
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 4 luglio 2003
G.U.R.S. 18 luglio 2003, n. 32
Tariffario unico regionale delle prestazioni rese dal dipartimento di prevenzione su richiesta dei privati.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto l'Accordo dell'8 agosto 2001 tra Governo, regioni e province autonome;
Visto l'art. 6 del decreto legge n. 347 del 18 settembre 2001, convertito con modifiche in legge n. 405 del 16 novembre 2001;
Visto l'accordo tra Stato-Regioni del 22 novembre 2001, con cui sono stati definiti i livelli essenziali di assistenza ed il successivo D.P.C.M. del 29 novembre 2001 che ha dato attuazione ai livelli essenziali di assistenza definiti nel precitato accordo;
Preso atto che con la delibera n. 474 del 2001 sono stati stabiliti le competenze delle strutture dell'Assessorato regionale della sanità che assegna all'Ufficio speciale come "compito specifico. . . lo svolgimento di attività di programmazione, coordinamento ed indirizzo in ordine agli aspetti tecnico-sanitari relativi all'assistenza sanitaria ed ospedaliera";
Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002";
Vista la legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003";
Ravvisato che con decreto 1062 del 27 giugno 2002 si è data attuazione al D.P.C.M. del 21 novembre 2001 disciplinando all'interno dei L.E.A. le prestazioni dell'allegato 2B, 2C e dell'allegato 3;
Considerato che il citato D.P.C.M. 29 novembre 2001 nel definire nell'allegato 1, punto 1A 1, le prestazioni di assistenza sanitaria garantite dal servizio sanitario nazionale prevede al successivo punto 1B del livello 1° "Assistenza sanitaria collettiva in ambienti vita e di lavoro" che l'attività da rendere su richiesta dei privati si effettua "in base a tariffe regionali".
Ritenuto, altresì, di dovere contestualmente disciplinare tra le prestazioni da rendere a pagamento le tariffe relative alle certificazioni medico-sportive di cui alla nota 3 dell'allegato 1B del più volte citato D.P.C.M. del 29 novembre 2001;
Preso atto che nel tempo le varie Aziende si sono date dei propri tariffari creando notevoli disuguaglianze nei confronti degli utenti;
Ritenuto opportuno dovere procedere a definire il tariffario unico regionale che garantisca su tutto il territorio della Regione l'uniformità delle tariffe da applicare per le prestazioni da rendere a pagamento da parte del dipartimento di prevenzione nei confronti dei richiedenti;
Decreta:
E' approvato il tariffario unico regionale delle prestazioni del dipartimento di prevenzione da rendersi su richiesta dei privati. E' fatto obbligo ai direttori generali dare immediata attuazione ed esecuzione al presente decreto.