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PRESIDENZA

CIRCOLARE 16 giugno 2003

G.U.R.S. 25 luglio 2003, n. 33

Direttive di attuazione del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254.

ALL'UFFICIO DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI

A TUTTI I DIPARTIMENTI REGIONALI

AGLI UFFICI SPECIALI

ALL'ASSESSORATO DEL BILANCIO E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO SERVIZIO VIGILANZA

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

La Regione Siciliana, non avendo emanato proprie norme riguardanti la gestione dei consegnatari e dei cassieri degli uffici dell'Amministrazione regionale, ha fatto proprio il D.P.R. n. 718 del 30 novembre 1979, limitandosi a disciplinare la materia, attraverso apposite circolari, con i necessari adattamenti alle norme statali.

Poiché con la recente entrata in vigore del nuovo regolamento, concernente "le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato", emanato con D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254, è stato abrogato il precedente D.P.R. n. 718/79, si rende necessario impartire, con la presente circolare, apposite direttive di attuazione, nell'ambito dell'Amministrazione regionale, delle nuove disposizioni, con particolare riferimento alla disciplina degli incarichi ivi previsti (requisiti, nomine, compiti), restando attribuita, ratione materiae, all'Assessorato del bilancio e delle finanze, la definizione della disciplina relativa agli aspetti di competenza (scritture contabili, vigilanza, sanzioni e controlli).

Si rappresentano di seguito i contenuti maggiormente innovativi:

a) consegnatario e sostituto, sub-consegnatario, cassiere e sostituto.

Requisiti

I dipendenti che nell'Amministrazione regionale possono ricoprire tali incarichi, corrispondenti a quelli previsti dallo Stato, devono appartenere alle categorie "D" o "C", previste nel vigente contratto collettivo regionale di lavoro.

I predetti dipendenti devono essere in possesso del diploma di scuola media di II grado, essere inquadrati nei profili amministrativo ovvero amministrativo-contabile, e avere un'anzianità di almeno tre anni di effettivo servizio nella categoria richiesta.

La predetta anzianità è cumulabile con quella maturata nella qualifica corrispondente prevista nel previgente ordinamento, ove non inferiore alle qualifiche correlate all'ex V livello.

Durata

Gli incarichi sono conferiti, al personale avente i requisiti sopra descritti, per un periodo non superiore a cinque anni e sono rinnovabili una sola volta.

Coloro i quali, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 254/02, rivestono la carica di consegnatario continuano a svolgere le funzioni a loro attribuite sino alla scadenza del mandato e possono essere riconfermati solo nel caso in cui trattasi di prima nomina.

Si fa osservare che l'art. 2, comma 3, dispone che "le funzioni di consegnatario non sono cumulabili con quelle di cassiere".

In ciascun dipartimento viene nominato un solo consegnatario ed un solo cassiere, salvo quanto disposto successivamente.

b) Nomina consegnatari e sostituti, sub-consegnatari.

Gli incarichi di consegnatario, di sub-consegnatario e di sostituto sono conferiti dai titolari dei centri di responsabilità (dirigenti generali dei dipartimenti regionali o uffici equiparati) su proposta del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi, con le modalità previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 254/2002.

Lo stesso articolo stabilisce le modalità di nomina dei consegnatari di magazzini, tipografie, laboratori, officine e centri di elaborazione dati, nonché di quelli degli uffici periferici e sezioni staccate.

Nell'ambito di uno stesso dipartimento possono essere nominati più consegnatari in funzione della diversa dislocazione degli uffici, della complessità e della specializzazione dei servizi.

Qualora i dipartimenti regionali o uffici equiparati di diverse amministrazioni siano allocati nel medesimo edificio, in analogia a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 34/2000 per gli approvvigionamenti in comune ed in attuazione della legge regionale n. 10/2000, che attribuisce poteri di autonomia gestionale conferita ai vari livelli di responsabilità, i titolari dei centri di responsabilità possono, valutate le esigenze logistiche e funzionali dell'immobile, nonché la complessità delle dotazioni strumentali, determinarsi, su proposta dei dirigenti responsabili degli acquisti di beni e servizi, per la nomina di un unico consegnatario e del sostituto al fine di un coerente esercizio del debito di vigilanza sulle dotazioni esistenti nell'immobile.

