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PRESIDENZA

DECRETO 15 marzo 2002

G.U.R.S. 12 aprile 2002, n. 17

Istituzione della sezione speciale del Registro regionale del volontariato di protezione civile.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO REGIONALE

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P. n. 70 del 28 febbraio 1979;

Visto il D.P.R. n. 194 del 19 febbraio 2002;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli enti locali in materia di protezione civile;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto l'art. 7, comma 1°, della legge regionale n. 14/98, che prevede, tra l'altro, che all'Ufficio regionale di protezione civile è affidato il compito della tenuta del registro delle associazioni di volontariato;

Visto il D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001 "Regolamento regionale che disciplina le attività del volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana";

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001 "Regolamento regionale che disciplina le attività del volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana";

Considerato che i gruppi comunali di volontariato di protezione civile costituiscono per molti comuni dell'Isola, specialmente per quelli di minor consistenza, l'unica forza di volontariato organizzato immediatamente allertabile e disponibile in caso di eventi che colpiscano un territorio comunale;

Considerato che i gruppi comunali sono strutture riconducibili a natura giuridica diversa da quella prevista per le organizzazioni di volontariato;

Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile disciplinare l'iscrizione dei gruppi comunali garantendo, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento regionale, le peculiarità proprie dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Istituzione sezione speciale registro

1) Per le motivazioni di cui in premessa, è istituita la sezione speciale del Registro regionale del volontariato di protezione civile, in cui andranno inseriti, a fini censori, i gruppi comunali di volontariato di protezione civile che ne facciano specifica richiesta;

2) la sezione speciale di cui al comma 1 è compresa fra la pagina 81 e la pagina 100 del registro predisposto secondo lo schema tipo di cui alla propria circolare n. 1/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 23 novembre 2001;

3) al fine dell'inserimento nella sezione speciale di cui al comma 1 il sindaco in qualità di legale rappresentante del gruppo comunale dovrà avanzare apposita istanza corredata da:

a) regolamento comunale di istituzione e funzionamento del gruppo comunale di protezione civile approvata con delibera del consiglio comunale;

b) copia della delibera del consiglio comunale di istituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile;

c) scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali, allegati 3 e 4 alla circolare n. 1/2001;

d) elenco numerico e nominativo dei volontari aderenti con indicazione in ordine alla data e luogo di nascita, nonché dell'eventuale specializzazione e carica ricoperta all'interno del gruppo comunale;

e) dichiarazione in ordine alla reperibilità in h. 24 del referente del gruppo comunale con indicazione in ordine a tutti i recapiti disponibili nonché quelli dei suoi sostituti;

f) copia conforme dell'assicurazione prevista all'art. 6 del vigente regolamento approvato con D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001 ovvero copia conforme delle polizze e delle ricevute di versamento relative al rinnovo delle stesse per l'anno solare in corso;

g) dichiarazione di cui alla lettera h) dell'art. 7 del vigente regolamento approvato con D.P.Reg. n. 12 del 15 giugno 2001, da parte di tutti i titolari di incarichi all'interno del gruppo comunale di volontariato di protezione civile;

4. I gruppi comunali iscritti nella sezione speciale prevista dal presente decreto sono iscritti con numerazione progressiva a tre cifre accompagnate dal codice GC.

Art. 2

Requisiti minimi per l'inserimento dei gruppi comunali

nella sezione speciale del registro

Per la richiesta di inserimento del gruppo comunale nella sezione speciale del Registro regionale del volontariato di protezione civile, il gruppo comunale di volontariato di protezione civile dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi evincibili dal regolamento del gruppo comunale di volontariato di protezione civile ovvero dichiarati dal sindaco con apposita certificazione resa ai sensi delle leggi vigenti:

a) assenza di fini di lucro;

b) assoluta gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti a qualsiasi titolo ivi compreso l'attività di coordinamento del gruppo comunale;

c) possibilità, a garanzia della democraticità della struttura, di adesione al gruppo comunale da parte di tutti i cittadini che abbiano superato la maggiore età ovvero che abbiano superato il sedicesimo anno di età previa assunzione di responsabilità da parte dell'esercente la potestà genitoriale;

d) obbligo da parte degli aderenti di partecipare alle attività del gruppo comunale con lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione a pena di esclusione dal gruppo comunale;

e) garanzia di applicazione dei benefici di legge previsti in atto con D.P.R. n. 194/2001;

f) obbligo dell'assicurazione di tutti gli aderenti ai sensi dell'art. 4 della legge n. 266/91 con le modalità previste dal D.M. 14 febbraio 1992.

