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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

ACCORDO 14 febbraio 2002

Repertorio Atti n. 1386

Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e indirizzi applicativi sulle liste di attesa.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto disposto dall'articolo 4 del medesimo decreto;

Visto l'articolo 4, comma 1 del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio di rispettive competenze per svolgere attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della L. 27 dicembre 1997, n. 449", ed in particolare l'articolo 3, commi 10-15, nei quali si prevede la definizione, da parte delle regioni, dei criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere determinano, entro trenta giorni dall'efficacia della disciplina regionale, il tempo massimo che può intercorrere tra la data della richiesta delle prestazioni e l'erogazione della stessa;

Visto il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recante "Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria" ed in particolare l'articolo 6 che prevede la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di spesa sanitaria sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano l'8 agosto 2001, che, al punto 6, stabilisce le risorse da destinare al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;

Visto l'accordo tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sui livelli essenziali di assistenza sanitaria ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sancito da questa Conferenza il 22 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002 che definisce i livelli essenziali di assistenza da garantire a tutti gli assistiti del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che il criterio dell'appropriatezza e quindi anche l'erogazione delle prestazioni entro tempi appropriati alle necessità di cura degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;

Visti gli articoli 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", e successive modificazioni, che prevedono il finanziamento, con quote vincolate del Fondo sanitario nazionale, di progetti regionali per il perseguimento degli obbiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, e del successivo programma approvato dalla Conferenza Stato-Regioni che individua la riduzione delle liste di attesa tra gli obbiettivi prioritari in attuazione del Piano sanitario nazionale;

Valutata la necessità di adottare ulteriori misure per garantire l'erogazione tempestiva delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche, ed in particolare di quelle ritenute urgenti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza individuati;

Rilevato che la soluzione del problema coinvolge principalmente le competenze regionali per l'appropriatezza, la trasparenza e l'urgenza, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e che, perciò, è necessario un percorso concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni per individuare, entro tre mesi, le soluzioni più efficaci, almeno per la fissazione dei tempi massimi di attesa per prestazioni selezionate in relazione a particolari patologie;

Ribadito, comunque, che le soluzioni individuate non debbano comportare oneri economici aggiuntivi;

Considerato che la materia può essere affrontata con un accordo ad integrazione delle iniziative già adottate dalle Regioni e dalle Province Autonome in attuazione del decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124, al fine di assicurare a tutti i cittadini il diritto alla salute in modo uniforme sul territorio nazionale per le prestazioni ritenute essenziali di cui al d.P.C.M. del 29 novembre 2001, con il quale vengano formulati criteri di priorità e modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche sulla base di valutazioni di appropriatezza;

Vista la proposta di accordo, trasmessa dal Ministro della salute il 12 febbraio 2002;

Considerato che, il 13 febbraio 2002, in sede tecnica Stato-Regioni, sono state convenute alcune modifiche al testo dell'accordo in questione, salvo verifica;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno consegnato un nuovo testo dell'accordo in questione con le modifiche proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, di cui allegato sub A);

Tenuto conto che il Presidente ha dato lettura del testo nelle parti evidenziate in grassetto e dell'undicesimo e dodicesimo capoverso delle premesse riportate in quest'accordo;

Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza si è convenuto di inserire una lettera c) al punto 7 del presente accordo così formulata nel corso della seduta: " L'eventuale stipula di contratti a termine con liberi professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, oppure il ricorso a contratti di "service" con ambulatori o studi professionali associati purchè accreditati, anche se provvisoriamente";

Considerato altresì che questa Conferenza nell'esprimere intesa, nell'odierna seduta, sullo schema di d.P.C.M. recante in allegato le:"Linee-guida sui criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa", ha apportato al punto 3 delle stesse la seguente modifica:

- alla quinta alinea, dopo la parola "definiti", inserire le seguenti:" e sulla base di quanto individuato ai sensi del punto a) dell'Accordo Governo-Regioni del 14 febbraio 2002", modifica da intendersi analogamente riportata al punto 3 della lettera b) del presente accordo;

Considerato che il Ministro della salute ha dichiarato di convenire sul testo dell'accordo di che trattasi, così come convenuto nel corso della seduta;

Considerato altresì che il rappresentante del Ministero dell'economia ha dichiarato di convenire sul testo del presente accordo, in quanto integra quello precedentemente sancito nella seduta del 22 novembre 2001 sui livelli essenziali di assistenza, precisando in particolare che il punto 8 dello stesso è da ritenersi fondamentale in quanto dall'applicazione dell'accordo non dovranno derivare oneri aggiuntivi;

Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sanciscono il seguente accordo:

a: individuare, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo, attraverso un percorso concordato in sede di Conferenza Stato-Regioni, le soluzioni più efficaci, almeno per la fissazione dei tempi massimi di attesa per prestazioni selezionate in relazione a particolari patologie; sulla base di un lavoro istruttorio svolto dal tavolo di monitoraggio previsto al punto 5.2 dell'accordo sui Livelli Essenziali di Assistenza;

b: di concordare le seguenti linee-guida sulle modalità di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa:

1. Le Regioni e le province autonome indicano, entro il 31 maggio 2002, i criteri di priorità per l'accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche sulla base di valutazioni di appropriatezza e di urgenza, e le modalità per una corretta gestione delle liste di prenotazione al fine di garantire l'uniformità e la trasparenza delle stesse.

2. Sulla base delle indicazioni sull'appropriatezza ed urgenza delle prestazioni di cui al comma 1, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adottano specifiche iniziative per la responsabilizzazione dei medici prescrittori al fine di ottimizzare il rapporto tra domanda ed offerta.

3. Le indicazioni regionali previste al punto 1 integrano quanto già disposto in attuazione dell'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124, nonché dei progetti di cui all'art. 1, comma 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni. In particolare le regioni e le province autonome, in base ai criteri di priorità dalle stesse definiti e sulla base di quanto individuato ai sensi del punto a) del presente accordo, fissano e aggiornano i tempi massimi di attesa per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche urgenti, in regime ambulatoriale e di ricovero, e ne danno idonea pubblicità.

4. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono responsabili dell'attuazione delle indicazioni regionali e provinciali formulate in applicazione dei punti 1 e 2.

5. L'inosservanza dei tempi massimi di attesa costituisce un elemento negativo da valutare ai fini dell'attribuzione della quota variabile del trattamento economico del direttore generale connesso ai risultati di gestione ottenuti e agli obiettivi di salute conseguiti. Il direttore generale valuta la responsabilità dell'inosservanza dei tempi di attesa e dei criteri di appropriatezza ed urgenza all'interno dell'azienda sanitaria anche al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato del direttore sanitario e dei dirigenti di struttura complessa o semplice interessati.

6. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attivare sistemi di monitoraggio dei tempi e dei procedimenti trasmettendo i relativi dati al Ministro della salute e, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, al tavolo di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria previsto al punto 15 dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni l'8 agosto 2001, ai fini dell'elaborazione di periodici rapporti.

7. Con lo stesso atto di cui al punto 1, le regioni e le province autonome, disciplinano nelle situazioni caratterizzate da particolare urgenza:

a) L'eventuale attribuzione alle équipe sanitarie, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, di forme di incentivazione specificamente finalizzate al rispetto dei tempi di attesa di cui al presente Accordo;

b) L'eventuale espletamento di prestazioni libero professionali nei confronti dell'azienda stessa anche da parte del proprio personale sanitario dipendente (dirigenti sanitari, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica), finalizzate al rispetto delle liste di attesa. Le prestazioni libero professionali devono essere espletate fuori dall'orario di servizio ed in misura aggiuntiva non superiore a quelle rese in regime istituzionale

c) L'eventuale stipula di contratti a termine con liberi professionisti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, oppure il ricorso a contratti di "service" con ambulatori o studi professionali associati purché accreditati, anche se provvisoriamente.

8. Per l'applicazione del presente accordo non dovranno derivare oneri aggiuntivi rispetto al quadro finanziario complessivo definito dal punto 6 dell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano l'8 agosto 2001.

Il Presidente

LA LOGGIA

Il Segretario

CARPINO