propile

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

21370

010595-80-9

Metacrilato di 2-sulfoetile

QMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

21400

054276-35-6

Metacrilato di solfopropile

QMA = 0,05 mg/ 6 dm2

21460

000760-93-0

Anidride metacrilica

LMS(T) = 6 mg/kg [37]

21490

000126-98-7

Metacrilonitrile

LMS = NR (LR = 0,020 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

21498

0002530-85-0

[3-(metacrilossi) propil]trimetossisilano

LMS = 0,05 mg/kg Solo per uso come agente di trattamento delle superfici dei filler inorganici

21520

001561-92-8

Metallilsolfonato di sodio

LMS = 5 mg/kg

21550

000067-56-1

Metanolo

.

21640

000078-79-5

2-Metil-1,3-butadiene

QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

21730

000563-45-1

3-Metil-1-butene

QMA = 0,006 mg/6 dm2. Solo per uso in polipropilene

21765

106246-33-7

4,4'-Metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilina)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

21821

000505-65-7

1,4-(Metilendiossi) butano

Cfr. "1,4-Butandiolo formal"

21940

000924-42-5

N-Metilolacrilammide

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

21970

000923-02-4

N-metilolmetacrilammide

LMS = 0,05 mg/kg

22150

000691-37-2

4-Metil-1-pentene

LMS = 0,05 mg/kg

22210

000098-83-9

Alfa-metilstirene

LMS = 0,05 mg/kg

22331

025513-64-8

Miscela di 1,6-diammino-2,2,4-trimetilesano (35-45% p/p) e 1,6-diammino-2,4,4-trimetilesano (55-65% p/p)

QMA = 5 mg/6 dm2

22332

-

Miscela di (40% p/p) 2,2,4-trimetilesano-1,6-diisocianato e (60% p/p) 2,4,4-trimetilesano-1,6-diisocianato

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

22350

000544-63-8

Acido miristico

.

22360

001141-38-4

Acido 2,6-naftalendicarbossilico

LMS = 5 mg/kg

22390

000840-65-3

2,6-Naftalendicarbossilato di dimetile

LMS = 0,05 mg/kg

22420

003173-72-6

1,5-Diisocianato di naftalene

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

22437

000126-30-7

Neopentilglicol

Cfr. "2,2-Dimetil-1,3-propandiolo"

22450

009004-70-0

Nitrocellulosa

.

22480

000143-08-8

1-Nonanolo

.

22550

000498-66-8

Norborene

Cfr. "Biciclo [2.2.1 ]ept-2-ene"

22570

000112-96-9

Isocianato di ottadecile

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

22600

000111-87-5

1-Ottanolo

.

22660

000111-66-0

1-Ottene

LMS = 15 mg/kg

22763

000112-80-1

Acido oleico

.

22775

000144-62-7

Acido ossalico

LMS(T) = 6 mg/kg [29]

22778

007456-68-0

4,4'-Ossibis(benzensolfonil azide)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

22780

000057-10-3

Acido palmitico

.

22840

000115-77-5

Pentaeritrite

.

22870

000071-41-0

1-Pentanolo

.

22900

000109-67-1

1-Pentene

LMS = 5 mg/kg

22932

001187-93-5

Perfluorometil per fluorovinil etere

LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzare solo per rivestimenti antiaderenti

22937

001623-05-8

Etere perfluoropropilperfluorovinilico

LMS = 0,05 mg/kg

22960

000108-95-2

Fenolo

.

23050

000108-45-2

1,3-Fenilendiammina

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

23070

000102-39-6

Acido(1,3-Fenilenediossi) diacetico

QMA = 0,05 mg/6 dm2

23155

000075-44-5

Fosgene

Cfr. "Cloruro di carbonile"

23170

007664-38-2

Acido fosforico

.

23175

000122-52-1

Fosfito di trietile

QM = NR (LR = 1 mg/kg nel PF)

23187

-

Acido ftalico

Cfr. "Acido tereftalico"

23200

000088-99-3

Acido o-ftalico

.

23230

000131-17-9

Ftalato di diallile

LMS = NR (LR = 0,01 mg/kg)

23380

000085-44-9

Anidride ftalica

.

23470

000080-56-8

alfa-Pinene

.

23500

000127-91-3

beta-Pinene

.

23547

009016-00-6 063148-62-9

Polidimetilsilossano (PM > 6 800)

In accordo con specifiche dell'allegato V

23590

025322-68-3

Polietilenglicole

.

23651

025322-69-4

Polipropilenglicole

.

23740

000057-55-6

1,2-Propandiolo

.

23770

000504-63-2

1,3-Propandiolo

LMS = 0,05 mg/kg

23800

000071-23-8

1-Propanolo

.

23830

000067-63-0

2-Propanolo

.

23860

000123-38-6

Propionaldeide

.

23890

000079-09-4

Acido propionico

.

23920

000105-38-4

Propionato di vinile

LMS(T) = 6 mg/kg [2] (espresso come acetaldeide)

23950

000123-62-6

Anidride propionica

.

23980

000115-07-1

Propilene

.

24010

000075-56-9

Ossido di propilene

QM = 1 mg/kg nel PF

24051

000120-80-9

Pirocatecolo

Cfr. "1,2-Diidrossibenzene"

24057

000089-32-7

Anidride piromellitica

LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acido piromellitico)

24070

073138-82-6

Acidi di colofonia

.

24072

000108-46-3

Resorcinolo

Cfr. "1,3-Diidrossibenzene"

24073

000101-90-6

Etere diglicidilico di resorcinolo

QMA = 0,005 mg/6 dm2. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

24100

008050-09-7

Colofonia

.

24130

008050-09-7

Gomma di colofonia

Cfr. "Colofonia"

24160

008052-10-6

Resina di tallolio

.

24190

008050-09-7

Resina di legno

Cfr. "Colofonia" (N. Rif. 24100)

24250

009006-04-6

Gomma naturale

.

24270

000069-72-7

Acido salicilico

.

24280

000111-20-6

Acido sebacico

.

24430

002561-88-8

Anidride sebacica

.

24475

001313-82-2

Solfuro di sodio

.

24490

000050-70-4

Sorbitolo

.

24520

008001-22-7

Olio di soia

.

24540

009005-25-8

Amido commestibile

.

24550

000057-11-4

Acido stearico

.

24610

000100-42-5

Stirene

.

24760

026914-43-2

Acido stirensolfonico

LMS = 0,05 mg/kg

24820

000110-15-6

Acido succinico

.

24850

000108-30-5

Anidride succinica

.

24880

000057-50-1

Saccarosio

.

24886

046728-75-0

Acido 5-solfoisoftalico, sale monolitico

LMS = 5 mg/kg e per il litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

24887

006362-79-4

Acido 5-solfoisoftalico, sale monosodico

LMS = 5 mg/kg

24888

003965-55-7

5-Solfoisoftalato di dimetile, sale monosodico

LMS = 0,05 mg/kg

24903

068425-17-2

Sciroppi da amido idrolizzato, idrogenati In conformità con le specifiche dell'allegato V

.

24910

000100-21-0

Acido tereftalico

LMS = 7,5 mg/kg

24940

000100-20-9

Dicloruro dell'acido tereftalico

LMS(T) = 7,5 mg/kg (espresso come acido tereftalico)

24970

000120-61-6

Tereftalato di dimetile

.

25080

001120-36-1

1-Tetradecene

LMS = 0,05 mg/kg

25090

000112-60-7

Tetraetilenglicole

.

25120

000116-14-3

Tetrafluoroetilene

LMS = 0,05 mg/kg

25150

000109-99-9

Tetraidrofurano

LMS = 0,6 mg/kg

25180

000102-60-3

N, N, N', N'-Tetrakis(2-idrossipropil) etilendiammina

.

25210

000584-84-9

2,4-Diisocianato di toluene

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

25240

000091-08-7

2,6-Diisocianato di toluene

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

25270

026747-90-0

2,4-Diisocianato di toluene, dimero

QM(T) = 1 mg/kg (espresso come NCO) [26]

25360

.

Trialchil(C5- C15) acetato di 2,3 epossipropile

QM = 1 mg/kg nel PF (espresso come gruppo epossi, PM = 43)

25380

-

Trialchil(C7- C17) acetato di vinile (= Versatato di vinile)

QMA = 0,05 mg/6 dm2

25385

000102-70-5

Triallilammina

In accordo con specifiche dell'allegato V

25420

000108-78-1

2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg

25450

026896-48-0

Triciclodecandimetanolo

LMS = 0,05 mg/kg

25510

000112-27-6

Trietilenglicole

.

25540

000528-44-9

Acido trimellitico

LMS(T) = 5 mg/kg [35]

25550

000552-30-7

Anidride trimellitica

LMS(T) = 5 mg/kg [35] (espresso in acido trimellitico)

25600

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropano

LMS = 6 mg/kg

25840

003290-92-4

Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilolpropano

LMS = 0,05 mg/kg

25900

000110-88-3

Triossano

LMS = 5 mg/kg

25910

024800-44-0

Tripropilenglicole

.

25927

027955-94-8

1,1,1-Tris(4-idrossifenil) etano

QM = 0,5 mg/kg nel PF. Solo per uso in policarbonati

25960

000057-13-6

Urea

.

26050

000075-01-4

Cloruro di vinile

Vedi direttiva 78/142/CEE del Consiglio

26110

000075-35-4

Cloruro di vinilidene

QM = 5 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,05 mg/kg)

26140

000075-38-7

Fluoruro di vinilidene

LMS = 5 mg/kg

26155

001072-63-5

1-Vinilimidazolo

QM = 5 mg/kg nel PF

26170

003195-78-6

N-Vinil-N-metilacetammide

QM = 2 mg/kg nel PF

26305

000078-08-0

Viniltrietossisilano

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso come agente di trattamento delle superfici

26320

002768-02-7

Viniltrimetossisilano

QM = 5 mg/kg nel PF

26360

007732-18-5

Acqua

In conformità della direttiva 98/83/CE

_________________
[*] Lattanti secondo la definizione di cui alla direttiva 2006/141/CE (GU L 401 del 30.12.2006).

Sezione B

Elenco dei monomeri e delle altre sostanze di partenza che possono continuare essere impiegati in attesa di una decisione circa l'inserimento nella sezione A

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

(1)

(2)

(3)

(4)

[10599/90A

061788-89-4

Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) distillati] (sostanza cancellata)

.

[10599/91

061788-89-4

Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati] (sostanza cancellata)

.

[10599/92A

068783-41-5

Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) distillati] (sostanza cancellata)

.

[10599/93

068783-41-5

Dimeri idrogenati degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati] (sostanza cancellata)

.

[11500

000103-11-7

Acrilato di 2-etilesile] (riga cancellata)

.

13050

000528-44-9

Acido 1,2,4-benzentricarbossilico

Cfr. "Acido trimellitico"

[14260

000502-44-3

Caprolattone] (riga cancellata)

.

[14800

003724-65-0

Acido crotonico] (sostanza cancellata)

.

15730

000077-73-6

Diciclopentadiene

.

[16210

006864-37-5

3,3'-Dimetil-4,4'-diamminodicicloesilmetano] (sostanza cancellata)

.

[17110

016219-75-3

5-Etilidenebiciclo [2.2.1 ]ept-2-ene] (sostanza cancellata)

.

18370

000592-45-0

1,4-Esadiene

.

[18700

000629-11-8

1,6-Esandiolo] (sostanza cancellata)

.

[21370

010595-80-9

Metacrilato di 2-solfoetile] (riga cancellata)

.

[21400

054276-35-6

Metacrilato di solfopropile] (sostanza cancellata)

.

[21970

000923-02-4

N-Metilolmetacrilammide]

(sostanza cancellata)

.

[22210

000098-83-9

alfa-Metilstirene] (riga cancellata)

.