Art. 3

Possibilità per i gruppi comunali di iscrizione nella sezione ordinaria

del registro previsto all'art. 7 della legge n. 14/98

1) I gruppi comunali di volontariato costituiti con regolamento approvato dal consiglio comunale debitamente pubblicato all'albo pretorio possono richiedere l'inserimento nella sezione ordinaria del Registro regionale di cui all'art. 7 della legge n. 14/98. Per l'inserimento nella sezione ordinaria il sindaco del comune in cui ha sede il gruppo comunale che richiede l'iscrizione dovrà produrre la documentazione prevista all'art. 7 del vigente regolamento unitamente agli allegati n. 3 e n. 4 alla circolare n. 1/2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 55 del 23 novembre 2001, debitamente compilati;

2) la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo, unitamente allo statuto o agli accordi fra gli aderenti prevista alla lettera a) comma 1 dell'art. 7 del vigente regolamento è sostituita, per i gruppi comunali richiedenti l'iscrizione contemplata al presente articolo, con la copia conforme del regolamento di istituzione e funzionamento del gruppo comunale di cui al comma 1 del presente articolo e della relativa delibera di approvazione del consiglio comunale regolarmente pubblicata all'albo pretorio.

Art. 4

Requisiti minimi per l'inserimento dei gruppi comunali

nella sezione ordinaria del registro

I gruppi comunali per poter richiedere l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro devono possedere, in conformità all'art. 6 del vigente regolamento, oltre ai requisiti prescritti al precedente art. 2 del presente decreto almeno i seguenti requisiti aggiuntivi:

1) il gruppo comunale di volontariato di protezione deve garantire la democraticità mediante un comitato direttivo interno ovvero un coordinatore che pur designato dal sindaco sia legittimato dal voto della metà più uno dei volontari aderenti al gruppo comunale riuniti in assemblea plenaria;

2) il comitato direttivo ovvero il coordinatore del gruppo comunale rimane in carica per un periodo non superiore ai cinque anni e può essere rieletto;

3) l'obbligo di predisporre un capitolo di spesa all'interno del bilancio comunale, al fine di finanziare, parte o tutte, le attività del gruppo comunale.

Tali requisiti dovranno essere esplicitati nel regolamento, approvato con delibera consiliare, che disciplina le attività del gruppo comunale.

Art. 5

Diritti e doveri dei gruppi comunali iscritti al registro regionale

1) I gruppi comunali iscritti nel Registro regionale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto partecipano, secondo i principi ispiratori del regolamento e sulla base dei programmi regionali, alle attività volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio per beni e persone derivanti dalle condizioni di vulnerabilità del territorio, al soccorso delle popolazioni sinistrate anche al di fuori del proprio territorio comunale ed ad ogni altra iniziativa necessaria ed indifferibile diretta a superare le emergenze connesse agli eventi di cui all'art. 2 della legge n. 225/92.

2) I gruppi comunali iscritti nel Registro regionale secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3 del presente decreto assicurano la piena e costante disponibilità a concorrere nell'ambito del territorio regionale e nazionale alle attività di protezione civile.

3) I gruppi comunali di protezione civile regolarmente iscritti nella sezione ordinaria del registro delle organizzazioni di volontariato, secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, possono accedere ai contributi, nei limiti dello stanziamento di bilancio con le medesime modalità previste per le altre organizzazioni di volontariato, dal titolo II del vigente regolamento sulla disciplina delle attività di volontariato di protezione civile nella Regione Siciliana.

4) I gruppi comunali di cui agli artt. 1 e 2 del presente decreto, iscritti nella sezione speciale del registro, possono accedere ai contributi previsti soltanto dopo che vengano soddisfatte le richieste, valutate positivamente, delle organizzazioni di volontariato e dei gruppi comunali iscritti nella sezione ordinaria.

5) In deroga al precedente punto 4, il sindaco, per oggettive situazioni di rischio presenti sul proprio territorio comunale, entro i limiti dello stanziamento del bilancio regionale, potrà ottenere contributi finalizzati al miglioramento dell'efficacia di intervento del proprio gruppo comunale.

6) I gruppi comunali di protezione civile iscritti nella sezione speciale, avendone i requisiti, possono in qualsiasi momento, presentando la prescritta documentazione, avanzare richiesta di iscrizione nella sezione ordinaria del registro e contestualmente richiedere la cancellazione dalla sezione speciale.

Art. 6

Pubblicazione ed entrata in vigore

Il presente decreto sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Palermo, 15 marzo 2002.

MARTELLA