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DECRETO PRESIDENZIALE 27 giugno 2002, n. 15

G.U.R.S. 11 ottobre 2002, n. 47

Regolamento concernente i requisiti e le modalità di iscrizione all'albo delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed in particolare l'art. 2;

Visto il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante "Regolamento di polizia veterinaria";

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, recante "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo", ed in particolare l'art. 19 che istituisce l'albo delle associazioni costituite con atto pubblico che perseguono senza fini di lucro obiettivi di tutela, cura e protezione degli animali;

Ritenuto di dover provvedere, per la disciplina dei requisiti e modalità di iscrizione al predetto albo regionale, all'emanazione del regolamento all'uopo previsto dal citato art. 19 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;

Udito il parere n. 677/01, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 29 gennaio 2002;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 19 aprile 2002;

Su proposta dell'Assessore regionale per la sanità;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali, istituito presso l'Assessorato regionale della sanità, ai sensi dell'art. 19, primo comma della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, si compone di due sezioni:

- sezione A, nella quale sono iscritte tutte le associazioni, costituite con atto pubblico, che gestiscono da almeno due anni rifugi per animali nel territorio della Regione Siciliana;

- sezione B, nella quale sono iscritte tutte le altre associazioni protezionistiche o animaliste che svolgono le loro attività nel territorio della Regione Siciliana ivi comprese quelle che gestiscono rifugi per animali da meno di due anni.

2. Le associazioni iscritte nella sezione B dell'Albo regionale che ne maturino i requisiti sono iscritte a domanda nella sezione A dell'albo medesimo.

Art. 2

1. I requisiti necessari per essere iscritti all'Albo regionale, oltre a quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, sono:

a) attività svolta o da svolgere nel territorio della Regione Siciliana;

b) protezione degli animali come preminente finalità statutaria, con particolare riguardo agli obiettivi fissati nel primo comma della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15;

c) carattere di continuità e rilevanza esterna dell'attività svolta o che si intende svolgere;

d) ordinamento interno dell'associazione che ne garantisca la democraticità;

e) elettività e gratuità delle cariche associative;

f) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti e loro obblighi e diritti;

g) obbligo di formazione del bilancio annuale, dal quale risultino il patrimonio, i contributi e le eventuali donazioni ricevute;

h) per le associazioni da iscrivere nella sezione A, oltre ai requisiti precedenti, la gestione di rifugi per animali da almeno due anni.

Art. 3

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, le associazioni interessate in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento devono presentare istanza in carta semplice e a firma del legale rappresentante all'Assessore regionale per la sanità allegando:

1 - Per l'iscrizione nella sezione A:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risulti la conformità dell'associazione ai principi di cui all'art. 2 del presente regolamento;

b) relazione sull'attività di gestione del rifugio negli ultimi due anni;

c) indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;

d) indicazione di eventuali collaboratori esterni o professionisti della cui opera si avvale l'associazione;

e) copia dell'autorizzazione sanitaria del rifugio;

f) indicazione dell'entità delle risorse disponibili e delle attrezzature.

2 - Per l'iscrizione nella sezione B:

a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, da cui risulti la conformità dell'organizzazione ai principi di cui all'art. 2 del presente regolamento;

b) relazione sulle attività svolte;

c) indicazione del legale rappresentante e di coloro i quali rivestono le altre cariche sociali;

d) indicazione di eventuali collaboratori esterni o professionisti della cui opera si avvale l'associazione;

e) indicazione dell'entità delle risorse disponibili e delle attrezzature.

2. In sede di prima applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, possono richiedere l'iscrizione all'Albo regionale, sezione A, quelle associazioni costituite con atto pubblico che alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale gestiscono rifugi da almeno due anni con attività comprovata dalla documentazione di cui al punto 1).

3. L'iscrizione nella sezione A dell'Albo regionale dà diritto a poter accedere ai contributi di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, nei limiti che saranno previsti dal regolamento contemplato dal sesto comma dello stesso art. 20.

Art. 4

1. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale per la sanità a seguito di un'attività istruttoria tendente a verificare il possesso dei requisiti per l'iscrizione e la regolarità della documentazione di cui rispettivamente agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.

2. Il decreto di iscrizione all'Albo regionale sarà notificato all'associazione interessata.

Art. 5

1. Tutte le associazioni iscritte all'Albo regionale devono inviare all'Assessorato regionale della sanità entro il 30 aprile di ogni anno una relazione a firma del legale rappresentante relativa:

a) al permanere dei requisiti d'iscrizione;

b) all'attività espletata nel precedente anno solare;

c) alle eventuali modifiche intervenute nello statuto e in seno agli organi sociali;

d) alle variazioni della sede legale e sociale.

Art. 6

1. La cancellazione dall'Albo regionale, oltre che a richiesta dell'associazione interessata, avviene d'ufficio nelle ipotesi in cui:

a) dagli atti prodotti ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento emerga che l'associazione non è più in possesso dei requisiti minimi d'iscrizione;

b) la sussistenza di gravi carenze di funzionamento o violazione di norme di legge o di regolamento;

c) l'associazione non trasmetta all'Assessorato regionale della sanità la relazione entro i tempi fissati dall'art. 5.

2. Il provvedimento di cancellazione è adottato, con decreto dell'Assessore regionale della sanità, nel rispetto della procedura dettata dagli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

3. Copia del provvedimento di cancellazione sarà notificata all'associazione interessata.

Art. 7

1. L'Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana con cadenza annuale.

Art. 8

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 27 giugno 2002.

CUFFARO

CITTADINI

Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione Siciliana, addì 30 agosto 2002, reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 29.