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LEGGE COSTITUZIONALE 30 maggio 2003, n. 1

G.U.R.I. 12 giugno 2003, n. 134

Modifica dell'articolo 51 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini".

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

PRESTIGIACOMO, Ministro per le pari opportunità

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI