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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 21 marzo 2002

Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto". (Rep. Atti n. 1414)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91, che disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578 e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di organi;

VISTO il documento di linee guida in oggetto, trasmesso dal Ministro della salute il 4 febbraio 2002;

CONSIDERATO che il 5 marzo, in sede tecnica i rappresentanti delle Regioni hanno formulato alcune proposte di modifica al documento di linee guida in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti del Ministero della salute, che l'11 marzo ha trasmesso il testo nella stesura definitiva;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:

RITENUTO opportuno definire alcune linee guida che possano consentire di organizzare reti di coordinamento dalle caratteristiche funzionali ragionevolmente omogenee, per garantire una risposta efficace ed efficiente al sistema trapianti, ferma restando l'autonomia delle singole regioni per ciò che attiene la scelta dei modelli organizzativi più consoni alle realtà territoriali;

TENUTO CONTO che attualmente il sistema di coordinamento, come stabilito dalla legge 1° aprile 1999, n. 91 si articola su 4 livelli:

1. Il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT), la cui struttura e funzionamento sono regolati dall'articolo 8 della Legge n. 91/99;

2. I Centri Interregionali di Riferimento (CIR), attualmente tre: Nord Italia Transplant (NITp), Associazione Interregionale Trapianti (AIRT), Organizzazione Centro Sud Trapianti (OCST), le cui strutture e funzioni, pur rispondendo ai principi sanciti dall'articolo. 10 (commi 4 e 6) della legge n. 91/99, possiedono profili strutturali e funzionali che traggono le loro radici dalla storia di ogni singola rete, così come si è venuta costituendo nel corso degli anni.

3. I Centri Regionali per i Trapianti, già costituiti in alcune regioni, che esercitano la loro attività

nell'organizzazione delle attività di reperimento di organi e tessuti nella Regione di loro competenza; 4. I Coordinamenti Locali, a carattere aziendale o interaziendale, che esercitano la loro attività di strutture primarie addette al reperimento di organi e tessuti nel territorio e nelle strutture ospedaliere dell'Azienda sanitaria di loro competenza.

Il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Convengono sui contenuti del documento recante:" Linee Guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini del trapianto" che, allegato al presente atto, (All. A) ne costituisce parte integrante.

Il Presidente

f.to LA LOGGIA

Il Segretario

f.to CARPINO

ALLEGATO