
ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 luglio 2002
G.U.R.S. 16 agosto 2002, n. 38
Aggiornamento al piano straordinario per l'assetto idrogeologico di alcuni comuni della Regione Siciliana.
L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;
Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
Visto la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";
Visto il decreto legge 11 giugno 1998, n. 180: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione Campania", convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto legge 13 maggio 1999, n. 132: "Interventi urgenti in materia di protezione civile" convertito, con modificazioni, in legge 13 luglio 1999, n. 226;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento, previsto dal 2° comma dell'art. 1 del decreto legge n. 180/98 e adottato con D.P.C.M. del 29 settembre 1998, che fornisce i criteri generali per l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;
Visto il decreto 4 luglio 2000, n. 298/41, con il quale è stato adottato il piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Visto il decreto 552/D.T.A./20 del 20 ottobre 2000, con il quale è stato istituito l'ufficio per l'assetto idrogeologico per l'aggiornamento del piano straordinario e per l'elaborazione del piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 57596 del 22 novembre 2000, con la quale vengono definite le procedure per l'aggiornamento del piano straordinario;
Vista la nota prot. n. 956/Gab del 28 marzo 2002, con la quale vengono emesse, da parte dell'Assessore protempore, le direttive per la redazione dell'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico;
Vista la nota prot. n. 226 del 31 maggio 2002, con la quale sono state trasmesse all'Assessore, al direttore generale del dipartimento territorio e ambiente e al dipartimento urbanistica le norme di salvaguardia che accompagnano l'aggiornamento del piano straordinario, per le valutazioni di competenza;
Vista la nota prot. n. 305 del 13 giugno 2002, con la quale il dipartimento urbanistica riscontra la precitata prot. n. 226 con proposte di modifica;
Vista la nota del dipartimento territorio e ambiente n. 607 dell'11 giugno 2002, con la quale l'ing. G. Talluto viene incaricato a collaborare con il servizio 9, relativamente agli aspetti di ingegneria idraulica, per la definizione dell'aggiornamento del piano straordinario;
Ritenuto di condividere le modifiche proposte dal dipartimento urbanistica;
Vista la nota F.V. n. 78/9.1 del 14 giugno 2002, con la quale si trasmette all'Assessore la proposta dell'aggiornamento del piano straordinario, costituita dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica e norme di salvaguardia;
- atlante delle carte del dissesto;
- atlante delle carte del rischio, in scala 1:10.000;
Vista la nota n. 800 del 24 luglio 2002, con la quale è stata trasmessa la delibera di Giunta regionale n. 232 dell'11 luglio 2002, che approva l'aggiornamento su indicato;
Visto l'allegato elenco dei decreti di aggiornamento dei singoli comuni richiedenti, che costituisce parte integrante del presente provvedimento (allegato A);
Viste le norme di salvaguardia relative all'aggiornamento del piano straordinario, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento (allegato B);
Ritenuto di dover procedere all'approvazione dell'aggiornamento del piano straordinario:
Decreta:
E' approvato l'aggiornamento del piano straordinario, di cui al decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, relativamente ai comuni elencati nell'allegato A, per i quali vengono individuate le aree soggette a rischio R4 (molto elevato), R3 (elevato), R2 (medio) ed R1 (moderato).
Fanno parte integrante dell'aggiornamento i sottoelencati atti ed elaborati:
- allegato A: elenco dei comuni aggiornati;
- allegato B norme di salvaguardia;
- atlante delle carte del dissesto;
- atlante delle carte del rischio, in scala 1:10.000.
I comuni sono onerati di provvedere, entro 30 giorni dal ricevimento del presente decreto e della cartografia relativa al proprio territorio, alla loro pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi nonché a trasmettere alla Regione Siciliana, Assessorato del territorio e dell'ambiente, servizio 9 - difesa del suolo, la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, unitamente agli allegati A e B; gli atlanti di cui all'art. 2, in considerazione delle difficoltà relative alla loro pubblicazione a causa del formato, sono consultabili presso il dipartimento territorio e ambiente, servizio 9.
Palermo, 25 luglio 2002.