I consegnatari sono posti alla dipendenza funzionale del dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi.

Programmazione acquisti di beni e servizi

Le richieste di beni e servizi per il funzionamento degli uffici devono essere inoltrate al dirigente responsabile degli acquisti, tramite il consegnatario, al fine della individuazione del fabbisogno annuale, da sottoporre al titolare del centro di responsabilità.

Le richieste, avanzate nel corso dell'anno dagli uffici, devono essere accompagnate da una verifica del consegnatario sulle eventuali giacenze di magazzino, nonché degli approvvigionamenti già eseguiti.

Compiti del consegnatario

I compiti del consegnatario sono indicati all'art. 10 del nuovo regolamento.

L'eventuale passaggio di beni tra consegnatari della stessa o di altra amministrazione è autorizzato, rispettivamente, dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi o dal titolare del centro di responsabilità (art. 13).

Il trasferimento deve risultare da apposito verbale, sottoscritto dal cedente e dal ricevente.

Debito di vigilanza

Il consegnatario di beni mobili per debito di vigilanza non è tenuto alla resa del conto giudiziale, assume in carico i beni ad esso affidati e ne dimostra la consistenza e la movimentazione a mezzo delle scritture previste con l'emissione annuale del prospetto di variazione per categoria che, unitamente alla documentazione prescritta, validata dal dirigente responsabile degli acquisti o dal titolare dell'ufficio periferico, dovrà essere trasmesso all'ufficio riscontrante (la competente ragioneria centrale).

Debito di custodia

I consegnatari per debito di custodia sono tenuti, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario, alla emissione annuale dei conti giudiziali, da trasmettere alla propria amministrazione, la quale provvederà, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, all'inoltro alla competente ragioneria centrale - ufficio riscontrante.

L'ufficio riscontrante, eseguite le verifiche, li trasmetterà alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti, entro due mesi dalla ricezione.

Cessione di beni

I beni mobili non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'Amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, vengono dismessi secondo le modalità previste dall'art. 14 del nuovo regolamento, su proposta del consegnatario e previo parere di un'apposita commissione, istituita dal titolare del centro di responsabilità.

Ferma restando la piena autonomia di ciascun dipartimento regionale, si ritiene che tale commissione possa essere composta da tre dipendenti in possesso di adeguate capacità.

Responsabilità

Per quanto concerne la responsabilità del consegnatario, si rimanda a quanto disposto dall'art. 15 del nuovo regolamento.

Cambio del consegnatario

Il cambio del consegnatario avviene secondo le prescrizioni e con le modalità dell'art. 26.

Alle operazioni di passaggio di consegna dei beni, intervengono un funzionario della competente ragioneria centrale e il dirigente responsabile degli acquisti o un suo delegato.

Sistema di scritture (art. 16)

Il sistema delle scritture prescritte dal capo II del nuovo regolamento entrerà in vigore dal momento in cui il competente Assessorato del bilancio e delle finanze avrà provveduto ad impartire apposite direttive.

Nelle more, ai consegnatari permane l'obbligo di mantenimento delle scritture già in uso.

Consegnatari delle sedi all'estero

Per quanto riguarda i consegnatari delle sedi all'estero si applicano le disposizioni previste dall'art. 31 del nuovo regolamento.

c) Nomina dei cassieri e dei loro sostituti.

L'incarico di cassiere viene conferito con provvedimento formale del titolare del centro di responsabilità.

Il cassiere dipende funzionalmente dal dirigente responsabile degli acquisti di beni e servizi.

I requisiti e la durata dell'incarico sono regolamentati dal punto a) della presente direttiva.

I dipartimenti regionali sono pregati di assicurare la più ampia diffusione della presente circolare presso gli uffici dipendenti.

Palermo, 16 giugno 2003.

L'Assessore: COSTA