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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 25 febbraio 2002, n. 87

G.U.R.I. 9 maggio 2002, n. 107

Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, 4, 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e, in particolare l'articolo 3 il quale dispone che devono essere concessi sgravi fiscali alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, lavoratori detenuti o che svolgono effettivamente attività formative nei confronti dei detenuti, e in particolare dei giovani detenuti;

Visti gli articoli 20, 20-bis e 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessità di favorire l'organizzazione di lavorazioni all'interno dei penitenziari anche alla luce della finalità del reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2001;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 367/U.U.L.- 6/1-14 del 18 febbraio 2002;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Alle imprese che, a decorrere dal 28 luglio 2000, assumono lavoratori dipendenti che a tale data risultano detenuti o internati presso istituti penitenziari ovvero sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, è concesso un credito mensile di imposta pari a 516,46 euro per ogni lavoratore assunto, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate.

Art. 2

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 è concesso anche alle imprese che:

a) svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati negli istituti penitenziari o ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, della legge n. 354 del 1975, a condizione che detta attività comporti, al termine del periodo di formazione, l'assunzione dei detenuti o internati formati;

b) svolgono attività di formazione mirata a fornire professionalità ai detenuti o agli internati da impiegare in attività lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.

2. Non si applicano le agevolazioni previste dal comma 1 alle imprese che hanno stipulato convenzioni con enti locali aventi per oggetto attività formativa.

Art. 3

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 spettano a condizione che le imprese:

a) assumano i detenuti o gli internati presso gli istituti penitenziari o i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 354 del 1975, con contratto di lavoro subordinato per un periodo non inferiore a trenta giorni;

b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1 spetta anche per i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto assunto.

Art. 5

1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, ai sensi degli articoli 63 e 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è comunque rimborsabile.

3. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 sono cumulabili con altri benefici ed in particolare con l'incentivo di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 6

1. Il credito d'imposta di cui al presente decreto è concesso fino alla concorrenza di 2.065.827,6 euro per il triennio 2000-2002.

2. Il Ministero della giustizia predispone, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le necessarie procedure per il controllo costante dei crediti d'imposta erogati, al fine di evitare il superamento delle risorse a disposizione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 febbraio 2002

Il Ministro della giustizia CASTELLI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali MARONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze TREMONTI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2002

Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 343