[25540

000528-44-9

Acido trimellitico

QM(T) = 5 mg/kg nel PF] (riga cancellata)

[25550

000552-30-7

Anidride trimellitica

QM(T) = 5 mg/kg nel PF (espresso come acido trimellitico)] (riga cancellata)

26230

000088-12-0

Vinilpirrolidone

.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO III

(modificato ed integrato dall'art. 1 della Dir. 2004/1/CE, dall'allegato II della Dir. 2004/19/CE, dall'allegato II della Dir. 2005/79/CE, dall'allegato III della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. L 97, dall'allegato II della Dir. 2008/39/CE e dall'allegato II del Reg. (CE) n. 975/2009)

ELENCO [INCOMPLETO] (termine eliminato) DEGLI ADDITIVI CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATI NELLA FABBRICAZIONE DI MATERIALI E OGGETTI DI MATERIA PLASTICA

OSSERVAZIONI GENERALI

1. Il presente allegato contiene l'elenco delle

a) sostanze incorporate nella plastica per conseguire un effetto tecnico nel prodotto finito, inclusi gli "additivi polimerici". Dette sostanze sono presenti nel prodotto finito;

b) sostanze utilizzate per fungere da mezzo adeguato nel quale realizzare la polimerizzazione.

Ai fini del presente allegato, le sostanze di cui alle lettere a) e b) sono in appresso denominate "additivi".

Ai fini del presente allegato, con il termine "additivi polimerici" s'intende qualsiasi polimero e/o prepolimero e/o oligomero che può essere aggiunto alla plastica per conseguire un effetto tecnico, ma che non può essere impiegato in assenza di altri polimeri quale componente strutturale principale dei materiali e degli oggetti finiti. Con esso s'intendono anche le sostanze che possono essere aggiunte al mezzo in cui avviene la polimerizzazione.

L'elenco non comprende:

a) le sostanze che incidono direttamente sulla formazione dei polimeri;

b) i coloranti;

c) i solventi.

2. Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

a) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini "... acido/i, sale," compaiono nella lista se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

b) sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:

i) sostanze il cui nome contiene i termini "... acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

ii) sostanze citate nella nota 38 dell'allegato VI.

3. L'elenco non contiene anche le seguenti sostanze, sebbene esse possano risultare presenti:

a) sostanze che potrebbero essere presenti nel prodotto finito, quali:

- impurezze delle sostanze utilizzate,

- intermedi di reazione,

- prodotti di decomposizione;

b) miscele delle sostanze autorizzate.

I materiali e gli oggetti che contengono le sostanze indicate alle lettere a) e b) devono soddisfare i requisiti fissati dall'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.

4. Le sostanze devono essere di buona qualità tecnica per quanto concerne i criteri di purezza.

5. L'elenco contiene le seguenti informazioni:

- colonna 1 (N. Rif.): il numero di riferimento CEE per i materiali da imballaggio riguardante la sostanza riportata nell'elenco,

- colonna 2 (N. CAS): il numero CAS (Chemical Abstracts Service),

- colonna 3 (Denominazione): la denominazione chimica,

- colonna 4 (Restrizioni e/o specifiche): può comprendere:

- il limite di migrazione specifica (LMS),

- la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale od oggetto finito (QM),

- la quantità massima di sostanza ammessa nel materiale ed oggetto finito espressa in mg/6 dm2 di superficie a contatto con i prodotti alimentari (QMA),

- ogni altra restrizione specificamente indicata,

- ogni altro tipo di specifiche relative alla sostanza o al polimero.

6. Qualora una sostanza appaia nell'elenco come sostanza singola ma rientri anche in un termine più generico, a tale sostanza si applicano le restrizioni che la riguardano in quanto sostanza singola.

7. Nel caso i incongruenza tra il numero CAS e la denominazione chimica, è quest'ultima che prevale. Nel caso i incongruenza tra il numero CAS riportato in Einecs e quello riportato nel registro CAS, è quest'ultimo che prevale.

Sezione A

Elenco incompleto degli additivi armonizzato pienamente livello comunitario

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

[1]

[2]

[3]

[4]

30000

000064-19-7

Acido acetico

.

30045

000123-86-4

Acetato di butile

.

30080

004180-12-5

Acido acetico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg [7] (espresso come rame)

30140

000141-78-6

Acetato di etile

.

30280

000108-24-7

Anidride acetica

.

30295

000067-64-1

Acetone

.

[30340

330198-91-9

Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile] (riga eliminata)

.

30370

-

Acido acetilacetico, sali

.

[30400

-

Gliceridi acetilati] (riga eliminata)

.

30401

-

Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi

.

30607

-

acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici,

provenienti da grassi e oli naturali, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg (espresso come litio) [8]

30610

-

Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, provenienti da grassi e oli naturali, loro mono-, di-e triesteri di glicerolo (sono inclusi gli acidi grassi ramificati presenti come impurezze naturali)

.

30612

-

Acidi, C2-C24, alifatici, lineari, monocarbossilici, sintetici, e loro mono-, di-e triesteri di glicerolo

.

30960

-

Esteri degli acidi alifatici monocarbossilici (C6-C22) con poliglicerina

.

31328

-

Acidi grassi a grassi e oli alimentari animali o vegetali

.

31530

123968-25-2

Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni) etil] fenile LMS = 5 mg/kg

.

31542

174254-23-0

Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C16-C18 esteri alchilici

QM = 0,5% (p/p) in PF

31730

000124-04-9

Acido adipico

.

33105

0146340-15-0

alcoli, C12-C14 secondari, b-(2-idrossietossi), etossilati

LMS = 5 mg/kg [44]

33120

-

Monoalcoli alifatici saturi, lineari, primari (C4-C24)

.

33350

009005-32-7

Acido alginico

.

33801

-

Acido n-alchil (C10-C13) benzensolfonico

LMS = 30 mg/kg

34240

-

Esteri dell'acido alchil(C10-C20) solfonico con fenoli

LMS = 6 mg/kg. Autorizzato fino al 1° gennaio 2002

34281

-

Acidi alchil (C8-C22) solforici lineari primari con un numero pari di atomi di carbonio

.

34475

-

Idrossifosfito di alluminio e calcio, idrato

.

34480

-

Alluminio (fibre, fiocchi, polveri)

.

33535

0152261-33-1

alfa-alcheni(C20-C24), copolimero con anidride maleica, prodotto di reazione con 4-ammino,2,2,6,6-tetrametilpiperidina

Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

Da non utilizzare a contatto con prodotti alimentari contenenti alcol

34560

021645-51-2

Idrossido di alluminio

.

34690

011097-59-9

Idrossicarbonato di alluminio e magnesio

.

34720

001344-28-1

Ossido di alluminio

.

34850

143925-92-2

Ammine, bis-alchilate (da grassi idrogenati) ossidate

QM = Solo per uso: a) in poliolefine a 0,1% (p/p) ma non in polietilene a bassa densità quando è a contatto con prodotti alimentari per i quali la direttiva 85/572/CEE fissa un coefficiente di riduzione inferiore a 3

b) in polietilene tereftalato a 0,25% (p/p) a contatto con prodotti alimentari diversi da quelli per i quali la direttiva 85/572/CEE indica il simulante D

34895

000088-68-6

2-Amminobenzammide

LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzarsi unicamente per polietilene tereftalato per acqua e bevande

35120

013560-49-1

Diestere dell'acido 3-amminocrotonico con etere tiobis (2-idrossietilico)

.

35160

006642-31-5

6-Ammino-1,3-dimetiluracile

LMS = 5 mg/kg

35170

000141-43-5

2-Amminoetanolo

LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

35284

000111-41-1

N-(2-amminoetill) etanolammina

LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET

35320

007664-41-7

Ammoniaca

.

35440

001214-97-9

Bromuro di ammonio

.

35600

001336-21-6

Idrossido di ammonio

.

35840

000506-30-9

Acido arachidico

.

35845

007771-44-0

Acido arachidonico

.

36000

000050-81-7

Acido ascorbico

.

36080

000137-66-6

Palmitato di ascorbile

.

36160

010605-09-1

Stearato di ascorbile

.

36640

000123-77-3

Azodicarbonammide Solo come agente rigonfiante. Uso proibito dal 2 agosto 2005

.

36840

012007-55-5

Bario tetraborato

LMS(T) = 1 mg/kg espresso come bario [12] e LMS(T) = 6 mg/kg [23] (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5 dicembre 1998)

36880

008012-89-3

Cera d'api

.

36960

003061-75-4

Beenammide

.

37040

000112-85-6

Acido beenico

.

37280

001302-78-9

Bentonite

.

37360

000100-52-7

Benzaldeide

In accordo con la nota 9 dell'allegato VI

37600

000065-85-0

Acido benzoico

.

37680

000136-60-7

Benzoato di butile

.

37840

000093-89-0

Benzoato di etile

.

38080

000093-58-3

Benzoato di metile

.

38160

002315-68-6

Benzoato di propile

.

[38320

005242-49-9

4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossoxazolil) stilbene

In accordo con specifiche dell'allegato V] (riga eliminata)

38510

136504-96-6

1,2-Bis(3-amminopropil) etilendiammina, polimero con N-butil-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinammina e 2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina

LMS = 5 mg/kg

38515

001533-45-5

4,4'-Bis(2-benzossazolil) stilbene

LMS = 0,05 mg/kg [1]

38550

0882073-43-0

bis(4-propilbenzilidene)propilsorbitolo

LMS = 5 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)

38810

080693-00-1

Difosfito di bis (2,6-di-terz-butil-4-metilfenil) pentaeritrite

LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritol-difosfito

LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritolfosfato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]

38875

002162-74-5

Bis(2,6-diisopropilfenil)carbodiimmide

LMS = 0,05 mg/kg. Per uso dietro uno strato di PET.

38879

135861-56-2

Bis(3,4-dimetilbenziliden) sorbitolo

.

38885

002725-22-6

2,4-bis(2,4-dimetilfenil)-6-(2-idrossi-4-n-ottilossifenil)-1,3,5-triazina

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per prodotti alimentari acquosi.

38950

079072-96-1

Bis(4-etilbenzilideno) sorbitolo

.

39200

006200-40-4

Cloruro di bis(2-idrossietil)-2-idrossipropil-3-(dodecilossi) metilammonio

LMS = 1,8 mg/kg

39680

000080-05-7

2,2-Bis(4-idrossifenil) propano

LMS(T) = 0,6 mg/kg [28]

39815

182121-12-6

9,9-Bis(metossimetil)fluorene

LMS = 0,05 mg/kg

39890

087826-41-3

069158-41-4

054686-97-4

081541-12-0

Bis(metilbenziliden) sorbitolo

.

39925

129228-21-3

3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano

LMS = 0,05 mg/kg

40120

068951-50-8

Idrossimetilfosfonato di bis(polietileneglicole)

LMS = 0,6 mg/kg

40155

0124172-53-8

N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)- N,N'-diformilesametilendiammina

LMS = 0,05 mg/kg (1) [44]

40320

010043-35-3

Acido borico

LMS(T) = 6 mg/kg [23] (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5 dicembre 1998)

40400

010043-11-5

Nitruro di boro

.

40570

000106-97-8

Butano

.

40580

000110-63-4

Butan-1,4-diolo

LMS(T) = 5 mg/kg [24]

41040

005743-36-2

Butirrato di calcio

.

41120

010043-52-4

Cloruro di calcio

.

41280

001305-62-0

Idrossido di calcio

.

41520

001305-78-8

Ossido di calcio

.

41600

012004-14-7

037293-22-4

Solfoalluminato di calcio

.

41680

000076-22-2

Canfora

In accordo con la nota 9 dell'allegato VI

41760

008006-44-8

Cera candelilla

.

41840

000105-60-2

Caprolattame

LMS(T) = 15 mg/kg [5]

41960

000124-07-2

Acido caprilico

.

42080

001333-86-4

Nero di carbone

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

42160

000124-38-9

Diossido di carbonio

.

42320

007492-68-4

Acido carbonico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg [7] (espresso come rame)

42500

-

Acido carbonico, sali

.

42640

009000-11-7

Carbossimetilcellulosa

.

42720

008015-86-9

Cera Carnauba

.

42800

009000-71-9

Caseina

.