PELLEGRINO
Allegato A
ELENCO REVISIONI AL PIANO STRAORDINARIO AGGIORNATO AL GIUGNO 2002 Provincia di Agrigento N. Comune Decreto Data 1 Lucca Sicula 263/41 3-5-2001 2 S. Elisabetta 278/41 7-5-2001 3 Palma di Montechiaro 277/41 7-5-2001 4 Favara 276/41 7-5-2001 5 Alessandria della Rocca 603/41 10-8-2001 6 Agrigento 632/41 3-9-2001 40 23-1-2002 7 Casteltermini 552/41 27-7-2001 8 Burgio 500/41 12-7-2001 9 Joppolo Giancaxio 606/41 10-8-2001 10 San Giovanni Gemini 605/41 10-8-2001 11 Racalmuto 604/41 10-8-2001 12 Sambuca 56 31-1-2002 13 Aragona 53 31-1-2002 14 Realmonte 57 31-1-2002 15 Comitini 217 26-4-2002 16 Calamonaci 231 3-5-2002 17 Ribera 298 17-5-2002 18 Villafranca Sicula 252 8-5-2002 19 Ravanusa 168 29-3-2002 Provincia di Caltanissetta N. Comune Decreto Data 1 Villalba 49/41 12-2-2001 2 Serradifalco 46/41 12-2-2001 3 Gela 78/41 27-2-2001 4 ASI CL San Cataldo 514/41 4-10-2000 5 Delia 326/41 16-5-2001 6 Sutera 635/41 3-9-2001 7 Montedoro 777/XLI 5-11-2001 8 Marianopoli 655/41 13-9-2001 9 Butera 83 13-2-2002 10 Resuttano 84 13-2-2002 11 Mussomeli 887/XLI 6-12-2001 12 Caltanissetta 232 3-5-2002 13 ASI CL Calderaro 254 8-5-2002 14 Riesi 253 8-5-2002 15 S. Caterina Villarmosa 362 10-6-2002 16 Mazzarino 207 22-4-2002 17 Campofranco 230 2-5-2002 Provincia di Catania N. Comune Decreto Data 1 Castel di Judica 218/41 13-4-2001 2 ASI Caltagirone 242/41 26-4-2001 3 S. Michele di Ganzaria 241/41 26-4-2001 4 Ramacca 73/41 26-2-2001 5 Vizzini 634/41 3-9-2001 6 Biancavilla 551/41 27-7-2001 7 Acicatena 338 4-6-2002 8 Catania 652/41 12-9-2001 9 Valverde 778/XLI 5-11-2001 10 S. Gregorio 770/XLI 5-11-2001 101 7-3-2002 11 S. Alfio 784/XLI 7-11-2001 12 Paternò 38 23-1-2002 13 Maletto 41 23-1-2002 14 Raddusa 42 23-1-2002 15 Acireale 60 31-1-2002 16 Bronte 99 7-3-2002 17 Acicastello 134 25-3-2002 338 4-6-2002 18 Mineo 169 29-3-2002 Provincia di Enna N. Comune Decreto Data 1 Troina 39 23-1-2002 2 Aidone 905 19-12-2001 3 Calascibetta 55 31-1-2002 4 Regalbuto 184 10-4-2002 5 Gagliano Castelferrato 185 10/10/4/02 6 Nicosia 969 28-12-2001 8 Assoro 212 23-4-2002 9 Barrafranca 167 29-3-2002 10 Enna 275 15-5-2002 Provincia di Messina N. Comune Decreto Data 1 S. Alessio Siculo 359/41 1-6-2001 2 Castel di Lucio 402/41 13-6-2001 3 Tripi 185/XLI 29-3-2001 4 Brolo 211 10-4-2001 5 Limina 216/XLI 12-4-2001 6 Ucria 439/41 21-6-2001 7 Cesarò 447/41 27-6-2001 8 Gualtieri Sicaminò 524/41 19-7-2001 9 Scaletta Zanclea 772/XLI 5-11-2001 10 Falcone 776/XLI 5-11-2001 11 Galati Mamertino 906 19-12-2001 12 Roccalumera 58 31-1-2002 13 S. Angelo di Brolo 112 8-3-2002 14 Barcellona Pozzo di Gotto 131 22-3-2002 15 Patti 968 28-12-2001 16 S. Agata Militello 132 22-3-2002 17 Savoca 128 21-3-2002 18 Castelmola 133 22-3-2002 19 Fiumedinisi 178 5-4-2002 20 Forza d'Agrò 751/XLI 18-10-2001 21 Sinagra 187 11-4-2002 22 Ficarra 183 10-4-2002 23 Capo d'Orlando 177 5-4-2002 24 San Pier Niceto 272 15-5-2002 25 San Marco d'Alunzio 329 29-5-2002 26 Fondachelli Fantina 326 29-5-2002 27 Caronia 328 29-5-2002 28 Taormina 228 3-5-2002 Provincia di Palermo N. Comune Decreto Data 1 Cefalù 240/41 26-6-2001 2 Camporeale 126/41 9-3-2001 3 Gangi 53/41 13-2-2001 4 Bisacquino 48/41 12-2-2001 5 Chiusa Sclafani 43/41 12-2-2001 6 Giuliana 51/41 12-2-2001 7 Corleone 52/41 12-2-2001 8 Caltavuturo 47/41 12-2-2001 9 Contessa Entellina 44/41 12-2-2001 10 Marineo 45/41 12-2-2001 11 Scillato 50/41 12-2-2001 12 Blufi 403/41 13-6-2001 13 Trappeto 775/XLI 5-11-2001 14 Mezzojuso 771 5-11-2001 15 Polizzi Generosa 970 28-12-2001 16 Baucina 59 31-1-2002 17 Isnello 91 27-2-2002 18 Palazzo Adriano 92 27-2-2002 19 Gangi 53/41 