
DECRETO PRESIDENZIALE 24 marzo 2003, n. 8
G.U.R.S. 6 giugno 2003, n. 26
Regolamento della consultazione referendaria prevista dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, per le ipotesi di variazioni territoriali e di denominazione dei comuni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'art. 8, rubricato "Variazioni territoriali e di denominazione dei comuni";
Udito il parere n. 466/02, reso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nell'adunanza del 29 ottobre 2002;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38 del 25 febbraio 2003;
Su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali;
Emana il seguente regolamento:
Autorizzazione della consultazione referendaria
1. La consultazione referendaria delle popolazioni interessate nei casi di richiesta di cambiamento di denominazione e di variazione territoriale dei comuni, è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve indicare le popolazioni interessate individuate secondo l'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, come modificato dall'articolo 102, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, ed il sindaco del comune incaricato dell'indizione della consultazione referendaria. Nell'ipotesi di popolazioni interessate appartenenti a più comuni il sindaco competente all'indizione è quello del comune avente il maggior numero di elettori residenti da consultare.
Procedimento istruttorio
1. Il dirigente generale del dipartimento degli enti locali cura il procedimento istruttorio finalizzato all'emanazione del decreto di autorizzazione della consultazione referendaria e, in particolare:
a) riscontra, per la costituzione di nuovo comune, le condizioni disciplinate dall'articolo 8, commi 6 e 6 bis, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, come modificato dall'articolo 102, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2;
b) controlla le iniziative dei procedimenti di variazione territoriale e di denominazione secondo le prescrizioni dell'articolo 9 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30. Le istanze a firma degli elettori devono contenere le firme autenticate con le modalità previste per la presentazione delle liste e delle candidature nelle elezioni amministrative;
c) esamina, se del caso ricorrendo all'ausilio di altri uffici dell'Amministrazione regionale, il progetto di variazione territoriale corredato degli atti prescritti dall'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, nonché la relazione, a corredo della progettazione, relativa all'assetto dei servizi comunali ed alla disponibilità delle risorse;
d) verifica le forme di pubblicità dei progetti di variazione e gli adempimenti indicati nell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30.
Quesiti da sottoporre a consultazione referendaria e scheda di votazione
1. I quesiti da sottoporre a consultazione devono essere espressi con la seguente formula:
a) "Volete che l'attuale denominazione del comune di ....................... venga modificata con la denominazione di ................................?"; b) "Volete che il comune di ..................................... o i comuni di ...................................................... si incorporino nel comune di ....................................?"; c) "Volete che i comuni di ................................................. si fondano nel nuovo comune di ...................................... con la denominazione di .........................................?"; d) "Volete che la frazione di ......................................... o le frazioni di ...................................................., la borgata di .............................. o le borgate di .......................... ......................... del comune di .................................. o dei comuni di ................................................., sia o siano elette in comune autonomo con la denominazione di .......................?"; e) "Volete che la frazione di ................................ o le frazioni di ............................................................., la borgata di ................................. o le borgate di ....................... ............................... si distacchi o si distacchino, si aggreghi o si aggreghino secondo le indicazioni del progetto di nuova delimitazione territoriale?"; f) "Volete che il territorio del comune di ................................. o dei comuni di .............................................. sia variato e rettificato nei confini secondo le indicazioni del progetto di nuova delimi- tazione territoriale?".2. La scheda di votazione per la consultazione, di tipo unico e identico colore, ha le caratteristiche dei modelli allegati al presente regolamento (tabelle A e B).
Operazioni antecedenti alla consultazione referendaria
1. In una domenica compresa tra il sessantesimo ed il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali che autorizza la consultazione, il sindaco individuato nel precedente articolo 1, comma 2, con proprio decreto indice la consultazione referendaria. Detto decreto viene trasmesso agli altri sindaci, i quali ne danno avviso alle popolazioni con manifesto da pubblicare 30 giorni prima della data della consultazione.
2. Per la revisione delle liste elettorali si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche.
3. Per la votazione trova applicazione il ricorso alla tessera elettorale secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, e successive modifiche.
4. Gli uffici di sezione per la votazione del referendum sono costituiti con le modalità previste per gli uffici elettorali di sezione per l'elezione congiunta degli organi comunali. Il numero degli scrutatori è ridotto a quattro.
5. L'uso dei sigilli delle sezioni elettorali è consentito dal decreto assessoriale che autorizza la consultazione referendaria.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita copiativa fornita dal presidente dell'ufficio di sezione, un segno sulla risposta da lui prescelta e comunque nel rettangolo che la contiene.
7. Entro 20 giorni dalla data di indizione della consultazione referendaria viene costituito, secondo le disposizioni vigenti per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni a sistema proporzionale, l'ufficio centrale di detta consultazione, avendo riferimento, per l'individuazione del tribunale o della sezione staccata del tribunale, alla circoscrizione nella quale è ricompresa la maggior parte degli uffici di sezione interessati alla consultazione. I membri dell'ufficio centrale sono i componenti della prima sezione del comune che ha indetto la consultazione.
8. La votazione ha luogo dalle 7,00 alle ore 22,00 del giorno stabilito per la consultazione.
Operazioni successive alla consultazione referendaria
1. Decorso l'orario di votazione, il presidente dell'ufficio di sezione sigilla l'urna contenente le schede votate e procede all'accertamento del numero dei votanti ed all'invio al tribunale o alla sezione staccata del tribunale competente, in appositi plichi, delle liste di votazione e delle schede non utilizzate, nonché dei registri delle tessere elettorali.
2. Successivamente procede alle operazioni di scrutinio ed alla redazione del verbale delle operazioni in duplice esemplare.
3. Un esemplare del verbale viene trasmesso all'ufficio centrale, l'altro esemplare viene depositato presso il comune cui appartiene la sezione. Unitamente al plico contenente il verbale, vengono inviate all'ufficio centrale il plico con le schede valide, quello con le schede non valide e quello con le schede bianche.
4. L'ufficio centrale, in pubblica adunanza, sulla base dei verbali di scrutinio delle sezioni interessate alla consultazione, verifica se il numero dei votanti sia superiore alla metà più uno degli elettori iscritti e proclama l'esito positivo o negativo del referendum indetto. Successivamente, nell'ipotesi di referendum valido, viene calcolata e verbalizzata la scelta favorevole o contraria dei votanti.
5. Il verbale dell'ufficio centrale è redatto in triplice copia. Una copia con i verbali delle sezioni e gli altri atti viene depositata presso la cancelleria del tribunale o della sezione staccata del tribunale, la seconda copia del verbale viene depositata presso la segreteria del comune che ha indetto il referendum e la terza copia del verbale viene trasmessa all'Assessorato regionale degli enti locali per la prosecuzione del procedimento di variazione.
6. Del risultato proclamato l'ufficio centrale invia attestazione ai sindaci dei comuni interessati, che ne danno pubblica informazione a mezzo di manifesto.
7. Le spese relative all'indizione e all'organizzazione della consultazione referendaria gravano sul comune che ha indetto la consultazione. Nelle ipotesi di più comuni interessati alla consultazione, le spese, anticipate dal comune che ha indetto la consultazione, sono ripartite proporzionalmente al numero degli elettori dei comuni interessati.
8. Per quanto non previsto trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina prevista per l'elezione congiunta del sindaco e del consiglio dei comuni con sistema proporzionale.