
ASSESSORATO
DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 5 luglio 2002, n. 8
G.U.R.S. 27 settembre 2002, n. 45
Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 80: adempimenti dei funzionari delegati.
Al Presidente della Regione
Agli Assessori regionali
Ai dirigenti generali dei dipartimenti regionaIi
All'ispettore generale dell'Azienda foreste demaniali
Ai dirigenti degli uffici speciali
Ai dirigenti delle Ragionerie centrali
Alla Corte dei conti - sezione di controllo
L'art. 80 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 27 marzo 2002, ha riformato in maniera sostanziale gli adempimenti dei funzionari delegati in tema di rendicontazione e definito nuove procedure di controllo dei rendiconti.
Con riferimento al comma 1 del citato art. 80, con il quale viene sostituito il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, si coglie l'occasione per chiarire il significato della dizione "avvenuta utilizzazione dell'accreditamento" già contenuta nella precedente formulazione.
Si ritiene che detta espressione, oltre naturalmente all'avvenuto pagamento dell'intera somma disponibile sull'apertura di credito, può riferirsi anche alle seguenti ipotesi:
- avvenuta emissione dell'ordinativo di pagamento che esaurisce le disponibilità dell'apertura di credito;
- insufficienza delle somme accreditate a far fronte ad obbligazioni giuridiche da perfezionare, fermo restando che l'attività contrattuale dei funzionari delegati rimane subordinata all'esistenza della copertura finanziaria e/o delle autorizzazioni previste.
La richiesta di emissione di una nuova apertura di credito deve essere accompagnata da apposita dichiarazione di responsabilità del funzionario delegato con riferimento alle ipotesi sopra specificate.
Il comma 2 del citato art. 80 della legge regionale n. 2/2002 sostituisce i commi 8 e 9 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77 e introduce l'obbligo per i funzionari delegati di presentare, in luogo del rendiconto, una certificazione attestante l'entità dei pagamenti effettuati sull'ordine di accreditamento disposto in loro favore, unitamente alla dichiarazione che la documentazione relativa è in loro possesso.
La certificazione, presentata per singola apertura di credito o per più aperture di credito relative allo stesso capitolo di bilancio, va effettuata utilizzando il modulo allegato. Il modulo deve essere inviato, in duplice copia, soltanto all'Amministrazione che ha emesso l'apertura di credito, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
Qualora i funzionari delegati non dovessero trasmettere le certificazioni in parola o non dovessero fornire, sempre entro sessanta giorni, i chiarimenti o le integrazioni richiesti dalle Amministrazioni competenti, queste ultime dovranno applicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 337 del regolamento di contabilità pubblica (comma 3), quando l'eventuale inadempienza non dipenda da causa di forza maggiore.
Le amministrazioni attive, al completamento delle verifiche di competenza, trasmetteranno alle Ragionerie centrali di riferimento la seconda copia delle certificazioni.
Le Ragionerie centrali, entro la data del 30 giugno di ogni anno, provvederanno alla registrazione informatica delle certificazioni, relative all'esercizio precedente, pervenute ed avranno cura di segnalare all'Amministrazione attiva la mancata presentazione delle certificazioni anche ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ai funzionari delegati inadempienti.
Resta fermo che, qualora l'Amministrazione competente non ottemperi all'obbligo dell'applicazione della sanzione pecuniaria, il dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro, su segnalazione della Ragioneria centrale, vi provvede in via sostitutiva, ai sensi del comma 10 dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77, dandone comunicazione alla Corte dei conti.
Il comma 3 del medesimo art. 80, nell'aggiungere l'ultimo comma al citato art. 13 della legge regionale n. 47/77, completa il nuovo sistema dei controlli, attribuendo all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze il potere di programmare, con decreto motivato, il controllo a campione da parte delle Ragionerie centrali su rendiconti concernenti determinati capitoli di bilancio o programmi di spesa, indicandone i criteri.
Si coglie l'occasione per chiarire che, nella modifica introdotta dall'art. 80, l'ultimo comma, dell'art. 13 della legge regionale n. 47/77 è numerato 10 anziché 11, come correttamente va considerato con riferimento alla progressione numerica già esistente.
La revisione a campione dei rendiconti si esplicherà attraverso il controllo contabile e di legalità.
In caso di mancata approvazione definitiva del rendiconto, si avvierà l'iter per il giudizio di responsabilità contro il funzionario delegato.
Eventuali necessari interventi ispettivi, conseguenti alla revisione delle aperture di credito, dovranno essere richiesti al dipartimento bilancio e tesoro - servizio vigilanza, che avrà facoltà di interessare anche l'Amministrazione di riferimento.
Dopo la conclusione della revisione, il rendiconto, con tutta la documentazione giustificativa, verrà restituito al funzionario delegato, mentre la Ragioneria centrale manterrà soltanto una copia del modello di rendicontazione in uso (in atto denominato mod. 44 s.c.), fatta eccezione per il caso in cui il rendiconto non venga approvato. In tale ultima ipotesi la Ragioneria tratterrà agli atti il rendiconto con tutta la documentazione giustificativa.
Nell'ipotesi di mancata presentazione alla Ragioneria centrale del rendiconto nei termini prescritti ovvero qualora non vengano forniti i chiarimenti o le integrazioni richiesti, sempre entro il termine di sessanta giorni, la sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 337 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sarà applicata dall'Assessorato del bilancio e delle finanze su apposita segnalazione della Ragioneria centrale, corredata da una relazione finalizzata alla corretta quantificazione dell'importo della sanzione da applicare.
E' appena il caso di evidenziare che la redazione del rendiconto dovrà essere completata prima della data apposta sulla certificazione, atteso che quest'ultima non è sostitutiva del rendiconto, ma è un atto con il quale il funzionario delegato certifica la rendicontazione.
Resta inteso, inoltre, che sui documenti giustificativi della spesa (fatture etc.) i funzionari delegati dovranno sempre riportare numero, data e capitolo dell'O.A. su cui grava la spesa.
I funzionari delegati dovranno, inoltre, custodire tutta la documentazione concernente la gestione degli OO.AA. emessi in loro favore, indipendentemente dall'avvenuto controllo da parte della competente Ragioneria centrale o della Corte dei conti, per tutto il periodo di tempo, normativamente previsto, durante il quale essa può tornare utile o necessaria ad opporsi ad eventuali pretese da parte di soggetti creditori soddisfatti tramite l'utilizzo dell'O.A. o di altri soggetti interessati e comunque per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
La nuova normativa si applica alle procedure di rendicontazione inerenti le aperture di credito emesse a partire dall'esercizio finanziario 2002.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet della Regione http://www.regione.sicilia.it/bilancio/index.htm; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.
L'Assessore: PAGANO