
ASSESSORATO DELLA SANITA'
DECRETO 6 giugno 2003
G.U.R.S. 18 luglio 2003, n. 32
Linee guida per l'erogazione delle prestazioni di day surgery e day hospital.
L'ASSESSORE PER LA SANITA'
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto del Presidente della Regione dell'11 maggio 2000, con cui è stato promulgato il P.S.R. 2000/2002;
Considerato il P.S.R. che al punto 7.1.2, comma 3, prevede la modifica del sistema di remunerazione degli episodi di ricovero con particolare riferimento a: ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . incentivare il ricorso al day hospital ed al ricovero breve attraverso la modifica delle tariffe previste";
Visto il decreto n. 878 del 12 giugno 2002, come modificato dal decreto del 18 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 24 aprile 2003, con cui sono state adeguate le tariffe delle prestazioni ospedaliere e ritenuto opportuno dover integrare i citati decreti per risolvere alcune problematiche che sono di ostacolo alla piena e completa erogazione delle prestazioni di ricoveri in day hospital sia sotto l'aspetto della remunerazione che per l'adeguato trattamento delle patologie croniche;
Visto il decreto n. 1062 del 27 giugno 2002, allegato 3, in cui sono state stabilite le determinazioni sulle modalità di accesso e remunerazione delle prestazioni di cui all'allegato 2c del D.P.C.M. del 29 novembre 2001 che vengono approvate;
Considerato che detto tavolo ha esitato i propri lavori in data 8 aprile 2003;
Ritenuto opportuno far proprie delle determinazioni mirate a garantire l'uniformità di comportamento da parte di tutte le strutture erogatrici ed al fine di dirimere eventuali dubbi interpretativi in tutto l'ambito regionale;
Decreta:
Il presente decreto viene adottato in esecuzione del decreto del 27 giugno 2002 sui LEA e del decreto del 18 febbraio 2003 sulle tariffe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 24 aprile 2003.
Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale sanità per il visto di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana comprensivo degli allegati.
Palermo, 6 giugno 2003.
CITTADINI
Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato della sanità in data 19 giugno 2003 al n. 247.
Allegato
LINEE GUIDA PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DAY SURGERY E DAY HOSPITAL
1) Le procedure e le indagini diagnostico specialistiche svolte per valutare l'idoneità all'intervento chirurgico programmato in regime di ricovero ordinario, temporalmente distinte dal ricovero in cui avviene l'intervento chirurgico, non danno luogo ad episodi distinti di ricovero, ma devono essere ricondotte all'episodio di ricovero in cui avviene l'intervento.
2) Per i ricoveri ordinari di una sola giornata che siano relativi a soggetti trasferiti ad altro istituto o deceduti sarà corrisposta il doppio della tariffa prevista per i ricoveri di un giorno.
3) Day surgery:
Fermo restando quanto previsto nelle linee guida di cui al decreto del 10 dicembre 1999 e sue eventuali modificazioni e quanto disposto con il decreto del 27 giugno 2002 sui L.E.A., in particolare, sulla percentualizzazione annua del raggiungimento dell'obiettivo, si chiarisce che:
- si intende per day surgery il ricovero chirurgico di un giorno (entro le 12 ore) e per one day surgery il ricovero diurno seguito da pernottamento ospedaliero. In tale evenienza la dimissione avverrà entro le ore 9 del giorno successivo.
Nel caso non fosse possibile la dimissione entro le ore 9 del giorno successivo il ricovero verrà trasformato in ricovero ordinario; in tal caso, ai sensi delle linee guida 1999 e del decreto 27 novembre 2001, sarà necessario chiudere la cartella clinica e la relativa SDO ed aprire una nuova cartella per il ricovero ordinario.
In caso di pernottamento ospedaliero va specificato e comunicato ai fini statistici l'occupazione del posto letto.
Il day surgery è caratterizzato da trattamenti che comprendono sia gli esami pre-operatori sia le visite pre-operatorie, sia l'intervento chirurgico, sia i controlli post-operatori sia le eventuali complicanze.
Tali ricoveri sono remunerati nella misura indicata nel decreto 12 giugno 2002 e cioè al 100% delle tariffe omnicomprensive corrispondenti al ricovero ordinario, indipendentemente dal numero di accessi.
4) Day Hospital:
I ricoveri in regime diurno non chirurgici ovvero day hospital vengono remunerati come segue.
Per ciascuno accesso di day hospital viene corrisposta la corrispondente tariffa specifica per DRG di cui al decreto 12 giugno 2002 indicata nella colonna "Ricovero di 1 giorno o day hospital".
