
LEGGE 16 aprile 2003, n. 5
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 17 aprile 2003, n. 17
Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Stato di previsione dell'entrata
1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2003 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella A).
Stato di previsione della spesa
1. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2003, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Elenchi
1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.
2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'articolo 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.
3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.
4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'articolo 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.
Fondi per la contrattazione collettiva del personale
1. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è stabilito per l'anno 2003 in 12.648 migliaia di euro, per l'anno 2004 in 4.918 migliaia di euro e per l'anno 2005 in 4.992 migliaia di euro.
2. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 è stabilito per l'anno 2003 in 3.904 migliaia di euro, per l'anno 2004 in 1.518 migliaia di euro e per l'anno 2005 in 1.541 migliaia di euro, fermo restando le disposizioni dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2002-2003, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2003, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.
2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.
3. Entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione determina la spesa per i cantieri di lavoro per un importo pari al 50 per cento dello stanziamento previsto.
4. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa alla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.
Totale generale del bilancio annuale
1. E' approvato in 23.705.299 migliaia di euro in termini di competenza ed in 15.920.794 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2003.
Allegati
1. Per l'anno finanziario 2003 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e 2 alla presente legge.
Bilancio pluriennale
1. E' approvato in 53.587.816 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione siciliana per il triennio 2003-2005, nelle risultanze di cui alle tabelle C e D allegate alla presente legge.
2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2003-2005 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.
Quadri
1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2003.
Azienda delle foreste demaniali
1. E' allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2003.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 aprile 2003.
CUFFARO
Assessore regionale per il bilancio
e le finanze
PAGANO