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N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 32, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 225

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 138/L G.U.R.I. 22 agosto 2003, n. 194

Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo "lingua blu" degli ovini.

TESTO COORDINATO (alla legge 24 dicembre 2012, n. 228)

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 32, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;

Vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini;

Vista la direttiva 82/894/CEE recante la notifica delle malattie degli animali, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Viste le decisioni adottate dalla Commissione europea numeri 2001/141/CE, 2001/433, 2001/674 e, da ultimo, la decisione 2001/783, del 9 novembre 2001, in materia di misure di lotta contro febbre catarrale degli ovini a seguito dell'insorgenza sul territorio italiano di focolai della malattia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera del deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

N.d.R. Il presente decreto è stato ABROGATO dall'art. 32, comma 1, lett. g), del D.L.vo 5 agosto 2022, n. 136.

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa le norme di controllo e le misure di lotta e di eradicazione contro la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), d'ora innanzi denominata "malattia".

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Art. 2

Definizioni

(integrato dall'art. 1, comma 349, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "azienda": qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria aperta, in cui sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla malattia;

b) "specie ricettiva": qualsiasi specie di ruminante, sia domestica che selvatica;

c) "animali": gli animali di una specie ricettiva, tranne gli animali selvatici per i quali in sede comunitaria possono essere fissate disposizioni specifiche;

d) "proprietario o detentore": persone fisiche o giuridiche che hanno la proprietà degli animali o sono incaricate di allevarli;

e) "vettore": l'insetto della specie "culicoides imicola" o qualsiasi altro insetto del genere culicide suscettibile di trasmettere la febbre catarrale degli ovini;

f) "sospetto": manifestazione di un qualsiasi sintomo della malattia in una delle specie ricettive, associato a un insieme di dati epidemiologici tali da poter ragionevolmente prendere in considerazione una siffatta eventualità;

g) "conferma dell'infezione": la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza in una zona determinata della malattia basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la malattia in base a risultati clinici e/o epidemio-logici;

h) "autorità competente": il Ministero della salute o l'autorità cui siano delegate le funzioni in materia di profilassi e di polizia veterinaria;

i) "veterinario ufficiale": il medico veterinario dipendente dall'autorità competente;

i-bis) "vaccini vivi attenuati": vaccini prodotti a partire da ceppi isolati del virus della febbre catarrale degli ovini attraverso passaggi seriali in colture di tessuti o in uova fecondate di pollame.

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Art. 3

Obbligo di denuncia

1. Il sospetto o l'accertamento della malattia deve essere denunciato immediatamente al servizio veterinario della azienda sanitaria competente per territorio dai soggetti e secondo le procedure previsti al Capo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; il servizio veterinario trasmette tempestivamente al Ministero della salute copia della denuncia ricevuta.

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Art. 4

Misure in caso di sospetto di malattia

1. Qualora in un'azienda situata in una zona non soggetta a restrizioni ai sensi del presente decreto si trovano uno o più animali sospetti di aver contratto la malattia, il veterinario ufficiale esegue immediatamente indagini ufficiali al fine di confermare o escludere la presenza della malattia.

2. All'atto della notifica del sospetto, il veterinario ufficiale:

a) sottopone l'azienda a vigilanza ufficiale;

b) fa procedere:

1) al censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di essere infetti, e all'aggiornamento del censimento per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo di sospetto; i dati di tale censimento devono essere esibiti a richiesta e possono essere controllati ad ogni visita;

2) al censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possono contenerlo e, in particolare, dei siti propizi alla sua riproduzione;

3) all'indagine epidemiologica di cui all'articolo 7;

c) visita regolarmente le aziende e, in tali occasioni, procede ad un esame clinico approfondito degli animali sospetti o all'autopsia di quelli morti e, se necessario, procede ad esami di laboratorio per la conferma della malattia;

d) dispone:

1) il divieto di qualsiasi movimento di animali in provenienza dalle aziende o a destinazione delle stesse;

2) l'isolamento degli animali durante le ore di attività dei vettori, qualora esistano i mezzi necessari per l'applicazione di tale misura;

3) il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di culicidi. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori;

4) la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento delle carcasse degli animali morti nell'azienda, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

3. In attesa che il veterinario ufficiale disponga le misure di cui al comma 2, il proprietario o il detentore di qualsiasi animale sospetto di infezione deve comunque applicare le disposizioni di cui alla lettera d), numeri 1) e 2), del medesimo comma 2.