La somministrazione controllata di farmaci a pazienti affetti da patologie cronico-evolutive e cronico-degenerative rientrano nelle prestazioni da effettuare in regime di day hospital.
Per quanto concerne le patologie croniche per le quali è necessario utilizzare sacche di sangue ed emoderivati in regime di day hospital, si ritiene necessario rimborsare il costo specifico per singolo emoderivato o sacca di sangue. Tale rimborso non è da considerarsi nel budget.
Per quanto concerne le patologie oncologiche (chemioterapie) si dispone quanto segue.
Per ogni accesso verrà corrisposta la relativa tariffa di day hospital di cui al decreto 12 giugno 2002.
Inoltre, è previsto un plafond pari al fatturato dei farmaci antiblastici dell'anno precedente a cui la struttura potrà accedere nella misura del 50% all'inizio dell'anno e per il residuo 50% a consuntivo, previa verifica dell'erogazione delle prestazioni chemioterapiche in regime di day hospital. Tale rimborso non è da considerarsi all'interno del budget.
Quando un paziente è ricoverato per eseguire prevalentemente la radioterapia o la chemioterapia e nel corso del ricovero si sviluppano delle complicazioni quali la nausea e vomito non controllati o disidratazione, o altra complicanza legata al trattamento, deve essere indicata come diagnosi principale la radioterapia (V58.0) o la chemioterapia (V58.1) decreto 27 novembre 2001.
Nel caso di trasferimento del paziente da regime di day hospital ad altro regime di ricovero o viceversa il paziente va dimesso e dovrà essere compilata una nuova cartella clinica e relativa SDO, decreto 27 novembre 2001.
I controlli sulle prestazioni effettuate in regime di day hospital o di day surgery seguono le stesse disposizioni dei ricoveri ordinari.
Atteso che si intende omogeneizzare la procedura relativa alla rilevazione statistica ed alla remunerazione dei ricoveri in regime ordinario e di DH e di DS si determina quanto segue.
Secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 27 ottobre 2000 e dal decreto n. 36615 del 27 novembre 2001, si precisa che ad ogni episodio di ricovero o ciclo di ricovero in day hospital va compilata una sola cartella clinica e relativa SDO, che non va riferita, quindi, al singolo paziente ma al singolo episodio di ricovero o ciclo di ricoveri; per l'effetto: nel caso in cui lo stesso paziente dovesse far ricorso ad un nuovo ricovero in day hospital nell'arco dell'anno, per patologia diversa, va istituita una nuova cartella clinica dalla quale scaturirà una nuova SDO, un nuovo DRG con la relativa valorizzazione economica.
La cartella clinica va chiusa convenzionalmente e la relativa SDO definitiva va compilata, entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferisce, eccetto il caso in cui il ricovero debba considerarsi chiuso per la risoluzione della patologia oggetto del ricovero o per il completamento del programma terapeutico relativo ai cicli di ricovero.
Ai fini della monitorizzazione dell'attività di DH (reportistica, valorizzazione e fatturazione) si dispone quanto segue:
a) nel caso in cui non si sia completato il ricovero o il ciclo di ricoveri in day hospital e che quindi non siano ancora state chiuse le cartelle cliniche e prodotte le relative SDO, viene trasmessa mensilmente dalle case di cura private all'organo competente, individuato nella ASL, una richiesta di acconto nella misura del 75% del DRG relativo alla diagnosi di ammissione, secondo un tracciato record sull'attività di ricovero e sulle prestazioni effettuate in day hospital nel mese di riferimento, con un programma opportunamente predisposto allo scopo.
Al completamento del ricovero o ciclo di ricovero, e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno, si trasmetterà alla ASL la SDO definitiva riepilogativa secondo la diagnosi di dimissione ed il relativo al saldo del ricovero e del ciclo di ricovero in day hospital, anche ai fini dell'eventuale conguaglio;
b) a fini statistici le aziende private accreditate trasmetteranno i dati delle SDO all'OER, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla legge vigente ed, in particolare, per i ricoveri di day hospital, alla fine dell'anno (entro il 31 dicembre), dovranno inviare le SDO definitive per ciascun ricovero o ciclo di ricovero di DH;
c) le aziende ospedaliere, i policlinici, le aziende USL trasmetteranno, secondo quanto previsto dalla legge vigente, all'organo competente, individuato nell'Assessorato regionale della sanità, la tipologia delle prestazioni effettuate e la relativa SDO.