42880

008001-79-4

Olio di ricino

.

42960

064147-40-6

Olio di ricino disidratato

.

43200

-

Mono-e digliceridi dell'olio di ricino

.

43280

009004-34-6

Cellulosa

.

43300

009004-36-8

Acetobutirrato di cellulosa

.

43360

068442-85-3

Cellulosa rigenerata

.

43440

008001-75-0

Ceresina

.

43480

064365-11-3

Carbone attivo

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

43515

-

Esteri degli acidi grassi dell'olio di cocco con cloruro di colina

QMA = 0,9 mg/6 dm2

44160

000077-92-9

Acido citrico

.

44640

000077-93-0

Citrato di trietile

.

45195

007787-70-4

Bromuro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg [7] (espresso come rame)

45200

001335-23-5

Ioduro di rame

LMS(T) = 5 mg/kg [7] (espresso come rame) e LMS = 1 mg/kg [11] (espresso come iodio)

45280

-

Fibre di cotone

.

45450

068610-51-5

Copolimero di p-cresolo, di diciclopentadiene e di isobutilene

LMS = 5 mg/kg

45560

014464-46-1

Cristobalite

.

45600

003724-65-0

Acido crotonico

QMA(T) = 0,05 mg/6 dm2 [33]

45640

005232-99-5

Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoato di etile

LMS = 0,05 mg/kg

45703

491589-22-1

Acido cis1,2-ciclo-esandicarbossilico, sale di calcio

LMS = 5 mg/kg

45705

166412-78-8

Acido 1,2-ciclo-esandicarbossilico, diisononil estere

.

46700

-

5,7-di-ter-butil-3-(3,4-e 2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one contenente: a) 5,7-di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100% p/p) e b) 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (0-20% p/p)

LMS = 5 mg/kg

46720

004130-42-1

2,6-Di-ter-butil-4-etilfenolo

QMA = 4,8 mg/6 dm2

45760

000108-91-8

Cicloesilammina

.

45920

009000-16-2

Dammar

.

45940

000334-48-5

Acido n-decanoico

.

46070

010016-20-3

alfa-Destrina

.

46080

007585-39-9

beta-Destrina

.

46375

061790-53-2

Terra di diatomacee

.

46380

068855-54-9

Terra di diatomacee calcinata in continuo con carbonato di sodio

.

46480

032647-67-9

Dibenziliden sorbitolo

.

46790

004221-80-1

3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzoato di 2,4-di-terzbutilfenile

.

46800

067845-93-6

3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzoato di esadecile

.

46870

003135-18-0

3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di diottadecile

.

46880

065140-91-2

3,5-Di-terz-butil-4-idrossibenzilfosfonato di monoetile, sale di calcio

LMS = 6 mg/kg

47210

026427-07-6

Acido dibutiltiostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero]

In accordo con le specifiche dell'allegato V

47440

000461-58-5

Diciandiammide

.

47540

027458-90-8

Disolfuro di di-terz-dodecile

LMS = 0,05 mg/kg

47680

000111-46-6

Dietilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg [3]

48460

000075-37-6

1,1-Difluoroetano

.

48620

000123-31-9

1,4-Diidrossibenzene

LMS = 0,6 mg/kg

48720

000611-99-4

4,4'-Diidrossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg [15]

48960

-

9,10-acido diidrossi stearico e suoi oligomeri

LMS = 5 mg/kg

49080

0852282-89-4

N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de]isochinolin-1,3(2H)-dione

LMS = 0,05 mg/kg [39] [45] [46] Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)

49485

134701-20-5

2,4-Dimetil-6-(1-metilpentadecil) fenolo

LMS = 1 mg/kg

49540

000067-68-5

Dimetilsolfossido

.

51200

000126-58-9

Dipentaeritrite

.

51700

147315-50-2

2-(4,6-Difenil-1,3,5-triazin2-il)-5-(esilossi) fenolo

LMS = 0,05 mg/kg

51760

025265-71-8

000110-98-5

Dipropilenglicole

.

52640

016389-88-1

Dolomite

.

52645

010436-08-5

Cis-11-eicosenammide

.

52720

000112-84-5

Erucammide

.

52730

000112-86-7

Acido erucico

.

52800

000064-17-5

Etanolo

.

53270

037205-99-5

Etilcarbossimetilcellulosa

.

53280

009004-57-3

Etilcellulosa

.

53360

000110-31-6

N, N'-Etilenbisoleammide

.

53440

005518-18-3

N, N'-Etilenbispalmitammide

.

53520

000110-30-5

N, N'-Etilenbisstearammide

.

53600

000060-00-4

Acido etilendiamminotetraacetico

.

53610

054453-03-1

Etilendiammintetraacetato di rame

LMS(T) = 5 mg/kg [7] (espresso come rame)

53650

000107-21-1

Etilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg [3]

54005

005136-44-7

Etilen-N-palmitammide-N-stearammide

.

54260

009004-58-4

Etilidrossietilcellulosa

.

54270

-

Etilidrossimetilcellulosa

.

54280

-

Etilidrossipropilcellulosa

.

54300

118337-09-0

2,2'-Etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil) fluorofosfonito

LMS = 6 mg/kg

54450

-

Grassi e oli provenienti da cibi animali o vegetali

.

54480

-

Grassi e oli idrogenati provenienti da cibi animali o vegetali

.

54930

025359-91-5

Copolimero formaldeide-1-naftolo [= Poli(1-idrossinaftilmetano)]

LMS = 0,05 mg/kg

55040

000064-18-6

Acido formico

.

55120

000110-17-8

Acido fumarico

.

55190

029204-02-2

Acido gadoleico

.

55440

009000-70-8

Gelatina

.

55520

-

Fibre di vetro

.

55600

-

Microsfere di vetro

.

55680

000110-94-1

Acido glutarico

.

55910

736150-63-3

Gliceridi, olio di ricino mono-,idrogenati, acetati

.

55920

000056-81-5

Glicerina

.

56020

099880-64-5

Dibeenato di glicerina

.

56360

-

Esteri di glicerina con l'acido acetico

.

56486

-

Esteri di glicerina con acidi alifatici saturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C14-C18) e con acidi alifatici insaturi lineari con un numero pari di atomi di carbonio (C16- C18)

.

56487

-

Esteri di glicerina con l'acido butirrico

.

56490

-

Esteri di glicerina con l'acido erucico

.

56495

-

Esteri di glicerina con l'acido 12-idrossistearico

.

56500

-

Esteri di glicerina con l'acido laurico

.

56510

-

Esteri di glicerina con l'acido linoleico

.

56520

-

Esteri di glicerina con l'acido miristico

.

56535

-

Esteri di glicerina con acido nonanoico

.

56540

-

Esteri di glicerina con l'acido oleico

.

56550

-

Esteri di glicerina con l'acido palmitico

.

[56565

-

Esteri di glicerina con acido nonanoico] (riga cancellata)

.

56570

-

Esteri di glicerina con l'acido propionico

.

56580

-

Esteri di glicerina con l'acido ricinoleico

.

56585

-

Esteri di glicerina con l'acido stearico

.

56610

030233-64-8

Monobeenato di glicerina

.

56720

026402-23-3

Monoesanoato di glicerina

.

56800

030899-62-8

Monolaurato diacetato di glicerina

.

56880

026402-26-6

Monoottanoato di glicerina

.

57040

-

Monooleato di glicerina, estere con acido ascorbico

.

57120

-

Monooleato di glicerina, estere con acido citrico

.

57200

-

Monopalmitato di glicerina, estere con acido ascorbico

.

57280

-

Monopalmitato di glicerina, estere con acido citrico

.

57600

-

Monostearato di glicerina, estere con acido ascorbico

.

57680

-

Monostearato di glicerina, estere con acido citrico

.

57800

018641-57-1

Tribeenato di glicerina

.

57920

000620-67-7

Trieptanoato di glicerina

.

58300

-

Glicina, sali

.

58320

007782-42-5

Grafite

.

58400

009000-30-0

Gomma di guar

.

58480

009000-01-5

Gomma arabica

.

58720

000111-14-8

Acido eptanoico

.

59280

000100-97-0

Esametilentetrammina

LMS(T) = 15 mg/kg [22] (espresso come formaldeide)

59360

000142-62-1

Acido esanoico

.

59760

019569-21-2

Huntite

.

59990

007647-01-0

Acido cloridrico

.

60025

-

Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-octene

In accordo con specifiche dell'allegato V. Non per articoli in contatto con alimenti grassi.

60027

-

Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/o 1-tetradecene (PM: 440-12 000)

Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

Secondo le specifiche dell'allegato V

60030

012072-90-1

Idromagnesite

.

60080

012304-65-3

Idrotalcite

.

60160

000120-47-8

4-Idrossibenzoato di etile

.

60180

004191-73-5

4-Idrossibenzoato di isopropile

.

60200

000099-76-3

4-Idrossibenzoato di metile

.

60240

000094-13-3

4-Idrossibenzoato di propile

.

60480

003864-99-1

2-(2'-Idrossi-3,5'-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo

LMS(T) = 30 mg/kg [19]

60560

009004-62-0

Idrossietilcellulosa

.

60880

009032-42-2

Idrossietilmetilcellulosa

.

61120

009005-27-0

Idrossietilamido

.

61390

037353-59-6

Idrossimetilcellulosa

.

61680

009004-64-2

Idrossipropilcellulosa

.

61800

009049-76-7

Idrossipropilamido

.

61840

000106-14-9

Acido 12-idrossistearico

.

62020

007620-77-1

Acido 12-idrossistearico, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio).

62140

006303-21-5

Acido ipofosforoso

.

62215

0007439-89-6

Ferro

LMS = 48 mg/kg

62240

001332-37-2

Ossido di ferro

.

62245

012751-22-3

Fosfuro di ferro

Solo per polimeri e copolimeri del PET

62280

009044-17-1

Isobutilene-butene copolimero

.

62450

000078-78-4

Isopentano

.

62640

008001-39-6

Cera giapponese

.

62720

001332-58-7

Caolino

.

62800

-

Caolino calcinato

.

62960

000050-21-5

Acido lattico

.

63040

000138-22-7

Lattato di butile

.

63280

000143-07-7

Acido laurico

.

63760

008002-43-5

Lecitina

.

63840

000123-76-2

Acido levulinico

.

63920

000557-59-5

Acido lignocerico

.

64015

000060-33-3

Acido linoleico

.

64150

028290-79-1

Acido linolenico

.

64500

-

Lisina, sali

.

64640

001309-42-8

Idrossido di magnesio

.

64720

001309-48-4

Ossido di magnesio

.

64800

00110-16-7

Acido maleico

LMS(T) = 30 mg/kg [4]

64990

025736-61-2

Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

65020

006915-15-7

Acido malico

.

65040

000141-82-2

Acido malonico

.

65520

000087-78-5

Mannitolo

.

65920

066822-60-4

Copolimeri di cloruro di n-metacriloilossietil-n, n-dimetil-n-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-meta-crilato di etile-metacrilato di cicloesile-n-vinil-2-pirrolidone

.

66200

037206-01-2

Metilcarbossimetilcellulosa

.

66240

009004-67-5

Metilcellulosa

.

66560

004066-02-8

2,2'-Metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)

LMS(T) = 3 mg/kg [6]

66580

000077-62-3

2,2'-Metilenbis [4-metil-6-(1-metilcicloesil) fenolo]

LMS(T) = 3 mg/kg [6]

66640

009004-59-5

Metiletilcellulosa

.

66695

-

Metilidrossimetilcellulosa

.

66700

009004-65-3

Metilidrossipropilcellulosa

.

66755

002682-20-4

2-Metil-4-isotiazolin-3-one

LMS = 0,5 mg/kg. Da usare solo per polimeri in dispersione acquosa ed emulsioni in concentrazioni che non abbia effetti antimicrobici sulla superficie del polimero o sull'alimento stesso.

66905

000872-50-4

N-metilpirrolidone

.

66930

068554-70-1

Metilsilsesquiossano

Monomero residuo nel metilsilsesquiossano:< 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano

67120

012001-26-2

Mica

.

