
DECRETO PRESIDENZIALE 2 aprile 2002
G.U.R.S. 5 aprile 2002, n. 16
Disposizioni per la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani in società per azioni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
Vista la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Vista la legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, in particolare, l'art. 23;
Vista la decisione comunitaria CE 2346 dell'8 agosto 2000, di approvazione del Programma operativo regionale Sicilia (POR) 2000/2006;
Vista la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, in particolare, l'art. 21;
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in particolare, l'art. 37;
Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, della richiamata legge regionale n. 10/99, così come da ultimo modificato dall'art. 37 della legge regionale n. 2/02, che prevede la trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in società per azioni anche mediante la creazione di società per la gestione di tutte o parte delle attività, garantendone la classificazione quale impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 158/95;
Visto l'art. 23, comma 2 bis, della citata legge regionale n. 10/99, che fa salve le attribuzioni dell'Ente acquedotti siciliani anche trasformato in società per azioni in ordine alla realizzazione e/o gestione di opere di captazione e/o di adduzione in scala sovrambito;
Vista la deliberazione n. 220 del 22 luglio 2000 della Giunta regionale siciliana, che ha commissariato l'Ente acquedotti siciliani, avviando così il processo di trasformazione dell'Ente in società per azioni;
Visto il decreto dell'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana n. 133/IV DR4 del 3 settembre 1994, che ha trasferito al patrimonio indisponibile dell'Ente acquedotti siciliani le infrastrutture afferenti gli schemi idrici realizzati in Sicilia dalla Casmez e dalla Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 114 gr.IV/S.G. del 16 maggio 2000, con il quale sono stati determinati gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.);
Visto il decreto del Presidente della Regione del 7 agosto 2001 e successive modifiche, con il quale - a seguito proposta congiunta degli Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per i lavori pubblici - sono state definite le modalità di costituzione degli ambiti territoriali ottimali;
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 6/Serv.2°/SG del 29 gennaio 2002, che a parziale modifica del D.P. n. 114/2000 ha determinato i nuovi ambiti territoriali ottimali;
Tenuto conto che l'Amministrazione regionale, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 2, 3 (commi 1 e 2) e 10 (comma 7) della legge n. 36/94, nonché dagli artt. 3 e 10 della legge n. 183/89, intende individuare il soggetto cui affidare la gestione delle opere idriche di captazione, accumulo, potabilizzazione (ivi compresa la dissalazione) ed adduzione di interesse regionale nell'ottica di garantire su tutto il territorio regionale un equilibrio del bilancio idrico e la priorità degli usi;
Rilevato che la citata decisione di approvazione del P.O.R. 2000/2006 prevede che gli interventi individuati come prioritari debbano essere finanziati nella quota parte del 30% dal soggetto richiedente il contributo comunitario e che, pertanto, occorre consentire all'Ente acquedotti siciliani la possibilità di finanziare la quota prevista di cofinanziamento da parte del QCS per gli interventi sulle infrastrutture idriche da esso gestite;
Su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, sentita la Giunta regionale;
Decreta:
Trasformazione dell'Ente acquedotti siciliani
1. L'Ente acquedotti siciliani provvederà, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, all'emissione di bando di gara per la costituzione di società mista classificata quale impresa pubblica di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 di recepimento della direttiva n. 93/38 CEE del Consiglio. Lo schema di bando è approvato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentita la Giunta regionale.
2. Alla società mista di cui al comma precedente la Regione Siciliana e l'Ente acquedotti siciliani, nell'ambito delle rispettive competenze, affideranno la gestione delle attività relative ai servizi e/o alle opere idriche di captazione e/o accumulo e/o potabilizzazione e/o adduzione di interesse regionale, ed, in particolare, le infrastrutture facenti parte del patrimonio indisponibile dell'Ente di cui al richiamato decreto dell'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana n. 133/IV DR4 del 3 settembre 1994.
3. La Regione Siciliana e/o l'Ente acquedotti siciliani potranno affidare alla società anche la gestione degli impianti di dissalazione di cui sono titolari e/o gestori, nonché la realizzazione e/o la gestione delle attività relative ai servizi e/o alle opere idriche di razionalizzazione e/o integrazione e/o riconversione, ivi compresi l'esecuzione e il completamento di invasi, di adduttori e/o di ogni altra opera afferente il settore delle acque.
Riassetto dell'Ente acquedotti siciliani
1. L'Ente acquedotti siciliani continuerà a svolgere le attività di cui al precedente art. 1, comma 2, sino alla costituzione della società mista di cui al precedente art. 1, comma 1.
2. Successivamente e comunque nelle more dell'organizzazione del servizio idrico integrato all'interno degli ambiti territoriali ottimali, così come individuati nei decreti presidenziali richiamati in premessa, l'Ente acquedotti siciliani svolgerà le attività di gestione delle opere idriche comunali e/o intercomunali ad esso affidate, connesse con la distribuzione di acqua potabile.
Statuto e funzioni della società mista
1. Alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa sottoposizione da parte dell'Ente acquedotti siciliani, è demandata l'approvazione dello statuto della costituenda società nonché l'approvazione di apposita convenzione contenente la regolamentazione dei rapporti tra Ente acquedotti siciliani e società mista e tra società mista e autorità d'ambito.
2. La società mista esercita le proprie funzioni secondo i seguenti principi:
a) organizza la gestione del servizio idrico secondo le forme e i modi dell'impresa industriale;
b) privilegia l'autofinanziamento ed il ricorso al mercato dei capitali per le necessità di finanziamento dei programmi di investimento e di gestione del servizio idrico;
c) assicura la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano;
d) si dota di apposito servizio di controllo sulla qualità delle acque;
e) assicura l'informazione agli utenti garantendone l'accesso e promuove iniziative per l'educazione alla corretta utilizzazione dell'acqua.
Canoni di utilizzo delle infrastrutture
1. Alla costituenda società mista, sulla base della convenzione di cui al precedente art. 3, comma 1, saranno affidate tutte le infrastrutture afferenti le attività elencate al precedente art. 1, comma 2.
2. A fronte di tale affidamento la società mista corrisponderà alla Regione Siciliana e all'Ente acquedotti siciliani un canone, cui farà riferimento il bando di gara, commisurato all'entità e caratteristiche delle infrastrutture affidate.
3. Ai fini della definizione del canone di cui al comma precedente, si procederà ad una ricognizione delle infrastrutture da affidare alla società mista ed alla stesura dello stato generale di consistenza effettuato con apposita valutazione tecnica.
4. Procedura analoga a quella prevista al precedente comma verrà utilizzata per gli eventuali successivi affidamenti di cui al comma 3 dell'art. 1.