4. Qualora in funzione dell'ubicazione e della situazione geografica dei fabbricati o di contatti con l'azienda in cui si sospetta la presenza della malattia l'autorità competente ritenga sussistenti fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione, può applicare le misure di cui al comma 2 ad altre aziende.

5. Oltre alle disposizioni del comma 2, l'autorità competente può adottare disposizioni specifiche per le riserve naturali in cui gli animali sono allo stato brado.

6. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino a quando il sospetto di malattia sia stato escluso.

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Art. 5

Vaccinazione

(sostituito dall'art. 1, comma 349, lett. b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Il Ministero della salute può decidere di autorizzare l'impiego di vaccini contro la febbre catarrale degli ovini, purchè:

a) tale decisione sia basata sul risultato di una valutazione specifica del rischio effettuata dal Ministero della salute, di concerto con il Centro di referenza nazionale delle malattie esotiche presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale "G. Caporale" di Teramo sentite le regioni e province autonome;

b) la Commissione europea sia informata prima che tale vaccinazione sia eseguita.

2. Ogniqualvolta sono impiegati vaccini vivi attenuati, il Ministero della salute provvede a delimitare:

a) una zona di protezione, che comprenda almeno la zona di vaccinazione;

b) una zona di sorveglianza che consista in una parte del territorio profonda almeno 50 chilometri oltre i limiti della zona di protezione.

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Art. 6

Misure in caso di conferma di malattia

1. In caso di conferma ufficiale della malattia, il veterinario ufficiale:

a) dispone, informandone il Ministero della salute, gli abbattimenti degli animali ritenuti necessari per prevenire il propagarsi dell'epidemia;

b) fa distruggere, eliminare, incenerire o sotterrare le carcasse degli animali abbattuti, ai sensi delle disposizioni vigenti;

c) estende le misure di cui all'articolo 4 alle aziende che si trovano nel raggio di 20 km compreso nella zona di protezione definita all'articolo 8, intorno alle aziende infette;

d) applica le misure indicate dal Ministero della salute, adottate sulla base di quelle disposte in sede comunitaria, concernenti, in particolare, l'eventuale attuazione di un programma di vaccinazione o altre misure alternative;

e) dispone l'effettuazione dell'indagine epidemiologica di cui all'articolo 7.

2. L'autorità competente, in funzione delle circostanze epidemiologiche, geografiche, ecologiche o meteorologiche, può estendere o limitare la zona di cui al comma 1, lettera c), informandone il Ministero della salute.

3. Qualora la zona di cui al comma 1, lettera c), sia situata nel territorio di più regioni, le autorità competenti delle regioni interessate cooperano allo scopo di delimitare la zona in questione.

4. L'autorità competente comunica alla Commissione europea l'adozione delle misure adottate ai sensi del presente articolo.

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Art. 7

Indagine epidemiologica

1. L'indagine epidemiologica riguarda i seguenti aspetti:

a) la durata del periodo in cui può essere stata presente nell'azienda la malattia;

b) l'origine probabile della malattia nell'azienda e l'identificazione delle altre aziende in cui gli animali possono essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte del virus;

c) la presenza e la distribuzione dei vettori della malattia;

d) i movimenti di animali in provenienza o a destinazione delle aziende interessate o eventuale uscita delle carcasse di animali da dette aziende.

2. Ai fini del coordinamento di tutte le misure necessarie all'eradicazione della malattia e dell'indagine epidemiologica ci si avvale dell'unità di crisi di cui all'allegato IV al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.

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Art. 8

Delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza

(integrato dall'art. 1, comma 349, lett. c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. A complemento delle misure stabilite all'articolo 6, l'autorità competente delimita una zona di protezione e una zona di sorveglianza, tenendo conto dei fattori di ordine geografico, amministrativo, ecologico ed epizooziologico connessi con la malattia, nonché delle strutture di controllo. Tali zone sono costituite, rispettivamente, da:

a) una parte del territorio avente un raggio minimo di 100 km intorno all'azienda infetta;

b) una parte del territorio profonda almeno 50 km oltre i limiti della zona di protezione e in cui nei dodici mesi precedenti non sia stata praticata alcuna vaccinazione con vaccini vivi attenuati.

2. Nel caso in cui le zone di protezione e di sorveglianza sono situate nel territorio di più Stati membri, la relativa delimitazione è effettuata in cooperazione tra le autorità competenti degli Stati interessati; se necessario, le zone di protezione e di sorveglianza sono delimitate in sede comunitaria.

