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ASSESSORATO DELLA SANITA'

DECRETO 27 giugno 2002

G.U.R.S. 5 luglio 2002, n. 31

Disposizioni relative all'erogazione di alcune prestazioni in attuazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, Regioni e Province autonome;

Visto l'art. 6 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modifiche in legge n. 405 del 16 novembre 2001;

Visto l'accordo tra Stato-regioni del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza ed il successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001, che ha dato attuazione ai livelli essenziali di assistenza definiti nel precitato accordo;

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002";

Tenuto conto che la Regione, in esecuzione delle norme precitate, deve procedere: in base all'allegato 2B, lett. b), alla definizione delle indicazioni di prescrivibilità per l'erogazione delle prestazioni di densitometria ossea; della successiva lett. d) delle indicazioni di prescrivibilità per le erogazioni delle prestazioni di chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri; dovendo, altresì, definire per effetto del combinato dell'allegato 2C e dell'allegato 3 le modalità più idonee per la determinazione dei valori soglia e delle modalità erogative dei D.R.G. di cui ai medesimi allegati;

Preso atto che per la definizione di quanto sopra la Regione ha attivato degli specifici tavoli tecnici che hanno esitato i propri lavori con la produzione di documenti che, condivisi, si approvano;

Considerato, altresì, che per quanto concerne le prestazioni di terapia fisica e riabilitativa di cui all'allegato 2A, lett. f), e 2B, lett. c), questa Regione è intervenuta con l'art. 123 della legge regionale n. 2/2002 stabilendo, tra l'altro, che le prestazioni "devono essere regolamentate all'interno del progetto riabilitativo e dei relativi percorsi terapeutici";

Tenuto conto che il tavolo tecnico nominato per la definizione di detti percorsi terapeutici ha ultimato i propri lavori esitando un documento che condiviso, si approva;

Decreta:

Art. 1

Sono approvati e costituiscono parte integrante del presente decreto i sotto elencati allegati:

- allegato 1 - Prestazioni di densitometria ossea;

- allegato 2 - Chirurgia rifrattiva con laser ad eccimeri;

- allegato 3 - Determinazione dei valori soglia e modalità erogative dei D.R.G. di cui all'allegato 2C del D.P.C.M. del 22 novembre 2001;

- allegato 4 - Percorsi riabilitativi.

Art. 2

Sono confermate per le prestazioni di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni di legge in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, ed entrerà in vigore dal giorno di pubblicazione.

Palermo, 27 giugno 2002.

CITTADINI

(1)

Le testatine dell'Allegato 2C riportate alle pagine 17 e 18 sono state riformulate con Errata Corrige pubblicata nella G.U.R.S. n. 36 del 8 agosto 2002.