Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 7 marzo 2002

Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione del bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, che comporta l'istituzione dei centri interregionali per i trapianti, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, recante: "Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti". (Rep. Atti n. 1407)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 10, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, che dispone che il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanare entro novanta giorni dalla data in vigore della citata legge, d'intesa con la Conferenza Stato - Regioni, il bacino di utenza minimo, riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le Regioni provvedono all'istituzione di centri interregionali;

VISTO lo schema di decreto in oggetto, trasmesso dal Ministro della salute il 15 gennaio 2002;

CONSIDERATO che il 5 febbraio, in sede tecnica i rappresentanti delle Regioni hanno espresso l'avviso favorevole allo schema di decreto in oggetto, considerata la natura espressamente tecnica del provvedimento;

CONSIDERATO che il 14 febbraio, nel corso della seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno chiesto il rinvio dell'argomento in oggetto, proponendo che i contenuti dello stesso formassero oggetto di un accordo tra Governo e Regioni, e che tale proposta è stata accolta dal Ministro della salute;

CONSIDERATO che il 5 marzo in sede tecnica si è convenuto sui contenuti dell'accordo in questione tra i rappresentanti regionali e del Ministero della salute; ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, espresso ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:

Il Ministro della salute, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

- convengono:

- che il bacino di utenza minimo riferito alla popolazione, in corrispondenza del quale le Regioni sono tenute alla costituzione di un centro interregionale è fissata in 14 milioni di abitanti.

- che entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto le Regioni interessate, qualora non vi abbiano provveduto, possono costituire un centro interregionale disciplinato con convenzione o con specifici accordi fra di esse.

- che le aggregazioni regionali con bacino di utenza inferiore ai 14 milioni di abitanti non costituiscono centri interregionali.

- che le Regioni comunicano al Ministero della salute il centro interregionale a cui afferiscono e la struttura pubblica in sede del coordinamento interregionale.

Il Presidente

f.to LA LOGGIA

Il Segretario

f.to CARPINO