3. Il Ministero della salute può modificare, informandone la Commissione europea, la delimitazione delle zone di protezione e di sorveglianza in funzione:

a) della situazione geografica e dei fattori ecologici;

b) delle condizioni meteorologiche;

c) della presenza e della distribuzione del vettore;

d) dei risultati degli studi epizooziologici effettuati ai sensi dell'articolo 7;

e) dei risultati degli esami di laboratorio;

f) dell'applicazione delle misure di lotta, in particolare della disinfestazione.

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Art. 9

Misure applicabili nella zona di protezione

1. Nella zona di protezione si applicano le misure seguenti:

a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e che detengono animali di specie ricettiva;

b) attuazione, da parte dell'autorità competente, di un programma di sorveglianza epidemiologica basato sul controllo di gruppi di bovini di riferimento, o in loro assenza di altre specie di ruminanti, nonché di un programma di sorveglianza entomologica; qualora il programma non sia stato fissato in sede comunitaria, esso è stabilito d'intesa tra il Ministero della salute e le regioni interessate;

c) divieto di uscita degli animali dalla zona sottoposta a restrizioni sanitarie. Il Ministero della salute può adottare deroghe a tale divieto, in caso di comprovata assenza di circolazione virale o di assenza di vettori.

2. A complemento delle misure di cui al comma 1, il Ministero della salute, informandone la Commissione europea, può stabilire la vaccinazione degli animali contro la malattia.

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Art. 10

Misure applicabili nella zona di sorveglianza

(modificato dall'art. 1, comma 349, lett. d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228)

1. Nella zona di sorveglianza:

a) si applicano le misure di cui all'articolo 9, comma 1;

b) è vietata qualsiasi vaccinazione contro la malattia, che impieghi vaccini vivi attenuati.

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Art. 11

Informazione

1. L'autorità competente deve provvedere affinché nelle zone di protezione e di sorveglianza la popolazione sia adeguatamente informata sulle misure adottate.

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Art. 12

Laboratorio nazionale di riferimento

1. Il laboratorio nazionale di riferimento di cui all'allegato II, parte A, ha gli obblighi e funzioni di cui alla parte B al medesimo allegato II; esso coopera con il laboratorio comunitario di riferimento.

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Art. 13

Laboratorio comunitario di riferimento

1. Il laboratorio comunitario di riferimento di cui all'allegato III, parte A, espleta le funzioni indicate nella parte B al medesimo allegato III, fatte salve le disposizioni previste nella decisione 90/424/CEE, in particolare all'articolo 28.

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Art. 14

Controlli comunitari

1. Le autorità competenti assicurano l'assistenza necessaria e la collaborazione agli esperti designati dalla Commissione europea ad effettuare controlli sul posto al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, compresi i controlli su una percentuale rappresentativa di aziende per la verifica dei compiti di vigilanza demandati alle autorità competenti.

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Art. 15

Piano d'intervento

1. Il Ministero della salute redige un intervento d'intesa con le regioni e le province autonome, contenente le misure da attuare ai sensi del presente decreto, sulla base dei criteri contenuti nell'allegato IV. Il piano deve consentire l'accesso agli impianti, alle attrezzature, al personale e ad ogni altra struttura appropriata, necessari per una rapida ed efficace eradicazione della malattia.

2. Il piano di cui al comma 1, è presentato alla Commissione europea per l'approvazione e può, in tale fase, essere modificato per garantire, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione, la compatibilità con quelli presentati da altri Stati membri; successivamente all'approvazione, il piano può essere modificato o completato per tener conto degli sviluppi della situazione.

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Art. 16

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi obbligato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, non provvede a notificare qualunque caso, anche solo sospetto, di una delle malattie degli animali elencate nell'allegato I al presente decreto o viola le misure sanitarie disposte per i casi di presenza o di sospetto di una delle malattie in questione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.549,37 a Euro 9.296,22.

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Art. 17

Disposizioni finali

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, il presente decreto si applica, per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2000/75/CE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.

2. E' abrogata l'ordinanza del Ministro della sanità in data 10 aprile 1970, recante norme per la profilassi della malattia (blue-tongue), e successive modifiche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 dell'8 maggio 1970.

3. Le prescrizioni di cui al presente decreto sostituiscono, limitatamente alla febbre catarrale degli ovini, quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BUTTIGLIONE, Ministro per le politiche comunitarie

SIRCHIA, Ministro della salute

FRATTINI, Ministro degli affari esteri

CASTELLI, Ministro della giustizia

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

ALEMANNO, Ministro delle politiche agricole e forestali

LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI