
LEGGE 25 giugno 2003, n. 155
G.U.R.I. 1 luglio 2003, n. 150
Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale.
TESTO COORDINATO (alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con annotazioni alla data 11 dicembre 2016)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
(sostituito dall'art. 13, della legge 19 agosto 2016, n. 166 e modificato dall'art. 89, comma 22, del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 e dall'art. 1, comma 212, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) (1)
1. Gli enti pubblici nonchè gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, compresi gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi. (2)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 25 giugno 2003
CIAMPI
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MARONI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Per l'applicabilità delle modifiche operate dall'art. 89 del D.L.vo 3 luglio 2017, n. 117 si rimanda all'art. 104, comma 2, del predetto D.L.vo 117/2017.
Si rimanda all'art. 1, commi da 59 a 62, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.