13-2-2001 20 S. Giuseppe Jato 171 29-3-2002 21 Prizzi 170 29-3-2002 22 Lercara Friddi 172 29-3-2002 23 Collesano 890 13-12-2001 24 Valledolmo 691 13-12-2001 190 11-4-2002 25 S. Mauro Castelverde 188 11-4-2002 26 Alia 182 10-4-2002 27 Casteldaccia 213 23-4-2002 28 Petralia Sottana 189 11-4-2002 29 Palermo 266 13-5-2002 30 Altofonte 349 6-6-2002 Provincia di Trapani N. Comune Decreto Data 1 Castellammare del Golfo 726/41 19-12-2000 229 3-5-2002 2 Vita 231/41 18-4-2001 3 Paceco 88 21-2-2002 4 Favignana (Marettimo) 773/XLI 5-11-2001 5 Mazara del Vallo 774/XLI 5-11-2001 82 12-2-2002 6 Valderice 166 29-3-2002 7 Custonaci 264 13-5-2002 8 Buseto Palizzolo 312 27-5-2002 9 Gibellina 335 31-5-2002 10 Salemi 327 29-5-2002
Allegato B
NORME DI SALVAGUARDIA
Aggiornamento al piano straordinario adottato con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000
NORME GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Sicilia, con decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000, si è dotata di un piano straordinario per l'assetto idrogeologico.
2. L'aggiornamento al piano straordinario costituisce un primo contributo alla realizzazione del Piano di bacino per l'assetto idrogeologico, denominato P.A.I.
3. L'aggiornamento al piano straordinario discende dalle richieste di revisione e/o aggiornamento effettuate dalle amministrazioni comunali ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
4. L'aggiornamento costituisce una prima tappa del P.A.I., la cui redazione è in corso per i bacini idrografici prioritari individuati con decreto n. 176/S9 del 4 aprile 2002, nell'ambito della definizione dei piani di bacino di cui alla legge n. 183/89;
5. L'aggiornamento al piano straordinario rappresenta nel territorio della Regione Sicilia i livelli di rischio derivanti dall'assetto geomorfologico, relativamente alla dinamica dei versanti ed al pericolo di frana, e dall'assetto idraulico, relativamente alla dinamica dei corsi d'acqua ed al pericolo d'inondazione per i territori compresi.
6. Le finalità dell'aggiornamento al piano straordinario sono perseguite mediante:
- la definizione del rischio idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
- l'istituzione di norme di tutela e prescrizioni in relazione al diverso livello di rischio.
Art. 2
Ambito territoriale di applicazione
1. L'ambito territoriale di riferimento interessato dall'aggiornamento al piano straordinario è la Regione Sicilia, nella quale sono già stati individuati, con il decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000 di adozione del piano straordinario, n. 57 bacini idrografici principali, raggruppati, con decreto n. 176/S9 del 4 aprile 2002, in 5 aree territoriali.
2. Nell'ambito di ciascun territorio provinciale sono individuate le aree in dissesto e di pericolosità idraulica, nonché le corrispondenti aree con situazioni di rischio geomorfologico e idraulico, relative a n. 132 territori comunali, le cui amministrazioni hanno richiesto la revisione e/o l'aggiornamento al piano straordinario, ai sensi dell'art. 6 del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
3. Le revisioni effettuate ed adottate con singolo decreto del dirigente generale del dipartimento territorio e ambiente per ogni comune richiedente, sono state riviste ed uniformate secondo le linee guida emanate dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente e, ove possibile, sono state inserite le aree classificate a rischio medio R2 e moderato R1, valutate sulla base degli studi geomorfologici effettuati e dalle relazioni d'istruttoria degli uffici del Genio civile.
