
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 6 giugno 2002
Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di approvazione delle Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti sulla scheda di dimissione ospedaliera (SDO).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, in attuazione del principio di leale collaborazione, e che prevedono che i suddetti accordi possano essere conclusi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 28 dicembre 1991, "Istituzione della scheda di dimissione ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il quale si istituisce il flusso informativo relativo alla SDO, "quale supporto ai processi di valutazione, programmazione, gestione e controllo dell'attività ospedaliera, nonché quale rilevazione sistematica di carattere epidemiologico";
VISTE le "Linee guida relative alla scheda di dimissione ospedaliera, istituita ex D.M. 28.12.1991", emanate con nota del Ministro della Sanità del 17 giugno 1992, con le quali si forniscono i primi orientamenti uniformi per la compilazione, la codifica e la gestione della scheda di dimissione ospedaliera;
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 26 luglio 1993, "Disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1993, con il quale sono state ulteriormente precisate le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni della SDO;
VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 27ottobre 2000, n. 380, "Regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero pubblici e privati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2000, con il quale sono state fornite, tra l'altro, regole generali per la codifica delle informazioni cliniche rilevate attraverso la scheda di dimissione ospedaliera;
VISTO lo schema di accordo in oggetto che è stato trasmesso dal Ministero della salute il 23 aprile 2002;
CONSIDERATO che il 29 maggio 2002, in sede tecnica, i rappresentanti regionali hanno consegnato un documento contenente alcune proposte di modifica allo schema di accordo in oggetto, che sono accolte dai rappresentanti del Ministero della salute;
VISTO lo schema di accordo trasmesso con nota del 31 maggio 2002 dal Ministero della salute nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica il 29 maggio 2002;
CONSIDERATA la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità dei dati e degli indicatori rilevati, anche ai fini della corretta applicazione del "Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria" disciplinato dal Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 12 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 9 febbraio 2002;
CONSIDERATO che la omogeneità delle definizioni informative assume una specifica rilevanza alla luce del DPCM 29 novembre 2001, "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", pubblicato sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002;
RILEVATO che, nonostante precise disposizioni sviluppate in ambito regionale, sussistono ancora aree di variabilità nei comportamenti di selezione e di codifica delle informazioni cliniche della SDO e la necessità di migliorarne la standardizzazione per l'utilizzo sia ai fini amministrativi che epidemiologici;
RAVVISATA, pertanto, l'utilità di fornire ulteriori e più analitiche indicazioni per la codifica delle informazioni cliniche della SDO che specifichino, integrino ed esemplifichino le regole generali riportate nel predetto Decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380, e nella "Classificazione delle Malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana della ICD 9 CM";
CONSIDERATA l'opportunità di procedere, in tale processo di standardizzazione delle informazioni, attraverso lo strumento di linee guida concordate tra il Ministero della Salute e le Regioni e Province autonome che rappresentino indicazioni e raccomandazioni valide su tutto il territorio nazionale;
VALUTATA la possibilità di realizzare gradualmente tale processo di standardizzazione, dando priorità immediata, con una prima linea guida, alle situazioni di maggiore frequenza e problematicità e prevedendo l'adozione di successive linee guida di aggiornamento ed integrazione;
ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;
Sancisce il seguente accordo
tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:
1. Sono adottate le "Linee guida per la codifica delle informazioni cliniche della scheda di dimissione ospedaliera (SDO)", che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante (All. 1).
2. Le Regioni si impegnano a dare diffusione ed attuazione, entro il corrente anno, a quanto previsto nelle predette linee guida, attivando anche opportuni sistemi di controllo e di monitoraggio.
3. Il Ministero della Salute, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a promuovere, con la collaborazione delle Regioni, l'aggiornamento delle Linee guida attraverso successivi documenti ispirati ai medesimi criteri di rilevanza, impatto ed innovatività delle situazioni cliniche da esaminare, tenendo in opportuno conto le evoluzioni nelle pratiche assistenziali, gli aggiornamenti apportati al sistema di codifica e di classificazione e la disponibilità di documenti tecnici eventualmente emanati da Società medico-scientifiche.
Il Presidente
LA LOGGIA
Il Segretario
CARPINO