
DIRETTIVA 2003/63/CEE DELLA COMMISSIONE, 25 giugno 2003
G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 159
Modifica della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (1), modificata dalla direttiva 2002/98/CE (2), in particolare l'articolo 120,
considerando quanto segue:
1) Ogni medicinale per uso umano destinato ad essere immesso in commercio nella Comunità europea deve ottenere un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata da un'autorità competente. Per ottenere tale autorizzazione, è necessario presentare un dossier di domanda contenente informazioni e documenti relativi ai risultati di prove effettuate sul medicinale.
2) I requisiti scientifici e tecnici specificati nell'allegato I della direttiva 2001/83/CE devono essere adattati per tener conto del progresso scientifico e tecnico e in particolare di una vasta serie di nuove disposizioni stabilite dalla recente legislazione. La presentazione e il contenuto del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio devono essere migliorati per facilitare la valutazione e la migliore utilizzazione di talune parti del dossier che sono comuni a più medicinali.
3) Nell'ambito della conferenza internazionale sull'armonizzazione è stato raggiunto nel 2000 un accordo sull'individuazione di una terminologia e di un formato armonizzati per un documento tecnico comune, che permetta l'organizzazione e la presentazione omogenee del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano. Occorre quindi introdurre requisiti standardizzati per il dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, per attuare al più presto il documento tecnico comune.
4) I requisiti standardizzati del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (formato armonizzato) devono essere applicabili ad ogni tipo di medicinale per uso umano, indipendentemente dalla procedura di rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Taluni medicinali presentano, tuttavia, caratteristiche specifiche tali che non tutti i requisiti possono essere rispettati. Per tener conto di queste situazioni particolari, è opportuno prevedere una presentazione semplificata del dossier.
5) La sicurezza dei medicinali biologici si basa su un controllo rigoroso delle materie prime. La direttiva 2002/98/CE che stabilisce standard di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE, fissa requisiti per l'idoneità dei donatori umani e il controllo delle donazioni di materia prima per la fabbricazione di medicinali derivati dal plasma. L'articolo 109 della direttiva 2001/83/CE è stato modificato. I medicinali derivati dal plasma sono, per loro natura, medicinali biologici la cui fabbricazione si basa su un accurato trattamento del plasma umano come materia prima. Per tener conto del fatto che la stessa materia plasmatica è utilizzata nella maggior parte dei casi per più medicinali e che, di conseguenza, una parte consistente del dossier di autorizzazione all'immissione in commercio può essere comune a un gran numero di altri fascicoli concernenti medicinali derivati al plasma totalmente diversi, è opportuno istituire un nuovo sistema destinato a semplificare le procedure per l'approvazione dei medicinali derivati dal plasma umano e delle loro modifiche successive. A questo fine, è necessario introdurre il concetto di un master file del plasma (PMF), in particolare al fine di consentire la messa in comune delle conoscenze acquisite sul piano nazionale e, con il coordinamento dell'AEVM, una valutazione unica. Il PMF costituirà un documento autonomo, distinto dal dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e permetterà un controllo armonizzato e più efficace delle informazioni concernenti le materie prime utilizzate per la fabbricazione dei medicinali derivati dal plasma. Il sistema PMF consiste in una valutazione in due fasi: dapprima, una valutazione del PMF realizzata a livello comunitario, del cui risultato, un certificato di conformità alla legislazione comunitaria per ogni PMF, ogni autorità competente nazionale deve tener conto, così da evitare un'ulteriore nuova valutazione; quindi, una valutazione del medicinale finito derivato dal plasma contenente la parte modificata del PMF (le due parti essenziali del contenuto, origine del plasma e sicurezza-qualità del plasma). Questo rimane il compito dell'autorità competente iniziale che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio per il medicinale derivato dal plasma.
6) Nel caso dei vaccini per uso umano, lo stesso antigene può essere comune a più medicinali (vaccini) e ogni modifica di un particolare antigene può quindi avere, ipso facto, conseguenze su più vaccini autorizzati con diverse procedure. Al fine di semplificare le attuali procedure di valutazione di tali vaccini, sia per il rilascio di una prima autorizzazione all'immissione in commercio, sia per le sue successive variazioni dovute a modifiche del processo di fabbricazione e dei test dei singoli antigeni utilizzati nei vaccini polivalenti, è opportuno introdurre un nuovo sistema fondato sul concetto di un master file degli antigeni vaccini (VAMF), che consentirà di mettere in comune le conoscenze acquisite sul piano nazionale e, con il coordinamento dell'AEVM, una valutazione unica. L'VAMF costituirà una parte autonoma del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio e fornirà tutte le informazioni di carattere biologico e chimico relative ad un antigene specifico che costituisce una delle sostanze attive di uno o più vaccini polivalenti.
7) Il sistema VAMF consiste in una valutazione in due fasi: dapprima, una valutazione del VAMF realizzata a livello comunitario, del cui risultato, un certificato di conformità alle norme comunitarie per ogni VAMF, ogni autorità competente nazionale deve tener conto, così da evitare un'ulteriore nuova valutazione; quindi, una valutazione del medicinale finito (vaccino polivalente) contenente l'antigene modificato, compito dell'autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino polivalente.
8) I farmaci a base di erbe differiscono sostanzialmente dai medicinali convenzionali in quanto sono strettamente associati alla nozione molto particolare di sostanze vegetali e di preparati vegetali. E' pertanto opportuno definire requisiti specifici per questi prodotti per quanto riguarda i requisiti standardizzati per l'autorizzazione all'immissione in commercio.
9) Il trattamento di varie disfunzioni patologiche acquisite ed ereditarie nell'uomo richiede approcci terapeutici basati su fondati sullo sviluppo di tecniche biotecnologiche. Queste ultime implicano l'utilizzazione di medicinali per terapie avanzate basati su processi che ricorrono essenzialmente a varie biomolecole prodotte per trasferimento genico (medicinali per terapia genica) e a cellule manipolate o trasformate (medicinali per terapia cellulare) come sostanze attive.
10) In quanto esercitano la loro azione essenziale tramite mezzi metabolici, fisiologici ed immunologici per restaurare, correggere o modificare funzioni fisiologiche nell'uomo, questi nuovi prodotti terapeutici complessi rappresentano una nuova categoria di medicinali biologici ai sensi degli articoli 1e 2 della direttiva 2001/83/CE. E' opportuno specificare dal punto di vista scientifico e tecnico i principi generali già applicabili a questi prodotti e definire i requisiti specifici per quanto riguarda i requisiti standardizzati per l'autorizzazione all'immissione in commercio.
11) E' necessario modificare di conseguenza la direttiva 2001/83/CE.
12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei medicinali per uso umano,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La direttiva 2001/83/CE è modificata nel modo seguente:
a) All'articolo 22, secondo comma, le parole "parte 4, sezione G" sono sostituite dalle seguenti: "parte II, punto 6";
b) il testo dell'allegato I è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente direttiva.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
La presente direttiva è applicabile dal 1° luglio 2003.
La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.