4. L'individuazione delle suddette aree e la relativa regolamentazione definisce la situazione dell'assetto idrogeologico nella parte del territorio della Regione Sicilia considerata. Per le aree non revisionate e/o aggiornate valgono, fino alla redazione del P.A.I., le perimetrazioni già effettuate nel piano straordinario.
Art. 3
Modifica delle aree
1. Poiché il piano straordinario, il presente aggiornamento ed il successivo P.A.I. costituiscono uno strumento dinamico che può essere modificato, è previsto da parte dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Sicilia, il periodico aggiornamento con l'eventuale modifica delle aree perimetrate e delle misure di salvaguardia, in senso restrittivo e non, e con le modalità dell'art. 1, comma 1 bis della legge n. 267/98, dell'art. 9 della legge n. 226/99 e dell'art. 1 della legge n. 365/2000, in funzione di:
a) indagini e studi a scala di dettaglio;
b) richieste di amministrazioni pubbliche corredate dalle risultanze di studi specifici;
c) nuovi eventi;
d) nuove conoscenze derivanti da indagini e studi specifici;
e) variazione delle condizioni di rischio derivanti da:
- effetti di interventi non strutturali (ulteriori studi, sistemi di monitoraggio, ecc.);
- realizzazione e/o completamento di interventi strutturali di messa in sicurezza delle aree interessate ed effetti prodotti dalle azioni poste in essere per la mitigazione del rischio.
Art. 4
Ambito giuridico di applicazione
1. L'aggiornamento del piano straordinario per l'assetto idrogeologico è adottato ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 11 giugno 1998 n. 180, convertito con legge 3 agosto 1998 n. 267 e successive modificazioni.
2. Le norme di tutela di cui al presente aggiornamento sostituiscono le norme di salvaguardia del decreto n. 298/41 del 4 luglio 2000.
3. Le norme di tutela di cui al presente aggiornamento non sostituiscono eventuali norme più restrittive vigenti nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale regionali, provinciali e comunali, ovvero in altri piani di tutela del territorio.
Art. 5
Effetti giuridici
1. Ai sensi del comma 6 bis, art. 17 della legge n. 183/89, sono dichiarate immediatamente vincolanti per le amministrazioni e per gli enti pubblici le norme e le prescrizioni di cui ai successivi articoli, per le aree individuate nell'atlante dell'aggiornamento e per quelle individuate nel piano straordinario, adottato con decreto n. 298 del 4 luglio 2000.
2. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati per i quali i relativi lavori siano già iniziati alla data di adozione dell'aggiornamento al piano straordinario. In ogni caso al titolare della concessione o dell'atto amministrativo dovrà essere tempestivamente notificata da parte dell'amministrazione comunale la condizione di pericolo rilevata, ai sensi e per gli effetti del comma 6, art. 2 della legge n. 365/00.
3. I manufatti lambiti o attraversati dal limite delle perimetrazioni delle aree a diverso grado di rischio e pericolosità sono compresi nei limiti della perimetrazione interessata dalle prescrizioni più restrittive
4. Le misure di salvaguardia introdotte nell'aggiornamento non si applicano ai procedimenti di condono edilizio di cui agli artt. 31 e seguenti della legge 47/85 e all'art. 39 della legge n. 724/94.
Art. 6
Definizione di rischio idrogeologico (ai sensi del decreto legislativo n. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni)
1. Il rischio idrogeologico viene definito dall'entità attesa delle perdite di vite umane, feriti, danni a proprietà, interruzione di attività economiche, in conseguenza del verificarsi di frane e inondazioni.
2. L'aggiornamento al piano straordinario individua, nella presente stesura, il rischio nell'ambito delle aree in frana e nelle aree potenzialmente interessate da inondazione, caratterizzate entrambe dalla presenza di elementi esposti al rischio.
3. Gli elementi esposti a rischio sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e coinvolti dagli eventi di frana e inondazione.
4. Per ciascuna categoria di rischio, per frana e per inondazione, in conformità al DPCM 20 settembre 1998, sono definiti quattro livelli:
R4 - rischio molto elevato
Quando sono possibili la perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-economiche.
R3 - rischio elevato
Quando sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione della funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale.
R2 - rischio medio
Quando sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche.
R1 - rischio moderato
Quando i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali.
NORME SPECIFICHE
Parte I
ASSETTO GEOMORFOLOGICO
Art. 7
Disciplina delle aree a rischio R4
1. Nelle aree a rischio di frana R4 sono esclusivamente consentiti:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione), così come definiti dall'art. 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volumi e cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e) le occupazioni temporanee di suolo, da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 37/85, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità;
f) gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana;
g) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
h) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità della zona, purché prevedano opportune misure di allertamento.
i) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.
2. Nelle aree a rischio R4, inoltre:
j) sono vietati scavi, riporti e movimenti di terra e tutte le attività che possono esaltare il livello di rischio e/o di pericolo;
k) è vietata ogni nuova forma di edificazione;
l) non è consentita la realizzazione di collettori fognari, acquedotti, gasdotti o oleodotti ed elettrodotti o altre reti di servizio;
m) per le opere già autorizzate e non realizzate dovranno essere attivate procedure ed interventi finalizzati alla mitigazione dei livelli di rischio e pericolosità esistenti. La documentazione tecnica comprovante gli interventi di riduzione della pericolosità e del rischio dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale territorio e ambiente che, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, provvederà ad aggiornare gli elaborati del Piano;
n) è vietata la localizzazione, nell'ambito dei piani provinciali e comunali di emergenza di protezione civile, delle "aree di attesa", delle "aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse" e delle "aree di ricovero della popolazione";
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i) devono essere corredati da un apposito ed adeguato studio geomorfologico, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio deve ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 8
Disciplina delle aree a rischio R3
1. Nelle aree a rischio R3 valgono le stesse disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 9. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 dell'art. 7, sono altresì consentiti:
a) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;
b) l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
c) le costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti e non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola al di fuori dell'area a rischio;
2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a) b), c), devono essere corredati da un un apposito ed adeguato studio geomorfologico, con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento, le condizioni di dissesto ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio dovrà ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 9
Disciplina delle aree a rischio R2 ed R1
1. Nelle aree a rischio R2 ed R1 è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e di settore vigenti, corredati da indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore ed estese ad un ambito morfologico o ad un tratto di versante significativo, ove siano previsti interventi, anche localizzati, per mitigare il rischio.
Parte II
ASSETTO IDRAULICO
Art. 10
Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4
1. Nelle aree classificate come aree a rischio d'inondazione R4 molto elevato sono vietate tutte le opere e le attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio.
2. Nelle aree suddette sono esclusivamente consentiti:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione) così come dall'art. 20, 1° comma, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71;
c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di destinazione d'uso;
d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
e) i cambi colturali, purché non interessino un'ampiezza dal ciglio della sponda adeguata all'area potenzialmente inondabile;
f) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
g) le opere di difesa, di sistemazione e di manutenzione idraulica, atte a mitigare il rischio;
h) la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative di localizzazione e che sia compatibile con la pericolosità dell'area;
i) nuove costruzioni necessarie per la conduzione aziendale delle attività agricole esistenti, non localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
j) gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica e purché siano attivate opportune misure di allertamento;
k) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
l) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche.
3. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l) devono essere corredati da un adeguato studio di ingegneria idraulica con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio dovrà ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 11
Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R3
1. Nelle aree classificate come a rischio di inondazione R3, oltre agli interventi di cui al precedente articolo, sono consentiti:
a) gli interventi di cui all'art. 20, 1° comma, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione dell'attuale capacità d'invaso delle aree stesse;
b) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, nonché l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con il livello di pericolosità esistente;
c) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate, da realizzarsi secondo le modalità prescritte dai dispositivi di autorizzazione.
2. I progetti relativi agli interventi di cui al comma 2 lettere a) b), c) devono essere corredati da un adeguato studio di ingegneria idraulica con il quale si dimostri la compatibilità fra l'intervento ed il livello di pericolosità esistente. Tale studio dovrà ottenere l'approvazione dei competenti uffici del Genio civile, per i comuni ricadenti nelle zone dichiarate sismiche e per gli abitati da consolidare ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
Art. 12
Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R2 ed R1
1. Nelle aree a rischio R2 ed R1 è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, e di settore vigenti, corredati da studi di ingegneria idraulica estesi ad un ambito significativo, ove siano previsti interventi, anche localizzati, per mitigare il rischio.
2. Nelle aree a rischio d'inondazione R2 ed R1 non è consentito l'uso abitativo e commerciale dei locali interrati e/o seminterrati degli edifici da realizzare, né è consentita la modifica di destinazione nei locali interrati e/o seminterrati degli edifici esistenti.