67155

-

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)-stilbene

Non più dello 0,05% p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell'allegato V

[67170

-

Miscela di 5,7-di-ter-butil-3-(3,4-dimetilfenil)-2(3H) -benzofuranone (80-100% p/p) e 5,7-di-ter-butil-3-(2,3-dimetilfenil)-2(3H) benzofuranone (0-20% p/p)

LMS = 5 mg/kg] (riga cancellata)

[67180

-

Miscela di ftalato di n-decile n-ottile (50% p/p), di ftalato di di-n-decile (25% p/p) e di ftalato di di-n-ottile (25% p/p)

LMS = 5 mg/kg [1]] (additivo soppresso)

67200

001317-33-5

Disolfuro di molibdeno

.

67840

-

Acidi montanici e/o loro esteri con etilenglicole e/o con 1,3-butandiolo e/o con glicerina

.

67850

008002-53-7

Cera montana

.

67891

000544-63-8

Acido miristico

.

68040

003333-62-8

7-[2-H-Nafto-(1,2-D) triazol-2-il]-3-fenilcumarina

.

68078

027253-31-2

Neodecanoato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg [14] (espresso come cobalto). Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE.

68119

-

neopentil glicole, diesteri e monoesteri con acido benzoico e acido 2-etilesanoico

LMS = 5 mg/kg Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

68125

037244-96-5

Nefelina sienite

.

68145

080410-33-9

2,2' 2"-Nitrilo [trietil tris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil) fosfito]

LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)

68960

000301-02-0

Oleammide

.

69040

000112-80-1

Acido oleico

.

69760

000143-28-2

Alcol oleico

.

69920

000144-62-7

Acido ossalico

LMS(T) = 6 mg/kg [29]

70000

070331-94-1

2,2'-Ossamidobis [etil-3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato]

.

70240

012198-93-5

Ozocerite

.

70400

000057-10-3

Acido palmitico

.

70480

000111-06-8

Acido palmitico, butil estere

.

71020

000373-49-9

Acido palmitoleico

.

71440

009000-69-5

Pectina

.

71600

000115-77-5

Pentaeritrite

.

71635

025151-96-6

Dioleato di pentaeritrite

LMS = 0,05 mg/kg. Da non usare in polimeri a contatto con alimenti per i quali è usato il simulante D nella direttiva 85/572/CEE

71670

178671-58-4

Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite LMS = 0,05 mg/kg

.

71680

006683-19-8

Tetrakis [3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato] di pentaeritrite

.

71720

000109-66-0

Pentano

.

71960

003825-26-1

Acido perfluoroottanoico, sale di ammonio

Da utilizzare solo negli oggetti a uso ripetuto, sinterizzati ad alte temperature.

72141

0018600-59-4

2,2'-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]

LMS = 0,05 mg/kg (compresa la somma dei suoi prodotti di idrolisi)

72640

007664-38-2

Acido fosforico

.

73160

-

Fosfati di mono-e di-n-alchile (C16 e C18)

LMS = 0,05 mg/kg

73720

000115-96-8

Fosfato di tricloroetile

LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)

74010

145650-60-8

Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile) etile

LMS = 5 mg/kg (somma di fosfito e fosfato)

74240

031570-04-4

Fosfito de tris(2,4-di-terz-butilfenile)

.

74480

000088-99-3

Acido o-ftalico

.

74560

000085-68-7

Benzil butil ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1% nel prodotto finito.

LMS = 30 mg/kg di simulante alimentare.

74640

000117-81-7

Bis(2-etilesile) ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

b) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1% nel prodotto finito.

LMS = 1,5 mg/kg di simulante alimentare.

74880

000084-74-2

Dibutil ftalato

Da utilizzare unicamente come:

a) plastificante nei materiali e oggetti a uso ripetuto a contatto con alimenti non grassi;

b) coadiuvante tecnologico di lavorazione nelle poliolefine, in concentrazioni non superiori allo 0,05% nel prodotto finito.

LMS = 0,3 mg/kg di simulante alimentare.

75100

068515-48-0

028553-12-0

Acido ftalico, diesteri con alcoli

saturi primari a catena ramificata

C8-C10, con oltre il 60% di C9

Da utilizzare unicamente come:

a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1% nel prodotto finito.

LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare [42].

75105

068515-49-1

026761-40-0

Acido ftalico, diesteri con alcoli saturi primari a catena ramificata C9-C11, con oltre il 90% di C10

Da utilizzare unicamente come:

a) plastificante nei materiali e oggetti di materia plastica ad uso ripetuto;

b) plastificante nei materiali e negli oggetti monouso a contatto con alimenti non grassi, eccettuati gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, come definiti dalla direttiva 91/321/CEE, e i prodotti di cui alla direttiva 96/5/CE;

c) coadiuvante tecnologico di lavorazione in concentrazioni non superiori allo 0,1% nel prodotto finito.

LMS(T) = 9 mg/kg di simulante alimentare [42].

76320

000085-44-9

Anidride ftalica

.

76415

019455-79-9

Acido pimelico, sale di calcio

.

76463

-

Acido poliacrilico, sali

LMS(T) = 6 mg/kg [36] (per acido acrilico)

76721

009016-00-6

063148-62-9

Polidimetilsilossano (PM > 6800)

In accordo con specifiche dell'allegato V

76723

167883-16-1

Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 4,4′ -diisocianato di dicicloesilmetano

In accordo con le specifiche dell'allegato V

76725

661476-41-1

Polidimetilsilossano, 3-amminopropil terminato, polimero con 1-isocianato- 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano

In accordo con le specifiche dell'allegato V

76730

-

Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilato

LMS = 6 mg/kg

76807

00073018-26-5

poliestere dell'acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1- esanolo

LMS = 30 mg/kg

76815

-

Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari.

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

76845

031831-53-5

Poliestere di caprolattone con 1,4 butandiolo

Si deve rispettare la restrizione prevista per le sostanze dei nn. rif. 14260 e 13720. Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

[76865

-

Poliesteri di 1, 2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C10-C18 o n-ottanolo e/o ndecanolo

LMS = 30 mg/kg] (riga cancellata)

76866

-

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3-e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, che possono essere terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o nottanolo e/o n-decanolo

LMS = 30 mg/kg

76960

025322-68-3

Polietilenglicole

.

77370

070142-34-6

30-dipolidrossistearato di polietileneglicole

.

77600

061788-85-0

Estere di polietilenglicole con olio di ricino idrogenato

.

77702

-

Esteri di polietilenglicole con acidi alifatici monocarbossilici (C6- C22) e i loro solfati di ammonio e sodio

.

77708

-

polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C8- C22)

LMS = 1,8 mg/kg Secondo le specifiche dell'allegato V

77732

-

Glicole di polietilene (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile 2-ciano 3- (4-idrossi-3-metossifenile) acrilato

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET.

77733

-

Polietilenglicole (EO = 1-30, tipicamente 5) etere di butile-2-ciano-3-(4- idrossifenile) acrilato

LMS = 0,05 mg/kg. Solo per uso nel PET.

77895

068439-49-6

Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)

LMS = 0,05 mg/kg in conformità con le specifiche di cui all'allegato V

77897

-

Polietilenglicole (EO = 1-50) monoalchiletere (lineare e ramificato, C8-C20), solfato, sali

LMS = 5 mg/kg

79040

009005-64-5

Monolaurato di poletilenglicole sorbitano

.

79120

009005-65-6

Monooleato di polietilenglicole sorbitano

.

79200

009005-66-7

Monopalmitato di polietilenglicole sorbitano

.

79280

009005-67-8

Monostearato di polietilenglicole sorbitano

.

79360

009005-70-3

Trioleato di polietilenglicole sorbitano

.

79440

009005-71-4

Tristearato di polietilenglicole sorbitano

.

79600

009046-01-9

Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole

LMS = 5 mg/kg. Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell'allegato V

79920

009003-11-6

106392-12-5

Poli(etilene propilene) glicole

.

80000

009002-88-4

Cera di polietilene

.

80077

0068441-17-8

cere di polietilene, ossidate

LMS = 60 mg/kg

80240

029894-35-7

Ricinoleato di poliglicerina

.

80350

0124578-12-7

poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero

Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET), nel polistirene (PS), nel polistirene ad alto impatto (HIPS) e nella poliammide (PA) fino a 0,1% p/p.

Secondo le specifiche dell'allegato V

80480

0090751-07-8; 0082451-48-7

poli(6-morfolino-1,3,5-triazina-2,4-diil)- [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]- esametilene-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)immino)]

LMS = 5 mg/kg [47]

Secondo le specifiche dell'allegato V

80510

1010121-89-7

Miscela ottenuta dal processo di Poli(3- nonil-1,1-diosso-1-tiopropan-1,3-diil)- block-poli(x-oleil-7-idrossi-1,5-diiminoottan-1,8-diil), con x = 1 e/o 5, neutralizzato con acido dodecilbenzensolfonico

Da utilizzare solo come coadiuvante della polimerizzazione nella produzione di polietilene (PE), polipropilene (PP) e polistirene (PS)

80640

-

Poliossialchil (C2-C4) dimetilpolisilossano

.

80720

008017-16-1

Acidi polifosforici

.

80800

025322-69-4

Polipropilenglicole

.

81060

009003-07-0

Cera di polipropilene

.

81220

192268-64-7

Poli-[[6-[N-2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilammino] 1,3,5-triazin2,4-diil][2, 2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino]-1,6-esandiil [(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil) imino]]-alfa-[N, N, N, N -tetrabutil-N''-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N, N, N, N-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diammina]

LMS=5 mg/kg

81500

9003-39-8

Polivinilpirrolidone

Conformemente alle specifiche dell'allegato V

81515

087189-25-1

Poli(glicerolato di zinco)

LMS(T) = 25 mg/kg [38] (come zinco)

81520

007758-02-3

Bromuro di potassio

.

81600

001310-58-3

Idrossido di potassio

.

81760

-

Polveri, fiocchi e fibre d'ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro

LMS(T) = 5 mg/kg [7] (espresso come rame)

LMS(T) = 48 mg/kg (espresso come ferro).

81840

000057-55-6

1,2-Propanodiolo

.

81882

000067-63-0

2-Propanolo

.

82000

000079-09-4

Acido propionico

.

82080

009005-37-2

Alginato di 1,2-propilenglicole

.

82240

022788-19-8

Dilaurato di 1,2-propilenglicole

.

82400

000105-62-4

Dioleato di 1,2-propilenglicole

.

82560

033587-20-1

Dipalmitato di 1,2-propilenglicole

.

82720

006182-11-2

Distearato di 1,2-propilenglicole

.

82800

027194-74-7

Monolaurato di 1,2-propilenglicole

.

82960

001330-80-9

Monooleato di 1,2-propilenglicole

.

83120

029013-28-3

Monopalmitato di 1,2-propilenglicole

.

83300

001323-39-3

Monostearato di 1,2-propilenglicole

.

83320

-

Propilidrossietilcellulosa

.

83325

-

Propilidrossimetilcellulosa

.

83330

-

Propilidrossipropilcellulosa

.

83440

002466-09-3

Acido pirofosforico

.

83455

013445-56-2

Acido pirofosforoso

.

83460

012269-78-2

Pirofillite

.

83470

014808-60-7

Quarzo

.

83599

068442-12-6

Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno

LMS(T) = 0,18 mg/kg [16] (espresso come stagno)

83610

073138-82-6

Acidi di colofonia

.

83840

008050-09-7

Colofonia

.

84000

008050-31-5

Estere di colofonia con glicerina

.

84080

008050-26-8

Estere di colofonia con pentaeritrite

.

84210

065997-06-0

Colofonia idrogenata

.

84240

065997-13-9

Estere di colofonia idrogenata con glicerina

.

84320

008050-15-5

Estere di colofonia idrogenata con metanolo

.

84400

064365-17-9

Estere di colofonia idrogenata con pentaeritrite

.

84560

009006-04-6

Gomma naturale

.

84640

000069-72-7

Acido salicilico

.

85360

000109-43-3

Sebacato di dibutile

.

[85600

-

Silicati naturali] (riga cancellata)

.

85601

-

Silicati naturali (ad esclusione dell'amianto)

.

85610

-

Silicati naturali sililati (esclusi amianto)

.

85680

001343-98-2

Acido silicico

.

85840

053320-86-8

Silicato di litio, magnesio, sodio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

86000

-

Acido silicico sililato

.

86160

000409-21-2

Carburo di silicio

.

86240

007631-86-9

Diossido di silicio

.

86285

-

Biossido di silicio sililato

.

86560

007647-15-6

Bromuro di sodio

.

86720

001310-73-2

Idrossido di sodio

.

87040

001330-43-4

Sodio tetraborato

LMS(T) = 6 mg/kg [23] (espresso come boro), fatte salve le disposizioni della direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5 dicembre 1998)

87200

000110-44-1

Acido sorbico

.

87280

029116-98-1

Dioleato di sorbitano

.

87520

062568-11-0

Monobeenato di sorbitano

.

87600

001338-39-2

Monolaurato di sorbitano

.

87680

001338-43-8

Monooleato di sorbitano

.

87760

026266-57-9

Monopalmitato di sorbitano

.

87840

001338-41-6

Monostearato di sorbitano

.

87920

061752-68-9

Tetrastearato di sorbitano

.

88080

026266-58-0

Trioleato di sorbitano

.

88160

054140-20-4

Tripalmitato di sorbitano

.

88240

026658-19-5

Tristearato di sorbitano

.

88320

000050-70-4

Sorbitolo

.

88600

026836-47-5

Monostearato di sorbitolo

.

88640

008013-07-8

Olio di soia, epossidato

LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, così come definiti dalla direttiva 91/321/CEE o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, così come definiti dalla direttiva 96/5/CE, l'LMS è abbassato a 30 mg/kg.

Conformemente alle specifiche dell'allegato V.

88800

009005-25-8

Amido commestibile

.

88880

068412-29-3

Amido idrolizzato

.

88960

000124-26-5

Stearammide

.

89040

000057-11-4

Acido stearico

.

89120

000123-95-5

Acido stearico, butil estere

.

89200

007617-31-4

Acido stearico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg [7] (espresso come rame)

89440

-

Esteri dell'acido stearico con etilenglicole

LMS(T) = 30 mg/kg [3]

90720

058446-52-9

Stearoilbenzoilmetano

.

90800

005793-94-2

Stearoil-2-lactilato di calcio

.

90960

000110-15-6

Acido succinico

.

91200

000126-13-6

Acetoisobutirrato di saccarosio

.

91360

000126-14-7

Ottaacetato di saccarosio

.

91530

-

Acido solfosuccinico, diesteri alchilici (C4- C20) o cicloesilici, sali di sodio

LMS = 5 mg/kg

91815

-

Acido solfosuccinico, monoesteri di alchil (C10- C16) polietilenglicole, sali di sodio

LMS = 2 mg/kg

91840

007704-34-9

Zolfo

.

91920

007664-93-9

Acido sulfurico

.

92030

010124-44-4

Acido solforico, sale di rame

LMS(T) = 5 mg/kg [7] (espresso come rame)

92080

014807-96-6

Talco

.

92150

001401-55-4

Acidi tannici

In accordo con le specifiche JECFA

92160

000087-69-4

Acido tartarico

.

92195

-

Taurina, sali

.

92200

0006422-86-2

Acido Tereftalico, bis(2-etilesil)estere

LMS = 60 mg/kg

92205

057569-40-1

Diestere dell'acido tereftalico con 2,2-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

.

92350

000112-60-7

Tetraetilenglicole

.

92470

0106990-43-6

N,N',N',N'-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4- il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadecan- 1,10-diamina

LMS = 0,05 mg/kg

92475

0203255-81-6

estere ciclico di 3,3',5,5'-tetrakis(terz-butil)-2,2'-diidrossibifenile, con acido [3-(3-terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso

LMS = 5 mg/kg (espressi quale somma della forma fosfato e fosfito della sostanza e dei prodotti di idrolisi)

92640

000102-60-3

N, N, N, N-Tetrakis(2-idrossipropil) etilendiammina

.

92700

078301-43-6

Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-enicosan-21-one

LMS = 5 mg/kg

92930

120218-34-0

Tiodietilenbis(5-metossicarbonil-2,6-dimetil-1,4-diidropiridina-3-carbossilato)

LMS = 6 mg/kg

93440

013463-67-7

Diossido di titanio

.

93450

-

Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell'acido [amminotris(metilenfosfonico)]

Secondo le specifiche dell'allegato V

93520

000059-02-9

010191-41-0

alfa-Tocoferolo

.

93680

009000-65-1

Gomma adragante

.

93720

000108-78-1

2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg

93760

000077-90-7

Tri-n-butil acetil citrato

.

94000

0000102-71-6

trietanolammina

LMS = 0,05 mg/kg (compreso l'addotto cloridrato)

94320

000112-27-6

Trietilenglicole

.

94425

0000867-13-0

Trietil fosfonoacetato

Da utilizzare solo nel polietilene tereftalato (PET)

94985

-

trimetilolpropano, triesteri e diesteri miscelati con acido benzoico e acido 2-etilesanoico

LMS = 5 mg/kg

Da non utilizzare per oggetti a contatto con prodotti alimentari grassi per i quali è indicato il simulante D

94960

000077-99-6

1,1,1-Trimetilolpropano

LMS = 6 mg/kg

95000

028931-67-1

Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano

.

95020

6846-50-0

2,2,4-trimetil-1,3-pentandiolo diisobutirrato

LMS = 5 mg/kg di prodotto alimentare. Da utilizzare unicamente per i guanti monouso

95200

001709-70-2

1,3,5-Trimetil-2,4,6-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil) benzene

.

95270

161717-32-4

Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil) fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo

LMS = 2 mg/kg (somma di fosfito, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)

95420

745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-dimetilpropanamido)-benzene

LMS = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare

95725

110638-71-6

Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

95855

007732-18-5

Acqua

In accordo con la direttiva 98/83/CE

95858

-

Cere, paraffine, raffinati, derivati dal petrolio o idrocarburi sintetici prodotti da materie prime

LMS = 0,05 mg/kg e conformemente alle specifiche di cui all'Allegato V. Da non usare per articoli a contatto con alimenti grassi.

95859

-

Cere, raffinate, derivate da materie prime a base i petrolio o idrocarburi sintetici In accordo con specifiche dell'allegato V

.

95883

-

Oli minerali, paraffinici, derivati da idrocarburi da petrolio In accordo con specifiche dell'allegato V

.

95905

013983-17-0

Wollastonite

.

95920

-

Farina e fibre di legno, non trattati

.

95935

011138-66-2

Gomma xantorrea

.

96190

020427-58-1

Idrossido di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg [38] (come zinco)

96240

001314-13-2

Ossido di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg [38] (come zinco)

96320

001314-98-3

Solfuro di zinco

LMS(T) = 25 mg/kg [38] (come zinco)

Sezione B

Elenco incompleto degli additivi di cui all'articolo 4, comma 2

N. Rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

[1]

[2]

[3]

[4]

34130

-

- Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20) dimetilammine

LMS = 30 mg/kg

30180

002180-18-9

Acetato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

31500

025134-51-4

Polimero dell'acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato LMS(T) = 6 mg/kg [36] (espresso come acido acrilico) e LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acrilato di 2-etilesile)

.

31520

061167-58-6

Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile

LMS = 6 mg/kg

31920

000103-23-1

Adipato di bis(2-etiles ile)

LMS = 18 mg/kg [1]

34230

-

Acido alchil (C8-C22) solfonico

LMS = 6 mg/kg

34650

151841-65-5

Fosfato idrossibis [2,2'-metilenbis (4,6-di-ter-butilfenil) di alluminio

LMS = 5 mg/kg

35760

001309-64-4

Triossido di antimonio

LMS = 0,02 mg/kg (espresso come antimonio, tolleranza analitica compresa)

[35760

001309-64-4

Triossido di antimonio

LMS = 0,04 mg/kg (espresso come antimonio, tolleranza analitica compresa)] (additivo soppresso)

36720

017194-00-2

Idrossido di bario

LMS(T) = 1 mg/kg [12] (espresso come bario)

36800

010022-31-8

Nitrato di bario

LMS(T) = 1 mg/kg [12] (espresso come bario)

38000

000553-54-8

Benzoato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

38240

000119-61-9

Benzofenone

LMS = 0,6 mg/kg

38505

351870-33-2

Sale disodico, acido-2,3-dicarbossilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano

LMS = 5 mg/kg. Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96%

38560

007128-64-5

2,5-Bis(5-terz-butil-2-benzossazolil) tiofene

LMS = 0,6 mg/kg

38700

063397-60-4

Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil) stagno

LMS = 18 mg/kg

38800

032687-78-8

N, N'-Bis [3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionil ]idrazide

LMS = 15 mg/kg

38820

026741-53-7

bis(2,4-di-terz-butilfenil) pentaeritritol difosfito

LMS = 0,6 mg/kg

38940

110675-26-8

2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo

LMS(T) = 5 mg/kg [40]

39060

035958-30-6

1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil) etano

LMS = 5 mg/kg

39090

-

N, N-Bis(2-idrossietil) alchil(C8-C18) ammina

LMS(T) = 1,2 mg/kg [13]

39120

-

Cloridrati di N, N-bis(2-idrossietil) alchil(C8-C18) ammina

LMS(T) = 1,2 mg/kg [13] espresso come ammina terziaria (espresso escludendo HCl)

40000

000991-84-4

2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina

LMS = 30 mg/kg

40020

110553-27-0

2.4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

LMS(T) = 5 mg/kg [40]

40160

061269-61-2

Copolimero di N, N-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) esametilendiammina1,2-dibromoetano

LMS = 2,4 mg/kg

40720

025013-16-5

ter-butil-4idrossianisolo (= BHA)

LMS = 30 mg/kg

40800

013003-12-8

4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)

LMS = 6 mg/kg

40980

019664-95-0

Butirrato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

42000

063438-80-2

Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil) stagno

LMS = 30 mg/kg

42400

010377-37-4

Carbonato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

42480

000584-09-8

Carbonato di rubidio

LMS = 12 mg/kg

43600

004080-31-3

Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantano

LMS = 0,3 mg/kg

43680

000075-45-6

Clorodifluorometano

LMS = 6 mg/kg. In accordo con le specifiche dell'allegato V

44960

011104-61-3

Ossido di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg [14] (espresso come cobalto)

45440

-

Cresoli butilati, stirenati

LMS = 12 mg/kg

45650

006197-30-4

Acido 2-ciano-3,3-difenil-2-propenoico,2-etilesil estere

LMS = 0,05 mg/kg

46640

000128-37-0

2,6-di-ter-butil-p-cresolo (= BHT)

LMS = 3,0 mg/kg

[46720

004130-42-1

2,6-Di-ter-butil-4-etilfenolo

QMA = 4,8 mg/6 dm2] (riga cancellata)

47500

153250-52-3

N,N'-dicicloesil-2,6-naftalene dicarbossamide

LMS = 5 mg/kg

47600

084030-61-5

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare [41] [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di monododecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno.

48640

000131-56-6

2,4-Diidrossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg [15]

48800

000097-23-4

2,2'-Diidrossi-5,5-diclorodifenilmetano

LMS = 12 mg/kg

48880

000131-53-3

2,2'-Diidrossi-4-metossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg [15]

49595

057583-35-4

Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile

LMS(T) = 0,18 mg/kg [16] (espresso come stagno)

49600

026636-01-1

Bis(isoottile tioglicolato) di dimetilstagno

LMS(T) = 0,18 mg/kg [16] (espresso come stagno)

49840

002500-88-1

Disolfuro di diottadecile

LMS = 3 mg/kg

50160

-

Bis[n-alchile(C10-C16) tioglicolato] di di-n-ottilstagno)

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50240

010039-33-5

Bis(2-etilesil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50320

015571-58-1

Bis(2-etilesil tioglicolato) di di-nottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50360

-

Bis(etil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50400

033568-99-9

Bis(isoottil maleato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50480

026401-97-8

Bis(isoottil tioglicolato) di di-n-ottilstagno)

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50560

-

1,4-butanodiol bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50640

003648-18-8

Dilaurato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50720

015571-60-5

Dimaleato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50800

-

Dimaleato di diottilstagno, esterificato

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50880

-

Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

50960

069226-44-4

Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

51040

015535-79-2

Tioglicolato di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

51120

-

Tiobenzoato (2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno

LMS(T) = 0,006 mg/kg [17] (espresso come stagno)

51570

000127-63-9

Difenilsolfone

LMS = 3 mg/kg [25]

51680

000102-08-9

N, N-Difeniltiourea

LMS = 3 mg/kg

52000

027176-87-0

Acido dodecilbenzensolfonico

LMS = 30 mg/kg

52320

052047-59-3

2-(4-Dodecilfenil) indolo

LMS = 0,06 mg/kg

52880

023676-09-7

4-Etossibenzoato di etile

LMS = 3,6 mg/kg

53200

023949-66-8

2-Etossi-2'-etilossanilide

LMS = 30 mg/kg

53670

032509-66-3

Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene

LMS = 6 mg/kg

54880

000050-00-0

Formaldeide

LMS(T) = 15 mg/kg [22]

55200

001166-52-5

Gallato di dodecile

LMS(T) = 30 mg/kg [34]

55280

001034-01-1

Gallato di ottile

LMS(T) = 30 mg/kg [34]

55360

000121-79-9

Gallato di propile

LMS(T) = 30 mg/kg [34]

58960

000057-09-0

Bromuro di esadeciltrimetilammonio

LMS = 6 mg/kg

59120

023128-74-7

1,6-Esametilenbis [3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionammide ]

LMS = 45 mg/kg

59200

035074-77-2

1,6-Esametilenbis [3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato ]

LMS = 6 mg/kg

60320

070321-86-7

2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil) fenil ]benzotriazolo

LMS = 1,5 mg/kg

60400

003896-11-5

2-(2'-Idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo

LMS(T) = 30 mg/kg [19]

60800

065447-77-0

Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina - succinato di dimetile

LMS = 30 mg/kg

61280

003293-97-8

2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg [15]

61360

000131-57-7

2-Idrossi-4-metossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg [15]

61440

002440-22-4

2-(2'-Idrossi-5'-metilfenil) benzotriazolo

LMS(T) = 30 mg/kg [19]

61600

001843-05-6

2-Idrossi-4-n-ottilossibenzofenone

LMS(T) = 6 mg/kg [15]

63200

051877-53-3

Lattato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

63940

008062-15-5

Acido lignosolfonico

LMS = 0,24 mg/kg e da utilizzare solo come disperdente per dispersioni di plastica

64320

010377-51-2

Ioduro di litio

LMS(T) = 1 mg/kg [11] (espresso come iodio) e LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

65120

007773-01-5

Cloruro di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

65200

012626-88-9

Idrossido di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

65280

010043-84-2

Ipofosfito di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

65360

011129-60-5

Ossido di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

65440

-

Pirofosfito di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

66350

085209-93-4

Fosfato di 2,2'-metilene-bis(4,6diterz-butilfenile) di litio

LMS = 5 mg/kg and LMS(T)= 0,6 [8] (espresso come litio)

66360

085209-91-2

2',2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) sodio fosfato

LMS = 5 mg/kg

66400

000088-24-4

2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)

LMS(T) = 1,5 mg/kg [20]

66480

000119-47-1

2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

LMS(T) = 1,5 mg/kg [20]

67360

067649-65-4

Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno

LMS(T) = 0,05 mg/kg di prodotto alimentare [41] [come somma di tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno, di bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno, tricloruro di monododecilstagno e dicloruro di di-dodecilstagno], espressi come somma di cloruro di mono- e di-dodecilstagno.

67515

057583-34-3

Tris(etilesil tioglicolato) di stagno monometile

LMS(T) = 0,18 mg/kg [16] (espresso come stagno)

67520

054849-38-6

Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno

LMS(T) = 0,18 mg/kg [16] (espresso come stagno)

67600

-

- Tris [alchile(C10-C16) tioglicolato ]di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg [18] (espresso come stagno)

67680

027107-89-7

Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg [18] (espresso come stagno)

67760

026401-86-5

Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno

LMS(T) = 1,2 mg/kg [18] (espresso come stagno)

67896

020336-96-3

Acido miristico, sale di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

[68078

027253-31-2

Neodecanoato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg [14] (espresso come cobalto). Non per polimeri a contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE] (riga cancellata)

68320

002082-79-3

3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato di ottadecile

LMS = 6 mg/kg

68400

010094-45-8

Ottadecilerucammide

LMS = 5 mg/kg

68860

004724-48-5

Acido n-ottilfosfonico

LMS = 0,05 mg/kg

69160

014666-94-5

Acido oleico, sale di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg [14] (espresso come cobalto)

69840

016260-09-6

Oleilpalmitammide

LMS = 5 mg/kg

71935

007601-89-0

Acido perclorico, sale di iodio

LMS = 0,05 mg/kg [31]

72081/10

-

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

In accordo con le specifiche dell'allegato V

72160

000948-65-2

2-Fenilindolo

LMS = 15 mg/kg

72800

001241-94-7

Fosfato di difenile 2-etilesile

LMS = 2,4 mg/kg

73040

013763-32-1

Fosfato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

73120

010124-54-6

Fosfato di manganese

LMS(T) = 0,6 mg/kg [10] (espresso come manganese)

74400

-

Fosfito di tris(nonil-e/o dinonilfenile)

LMS = 30 mg/kg

[76680

068132-00-3

Policiclopentadiene idrogenato

LMS = 5 mg/kg [1]] (riga cancellata)

[76681

-

Policiclopentadiene, idrogenato

LMS = 5 mg/kg [1]] (additivo soppresso)

77440

-

Diricinoleato di polietilenglicole

LMS = 42 mg/kg

77520

061791-12-6

Estere di polietilenglicole con olio di ricino

LMS = 42 mg/kg

78320

009004-97-1

Monoricinoleato di polietilenglicole

LMS = 42 mg/kg

81200

071878-19-8

Poli [6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil) ammino ]-1,3,5-triazin-2,4-diil ]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) imino ]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil) imino ]

LMS = 3 mg/kg

81680

007681-11-0

Ioduro di potassio

LMS(T) = 1 mg/kg [11] (espresso come iodo)

82020

019019-51-3

Propionato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg [14] (espresso come cobalto)

83595

119345-01-6

Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile

LMS = 18 mg/kg e in accordo con le specifiche dell'allegato V

83700

000141-22-0

Acido ricinoleico

LMS = 42 mg/kg

84800

000087-18-3

Salicilato di 4-terz-butilfenile

LMS = 12 mg/kg

84880

000119-36-8

Salicilato di metile

LMS = 30 mg/kg

85760

012068-40-5

Silicato di litio alluminio (2:1:1)

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

85920

012627-14-4

Silicato di litio

LMS(T) = 0,6 mg/kg [8] (espresso come litio)

85950

037296-97-2

Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell'acido silicico

LMS = 0,15 mg/kg (espresso come fluoruro). Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti

86480

007631-90-5

Bisolfito di sodio

LMS(T) = 10 mg/kg [30] (espresso come S02)

86800

007681-82-5

Ioduro di sodio

LMS(T) = 1 mg/kg [11] (espresso come iodo)

86880

-

Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio

LMS = 9 mg/kg

86920

007632-00-0

Nitrito di sodio

LMS = 0,6 mg/kg

86960

007757-83-7

Solfito di sodio

LMS(T) = 10 mg/kg [30] (espresso come S02)

87120

007772-98-7

Tiosolfato di sodio

LMS(T) = 10 mg/kg [30] (espresso come S02)

89170

013586-84-0

Stearato di cobalto

LMS(T) = 0,05 mg/kg [14] (espresso come cobalto)

92000

007727-43-7

Sulfato di bario

LMS(T) = 1 mg/kg [12] (espresso come bario)

92320

-

Etere di tetradecil-poliossietilene(EO= 3-8) dell'acido glicolico

LMS = 15 mg/kg

92560

038613-77-3

Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4-bifenililene

LMS = 18 mg/kg

92800

000096-69-5

4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)

LMS = 0,48 mg/kg

92880

041484-35-9

Bis [3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato ]di tiodietanolo

LMS = 2,4 mg/kg

93120

000123-28-4

Tiodipropionato di didodecile

LMS(T) = 5 mg/kg [21]

93280

000693-36-7

Tiodipropionato di diottadecile

LMS(T) = 5 mg/kg [21]

93970

-

Triciclodecan dimetanol-bis(esaidroftalato)

LMS = 0,05 mg/kg

94400

036443-68-2

Trietilenglicole-bis[3-(3-ter-butil-4-idrossi-5-metilfenil) propionato]

LMS = 9 mg/kg

94560

000122-20-3

Triisopropanolammina

LMS = 5 mg/kg

[95000

028931-67-1

Copolimero trimetacrilato-metil metacrilato di trimetilolpropano] (riga elininata)

.

95265

227099-60-7

1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene

LMS = 0,05 mg/kg

95280

040601-76-1

1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6 (1H,3H,5H)-trione

LMS = 6 mg/kg

95360

027676-62-6

1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H) trione

LMS = 5 mg/kg

95600

001843-03-4

1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil) butano

LMS = 5 mg/kg

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO IV

(sostituito dall'allegato III della Dir. 2004/19/CE)

PRODOTTI OTTENUTI MEDIANTE FERMENTAZIONE BATTERICA

N. rif.

N. CAS

Denominazione

Restrizioni e/o specifiche

[1]

[2]

[3]

[4]

18888

080181-31-3

Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossipentanoico

In conformità alle specifiche dell'allegato V.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO IV bis

(introdotto dall'allegato IV della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. L 97 e modificato dall'allegato III della Dir. 2008/39/CE)

ELENCO DELLE SOSTANZE LIPOFILE CUI SI APPLICA L'FRF

N. rif.

N. CAS

Denominazione

31520

061167-58-6

Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile

31530

123968-25-2

Acrilato di 2,4-di-terz-pentil-6-[1-(3,5-di-terz-pentil-2-idrossifeni)etil]fenile

31920

000103-23-1

Adipato di bis(2-etilesile)

34130

-

Alchil, lineare con numero pari di atomi di carbonio (C12-C20) dimetilammine

38240

000119-61-9

Benzofenone

38515

001533-45-5

4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene

38560

007128-64-5

2,5-bis(5-terz-butil-2-benzossazolil)tiofene

38700

063397-60-4

Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno

38800

032687-78-8

N,N'-bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]idrazide

38810

080693-00-1

Difosfito di bis(2,6-di-terz-butil-4-metilfenil)pentaeritrite

38820

026741-53-7

Bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfito

38840

154862-43-8

Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol-difosfito

39060

035958-30-6

1,1-bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butilfenil)etano

39815

182121-12-6

9,9-Bis(metossimetil)fluorene

39925

129228-21-3

3,3-bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano

40000

000991-84-4

2,4-bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina

40020

110553-27-0

2,4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

40800

013003-12-8

4,4'-butiliden-bis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)

42000

063438-80-2

Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno

45450

068610-51-5

Copolimero di p-cresolo, diciclopentadiene e isobutilene

45705

166412-78-8

Acido 1,2-cicloesildicarbossilico, diisononil estere

46720

004130-42-1

2,6-di-terz-butil-4-etilfenolo

47540

027458-90-8

Disolfuro di di-terz-dodecile

47600

084030-61-5

Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno

48800

000097-23-4

2,2'-diidrossi-5,5'-diclorodifenilmetano

48880

000131-53-3

2,2'-diidrossi-4-metossibenzofenone

49080

852282-89-4

N-(2,6-Diisopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenossi]-1H-benzo[de] isochinolin-1,3(2H)-dione

49485

134701-20-5

2,4-dimetil-6-(1-metilpentadecil)fenolo

49840

002500-88-1

Disolfuro di diottadecile

51680

000102-08-9

N,N'-difeniltiourea

52320

052047-59-3

2-(4-dodecilfenil)indolo

53200

023949-66-8

2-etossi-2'-etilossanilide

53670

032509-66-3

Glicol-bis[3,3-bis(3-terz-butil-4-idrossifenil)butirrato] di etilene

54300

118337-09-0

2,2'-etilidenbis(4,6-di-terz-butilfenil)fluorofosfonito

59120

023128-74-7

1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]

59200

035074-77-2

1,6-esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]

60320

070321-86-7

2-[2-idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo

60400

003896-11-5

2-(2'-idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo

60480

003864-99-1

2-(2'-idrossi-3,5'-di-terz-butilfenil)-5-clorobenzotriazolo

61280

003293-97-8

2-idrossi-4-n-esilossibenzofenone

61360

000131-57-7

2-idrossi-4-metossibenzofenone

61600

001843-05-6

2-idrossi-4-n-ottilossibenzofenone

66360

085209-91-2

2',2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil)sodio fosfato

66400

000088-24-4

2,2'-metilenbis(4-etil-6-terz-butilfenolo)

66480

000119-47-1

2,2'-metilenbis(4-metil-6-terz-butilfenolo)

66560

004066-02-8

2,2'-metilenbis(4-metil-6-cicloesilfenolo)

66580

000077-62-3

2,2'-metilenbis[4-metil-6-(1-metil-cicloesil)fenolo]

68145

080410-33-9

2,2' 2″-nitrilo [trietil tris(3,3',5,5'-tetra-terz-butil-1,1'-bifenil-2,2'-diil)fosfito]

68320

002082-79-3

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile

68400

010094-45-8

Ottadecilerucammide

69840

016260-09-6

Oleilpalmitammide

71670

178671-58-4

Tetrakis(2-ciano-3,3-difenilacrilato) di pentaeritrite

72081/10

-

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

72141

0018600-59-4

2,2'-(1,4-fenilene)bis[4H-3,1-benzossazin-4-one]

72160

000948-65-2

2-fenilindolo

72800

001241-94-7

Fosfato di difenile 2-etilesile

73160

-

Fosfati di mono- e di-n-alchile (C16 e C18)

74010

145650-60-8

Fosfito di bis(2,4-di-terz-butil-6-metilfenile)etile

74400

-

Fosfito di tris(nonil- e/o dinonilfenile)

76807

0007308-26-5

poliestere dell'acido adipico con 1,3-butanediolo, 1,2-propanediolo e 2-etil-1- esanolo

76866

-

Poliesteri di 1,2-propandiolo e/o 1,3- e/o 1,4-butandiolo e/o polipropilenglicole con acido adipico, anche terminati con acido acetico o acidi grassi C12-C18 o n-ottanolo e/o n-decanolo

77440

-

Diricinoleato di polietilenglicole

78320

009004-97-1

Monoricinoleato di polietilenglicole

81200

071878-19-8

Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-diil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]

83599

068442-12-6

Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno

83700

000141-22-0

Acido ricinoleico

84800

000087-18-3

Salicilato di 4-terz-butilfenile

92320

-

Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico

92475

0203255-81-6

estere ciclico di 3,3',5,5'-tetrakis(terz-butil)-2,2'-diidrossibifenile, con acido [3-(3- terz-butil-4-idrossi-5-metilfenil)propil]ossifosfonoso

92560

038613-77-3

Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene

92700

078301-43-6

Polimero di 2,2,4,4-tetrametil-20-(2,3-epossipropil)-7-ossa- 3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-enicosan-21-one

92800

000096-69-5

4,4'-tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)

92880

041484-35-9

Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato] di tiodietanolo

93120

000123-28-4

Tiodipropionato di didodecile

93280

000693-36-7

Tiodipropionato di diottadecile

95270

161717-32-4

Fosfito di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etil-1,3-propandiolo

95280

040601-76-1

1,3,5-tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

95360

027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

95600

001843-03-4

1,1,3-tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano"

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO V

(modificato ed integrato dall'allegato IV della Dir. 2004/19/CE, dall'allegato III della Dir. 2005/79/CE, dall'allegato V della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. L 97 e dall'allegato IV della Dir. 2008/39/CE)

SPECIFICHE

Parte A: Specifiche generali

I materiali e gli oggetti di materia plastica non devono rilasciare amine aromatiche primarie in quantità rilevabile (LR = 0,01 mg/kg di prodotto o simulante alimentare). Questa restrizione non si applica, tuttavia, alla migrazione delle amine aromatiche primarie che figurano negli elenchi di cui agli allegati II e III.

Parte B: Altre specifiche

N. Rif.

ALTRE SPECIFICHE

11530

Acrilato di 2-idrossipropile

Può contenere fino al 25% (m/m) di acrilato di 2-idrossipropile (N. CAS 002918-23-2)

16690

Divinilbenzene

Può contenere fino al 45% (m/m) di etilvinilbenzene

18888

Copolimero fra acido 3-idrossibutanoico e acido 3-idrossi-pentanoico

Definizione

Questi copolimeri vengono prodotti mediante fermentazione controllata di Alcaligenes eutrophus utilizzando miscele di glucosio e acido propanoico come fonti di carbonio. L'organismo utilizzato non è un prodotto dell'ingegneria genetica e deriva da un unico organismo naturale inalterato di Alcaligenes eutrophus del ceppo H16 NCIMB 10442. I campioni di base dell'organismo vengono conservati in ampolle di liofilizzato. Con il campione di base si prepara il campione di lavoro che viene conservato nell'azoto liquido e utilizzato per preparare gli inoculi destinati al fermentatore. I campioni del fermentatore vengono esaminati quotidianamente sia al microscopio, sia con analisi volte ad individuare ogni eventuale cambiamento morfologico della colonia coltivata su agar diversi a differenti temperature. I copolimeri vengono isolati dai batteri sottoposti a trattamento termico tramite digestione controllata delle altre componenti cellulari, lavaggio e asciugamento. Solitamente vengono presentati sotto forma di granuli formulati per fusione, contenenti additivi quali agenti nucleanti, plastificanti, riempitivi, stabilizzanti e pigmenti conformi alle specifiche generali e individuali

Denominazione chimica

Poli(3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato)

Numero CAS

080181-31-3

Formula strutturale

.

Peso molecolare medio

Non inferiore a 150.000 dalton (misurati con cromatografia di gelpermeazione)

Saggio

Non meno del 98% di poli (3-D-idrossibutanoato-co-3-D-idrossipentanoato) analizzato dopo idrolisi come miscela degli acidi 3-D-idrossibutanoico e 3-D-idrossipentanoico

Descrizione

Polvere da bianca a biancastra dopo isolamento

Caratteristiche

.

Prove di identificazione

.

Solubilità

Solubile in idrocarburi clorurati come il cloroformio o il cloruro di metilene, ma praticamente insolubile in etanolo, alcani alifatici e acqua

Restrizioni

QMA per l'acido crotonico = 0,05 mg/6 dm2

Purezza

Prima della granulazione il copolimero grezzo in polvere deve contenere:

- azoto

non oltre 2.500 mg/kg di materiale plastico

- zinco

non oltre 100 mg/kg di materiale plastico

- rame

non oltre 5 mg/kg di materiale plastico

- piombo

non oltre 2 mg/kg di materiale plastico

- arsenico

non oltre 1 mg/kg di materiale plastico

- cromo

non oltre 1 mg/kg di materiale plastico

23547

Polidimetilsilossano (PM > 6.800)

Viscosità minima 100 × 10-6 m2/s (=100 centistoke) a 25 °C

24903

Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato

In conformità con i criteri di purezza per lo sciroppo di maltitolo E 965 (ii) [direttiva 95/31/CE della Commissione (GU L 178 del 28.7.1995), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004)]

25385

Triallilammina

40 mg/kg di idrogel con un rapporto di 1 kg di prodotto alimentare per un massimo di 1,5 grammi di idrogel. Da utilizzare solo in idrogel non destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti

38320

4-(2-Benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil) stilbene

Non oltre 0,05% p/p (quantità di sostanza utilizzata/quantità di formulazione)

42080

Nero di carbone

Specifiche:

- sostanze estraibili con il toluene: massimo 0,1%, determinato secondo il metodo ISO 6209,

- assorbimento UV dell'estratto cicloesanico a 386 nm: <0,02 AU per cella di 1 cm o <0,1 AU per una cella di 5 cm, determinato secondo un metodo di analisi generalmente riconosciuto,

- tenore di benzo(a)pirene: massimo 0,25 mg/kg di nero di carbone,

- livello massimo di impiego del nero di carbone nel polimero: 2,5% p/p.

43480

Carbone attivo

Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui alla direttiva 95/45/CE della Commissione [GU L 226 del 22.9.1995. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004)], ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10% (p/p)

43680

Clorodifluorometano

Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza

47210

Polimero dell'acido dibutiltiostannoico

Unità molecolare = (C8H18S3Sn2)n (n = 1,5-2)

60025

Specifiche:

- Viscosità minima (a 100°C) = 3,8 cSt

- Peso molecolare medio > 450

60027

Omopolimeri idrogenati e/o copolimeri fatti di 1-esene e/o 1-ottene e/o 1-decene e/o 1-dodecene e/ o 1-tetradecene (PM: 440-12 000)

Peso molecolare medio non inferiore a 440 Da

Viscosità a 100°C non inferiore a 3,8 cSt (3,8 x 10- 6 m2/s)

64990

Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio

Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,05% (p/p)

67155

Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene

Miscela ottenuta dal processo di produzione nella tipica proporzione di (58-62%):(23-27%): (13-17%)

72081/10

Resine idrocarburiche (idrogenate) derivate dal petrolio

Specifiche:

le resine idrocarburiche idrogenate derivate dal petrolio prodotte mediante polimerizzazione catalitica o termica di dieni e olefine alifatici, aliciclici e/o arilalcheni monobenzenici da distillati di petrolio crackizzato con un intervallo di ebollizione non superiore a 220°C, nonché i monomeri puri presenti in questi flussi della distillazione, con successiva distillazione, idrogenazione e ulteriore trasformazione.

Proprietà:

viscosità: > 3 Pa s a 120°C;

temperatura di rammollimento: > 95°C determinata secondo metodo ASTM E 28-67;

numero di bromo: < 40 (ASTM D1159);

colore di una soluzione al 50% di toluene < 11 nella scala Gardner;

monomero aromatico residuo ≤ 50 ppm.

76721

Polidimetilsilossano (PM >6.800)

Viscosità minima 100 × 10-6 m2/s (=100 centistoke) a 25 °C

76723

Specifiche:

La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1,5% p/p

76725

Specifiche:

La frazione con peso molecolare inferiore a 1 000 non deve eccedere 1% p/p

76815

Poliestere dell'acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari

Frazione PM < 1.000 inferiore al 5% (p/p)

76845

Poliestere di Caprolattone con 1,4-butanediolo

Frazione PM < 1.000 inferiore al 0,05% (p/p)

77708

polietilenglicole (EO = 1-50) eteri degli alcoli lineari e primari ramificati (C 8- C 22)

Quantità massima di residuo di ossido di etilene nel materiale o oggetto = 1 mg/kg

77895

Etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6)

La composizione di questa miscela è la seguente:

- etere monoalchilico (C16-C18) di polietilenglicole (OE = 2-6) (circa 28%)

- alcoli grassi (C16-C18) (circa 48%)

- etere monoalchilico (C16-C18) di etilenglicole (circa 24%)

79600

Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole

Fosfato tridecilico d'etere di polietileneglicole (EO < 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietileneglicole (EO < 11) trideciletere pari al 10%"

80350

poli(acido 12-idrossistearico)-polietileneimmina copolimero

Risultante dalla reazione del poli(acido 12-idrossistearico) con la polietileneimmina

80480

poli(6-morfolin-1,3,5-triazina-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-esametilene-[(2,2,6,6- tetrametil-4-piperidil)immino)]

Peso molecolare medio non inferiore a 2 400 Da

Contenuto residuo di morfolina ≤ 30 mg/kg, di N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)esane-1,6- diammina < 15 000 mg/kg, e di 2,4-dicloro-6-morfolin-1,3,5-triazina ≤ 20 mg/kg

81500

Polivinilpirrolidone

La sostanza deve soddisfare i requisiti di purezza di cui alla direttiva 96/77/CE

83595

Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butile con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile

Composizione:

- 4,4'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil) fosfonito] (N. CAS 38613-77-3) (36-46% p/p [*]),

- 4,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil) fosfonito] (N. CAS 118421-00-4) (17-23% p/p [*]),

- 3,3'-Bifenilen-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil) fosfonito] (N. CAS 118421-01-5) (1-5% p/p [*]),

- 4-Bifenilen-0,0-bis [0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil) fosfonito] (N. CAS 91362-37-7) (11-19% p/p [*]),

- Tris(2,4-di-terz-butilfenil) fosfito (N. CAS 31570-04-4) (9-18% p/p [*]),

- 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil) fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil) fosfonito (N. CAS 112949-97-0) (<5% p/p [*])

Altre specifiche:

- Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4% e massimo 5,9%

- Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo

- Intervallo di fusione: 85-110 °C

88640

Olio di soia, epossidato

Ossirano < 8%, numero di iodio < 6

88640

Olio di soia, epossidato

Ossirano < 8%, numero di iodio < 6

93450

Titanio biossido, rivestito con un copolimero di n-ottiltriclorosilano e sale pentasodico dell'acido [amminotris(metilenfosfonico)]

Il contenuto del copolimero per il trattamento di superficie del biossido di titanio rivestito è inferiore a 1% p/p

95858

Specifiche:

- Peso molecolare medio non inferiore a 350

- Viscosità minima (a 100°C) = 2,5 cSt

- Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 40% (p/p)

95859

Cere raffinate derivate da materie prime di origine petrolifera o a idrocarburi sintetici

Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche:

- Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5% (p/p)

- Viscosità non inferiore 11 × 10-6 m2/s (= 11 centistoke) a 100 °C

- Peso molecolare medio non inferiore a 500

95883

Oli minerali bianchi, paraffinici, derivati da idrocarburi di origine petrolifera

Il prodotto dovrebbe avere le seguenti specifiche:

- Tenore di idrocarburi contenenti un numero di atomi di carbonio inferiore a 25: non più del 5% (p/p)

- Viscosità non inferiore a 8,5 × 10-6 m2/s (= 8,5 centistoke) a 100 °C

- Peso molecolare medio non inferiore a 480

[*] Quantità di sostanza impiegata/quantità di formulazione.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO VI

(integrato dall'allegato IV della Dir. 2005/79/CE e modificato dall'allegato VI della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. L 97, dall'allegato V della Dir. 2008/39/CE e modificato ed integrato dall'allegato V del Reg. (CE) n. 975/2009)

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA "RESTRIZIONI E SPECIFICHE"

[1] Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulanti delle sostanze grasse.

[2] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10060 e 23920, non deve superare la restrizione indicata.

[3] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15760, 16990, 47680, 53650 e 89440, non deve superare la restrizione indicata.

[4] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 19540, 19960 e 64800, non deve superare la restrizione indicata.

[5] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14200, 14230 e 41840, non deve superare la restrizione indicata.

[6] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66560 e 66580, non deve superare la restrizione indicata.

[7] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 e 92030, non deve superare la restrizione indicata. [8] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

[9] Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, secondo trattino, della direttiva 89/109/CEE.

[10] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120, non deve superare la restrizione indicata.

[11] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze (espressa come iodio), indicate come Nn. rif. 45200, 64320, 81680 e 86800, non deve superare la restrizione indicata.

[12] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 36720, 36800, 36840 e 92000, non deve superare la restrizione indicata.

[13] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 39090 e 39120, non deve superare la restrizione indicata. [14] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

[15] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600, non deve superare la restrizione indicata. [16] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.

[17] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 e 51120, non deve superare la restrizione indicata.

[18] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 67600, 67680 e 67760, non deve superare la restrizione indicata.

[19] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 60400, 60480 e 61440, non deve superare la restrizione indicata.

[20] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 66400 e 66480, non deve superare la restrizione indicata.

[21] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 93120 e 93280, non deve superare la restrizione indicata.

[22] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 17260, 18670, 54880 e 59280, non deve superare la restrizione indicata.

[23] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13620, 36840, 40320 e 87040, non deve superare la restrizione indicata.

[24] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13720 e 40580, non deve superare la restrizione indicata.

[25] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 16650 e 51570, non deve superare la restrizione indicata.

[26] QM(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come N rif. 14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 e 25270, non deve superare la restrizione indicata.

[27] QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 10599/90A, 10599/91, 10599/92A e 10599/93, non deve superare la restrizione indicata.

[28] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 13480 e 39680, non deve superare la restrizione indicata.

[29] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 22775 e 69920, non deve superare la restrizione indicata.

[30] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 86480, 86960 e 87120, non deve superare la restrizione indicata.

[31] Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando simulanti delle sostanze grasse sature come simulante D.

[32] Le prove di conformità in presenza di contatto con grassi vanno effettuate utilizzando isoottano come sostituto del simulante D (instabile).

[33] QMA(T) significa in questo caso specifico che la somma delle quantità residue delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 14800 e 45600, non deve superare la restrizione indicata.

[34] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come Nn. rif. 55200, 55280 e 55360, non deve superare la restrizione indicata. [35] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550 non deve superare la restrizione indicata. [36] LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980, 31500 e 76463.

[37] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460 non deve superare la restrizione indicata. [38] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini "acido/i, sali," che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i. [39] Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

[40] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020 non deve superare la restrizione indicata.[41] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 47600 e 67360, non deve superare la restrizione indicata.

[42] LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze, indicate come nn. rif. 75100 e 75105, non deve superare la restrizione indicata.

[43] LMS (T) in questo specifico caso significa che la restrizione non deve eccedere la somma dei livelli di migrazione delle seguenti sostanze menzionate con numeri di Riferimento 19150 e 19180.

[44] L'LMS potrebbe essere superato nelle poliolefine.

[45] L'LMS potrebbe essere superato nelle materie plastiche contenenti più dello 0,5% p/p della sostanza.

[46] L'LMS potrebbe essere superato a contatto con prodotti alimentari ad alto tenore alcolico.

[47] L'LMS potrebbe essere superato nel polietilene a bassa densità (LDPE) contenente più dello 0,3% p/p della sostanza a contatto con prodotti alimentari grassi.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO VI bis

(introdotto dall'allegato VII della Dir. 2007/19/CE nel testo sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 aprile 2007, n. L 97)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La dichiarazione scritta di cui all'articolo 9 deve contenere le seguenti informazioni:

1) l'identità e l'indirizzo dell'operatore di settore che produce o importa i materiali o gli oggetti di materia plastica, o le sostanze destinate alla loro fabbricazione;

2) l'identità dei materiali, degli oggetti o delle sostanze destinate alla loro fabbricazione;

3) la data della dichiarazione;

4) la conferma che i materiali o gli oggetti di materia plastica soddisfano le prescrizioni pertinenti di cui alla presente direttiva e al regolamento (CE) n. 1935/2004;

5) informazioni adeguate circa le sostanze impiegate per le quali la presente direttiva stabilisce restrizioni e/o specifiche, in modo da consentire agli operatori di settore a valle di rispettare tali restrizioni;

6) per le sostanze soggette a restrizioni nei prodotti alimentari, informazioni adeguate, ottenute da dati sperimentali o da calcoli teorici, sui livelli di migrazione specifica e, se del caso, criteri di purezza a norma delle direttive 95/31/CE, 95/45/CE e 96/77/CE, onde consentire a chi utilizza tali materiali od oggetti di rispettare le disposizioni comunitarie pertinenti o, in loro assenza, le disposizioni nazionali sui prodotti alimentari;

7) le specifiche relative all'impiego del materiale o dell'oggetto, come:

i) il tipo o i tipi di alimenti con cui sono destinati a venire a contatto;

ii) i tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare;

iii) il rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume, utilizzato per determinare la conformità del materiale o dell'oggetto;

8) nel caso di impiego di una barriera funzionale di materia plastica in una materia plastica multistrato, la conferma che il materiale o l'oggetto soddisfa le prescrizioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafi 2, 3 e 4, della presente direttiva.

La dichiarazione scritta deve consentire un'identificazione agevole dei materiali, degli oggetti o delle sostanze per cui viene rilasciata; deve inoltre essere rinnovata quando cambiamenti significativi a livello della fabbricazione determinino variazioni della migrazione o quando si sia in presenza di nuovi dati scientifici.

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO VII

Parte A

DIRETTIVA ABROGATA E SUE MODIFICHE

(Di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

Direttiva 90/128/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 349 del 13.12.1990)

Direttiva 92/39/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 168 del 23.6.1992)

Direttiva 93/9/CEE della Commissione (G.U.C.E. L 90 del 14.4.1993)

Direttiva 95/3/CE della Commissione (G.U.C.E. L 41 del 23.2.1995)

Direttiva 96/11/CE della Commissione (G.U.C.E. L 61 del 12.3.1996)

Direttiva 1999/91/CE della Commissione (G.U.C.E. L 310 del 4.12.1999)

Direttiva 2001/62/CE della Commissione (G.U.C.E. L 221 del 17.8.2001)

Direttiva 2002/17/CE della Commissione (G.U.C.E. L 58 del 28.2.2002)

Parte B

TERMINI PER LA TRASPOSIZIONE NELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

(Di cui all'articolo 10, paragrafo 1)

Direttiva

Termini

Per la trasposizione

Per consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva

Per vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva

90/128/CEE (GU L 349 del 13.12.1990)

31 dicembre 1990

1° gennaio 1991

1° gennaio 1993

92/39/CEE (GU L 168 del 23.6.1992)

31 dicembre 1992

31 marzo 1994

1° aprile 1995

93/9/CEE (GU L 90 del 14.4.1993)

1° aprile 1994

1° aprile 1994

1° aprile 1996

95/3/CE (GU L 41 del 23.2.1995)

1° aprile 1996

1° aprile 1996

1° aprile 1998

96/11/CE (GU L 61 del 12.3.1996)

1° gennaio 1997

1° gennaio 1997

1° gennaio 1999

1999/91/CE (GU L 310 del 4.12.1999)

31 dicembre 2000

1° gennaio 2002

1° gennaio 2003

2001/62/CE (GU L 221 del 17.8.2001)

30 novembre 2002

1° dicembre 2002

1° dicembre 2002

2002/17/CE (GU L 58 del 28.2.2002)

28 febbraio 2003

1° marzo 2003

1° marzo 2004

1° marzo 2003 per i materiali e gli oggetti che contengono divinilbenzene

N.d.R. La presente direttiva è stata sostituita dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. n. L 39 del 13 febbraio 2003.

La presente direttiva è stata ABROGATA dall'art. 21 del Reg. (UE) n. 10/2011 a decorrere dal 1° maggio 2011.

ALLEGATO VIII

TABELLA DI CORRELAZIONE

Direttiva 90/128/CEE

Questa direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 3a

Articolo 4

Articolo 3b

Articolo 5

Articolo 3c

Articolo 6

Articolo 4

Articolo 7

Articolo 5

Articolo 8

Articolo 6

Articolo 9

-

Articolo 10

-

Articolo 11

-

Articolo 12

ALLEGATO I

ALLEGATO I

ALLEGATO II

ALLEGATO II

ALLEGATO III

ALLEGATO III

ALLEGATO IV

ALLEGATO IV

ALLEGATO V

ALLEGATO V

ALLEGATO VI

ALLEGATO VI

-

ALLEGATO VII

-

ALLEGATO VIII