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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 marzo 2003

G.U.R.I. 5 marzo 2004, n. 54

Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere.

TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 8 giugno 2004)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121/2001 con la quale è stato approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, di attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Considerato che l'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo, prevede che, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, siano individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

Ritenuto di individuare procedure di monitoraggio idonee ad assicurare il governo dei dati e delle informazioni in possesso dei diversi soggetti, pubblici e privati, interessati alla realizzazione delle opere di cui alla citata legge 21 dicembre 2001, n. 443, in modo da garantirne una visione unitaria e strategica; (1)

Decreta:

(1)

Testo modificato con errata corrige pubblicata nella G.U.R.I. 8 aprile 2004, n. 83.

Art. 1

Attività oggetto di monitoraggio

1. Ai fini della attuazione delle procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono considerati rilevanti i dati e le informazioni attinenti:

a) alle aree territoriali impegnate dalla realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi, inseriti nel programma di cui all'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001 n. 443, come indicate negli elaborati progettuali;

b) alla tipologia dei lavori e alla qualificazione delle imprese esecutrici e di quelle comunque interessate al ciclo dei lavori;

c) alle procedure di affidamento delle opere al concessionario e/o al contraente generale e ai successivi affidamenti e subaffidamenti ad imprese terze;

d) agli assetti societari relativi al concessionario e al contraente generale nonchè ai terzi a qualunque titolo affidatari e subaffidatari, e alla evoluzione di tali assetti nel corso della realizzazione dell'opera;

e) alle rilevazioni effettuate presso i cantieri, in particolare, sulle imprese, sul personale e sui mezzi impiegati, anche in esito agli accessi dei Gruppi interforze di cui all'art. 5, comma 3;

f) ogni altro dato o informazione ritenuto rilevante dal Comitato di cui all'art. 3.

Art. 2

Rete di monitoraggio

1. I soggetti pubblici e privati di seguito indicati costituiscono, nel loro insieme, la rete di monitoraggio relativa alle opere di cui al presente decreto; essi informano la propria attività al principio di collaborazione reciproca, provvedendo, nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, allo scambio dei dati e delle informazioni rilevanti indicate nell'art. 1:

a) Ministero dell'interno;

b) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) Ministero dell'economia e delle finanze;

d) Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

e) Direzione nazionale antimafia, per l'esercizio delle funzioni di impulso e coordinamento di cui all'art. 371-bis del codice di procedura penale;

f) Forze di polizia;

g) regioni, province e comuni;

h) soggetto aggiudicatore se diverso da quelli indicati alle lettere b) e g);

i) concessionario e/o contraente generale;

l) uffici territoriali del Governo;

m) provveditorati alle opere pubbliche.

Art. 3

Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere

1. E' costituito presso il Ministero dell'interno un Comitato di coordinamento di cui fanno parte:

tre componenti in rappresentanza del Ministero dell'interno, di cui uno individuato nell'ambito della Direzione investigativa antimafia ed uno con funzioni di coordinatore del Comitato;

tre componenti designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuati nell'ambito del servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere;

tre componenti del Ministero dell'economia e delle finanze, individuati nell'ambito del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione, di cui uno facente parte della Segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

due componenti in rappresentanza della Direzione nazionale antimafia;

due componenti in rappresentanza dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. (1)

2. Alla nomina dei componenti si provvede con decreto del Ministro dell'interno sulla base delle designazioni effettuate.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a intervenire i prefetti delle province interessate alla realizzazione delle opere, i provveditori alle opere pubbliche, nonchè rappresentanti delle regioni e degli enti locali, anche ai fini dell'acquisizione di informazioni di carattere urbanistico relativamente alle aree territoriali di cui all'art. 1, comma 1, lettera a). Il Comitato può altresì procedere all'audizione del concessionario e del contraente generale.

(1)

Comma sostituito dall'art. 1 del D.M. Interno 8 giugno 2004.

Art. 4

Attività del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere

1. Il Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere svolge funzioni di impulso e di indirizzo dell'attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la rete di monitoraggio di cui all'art. 2. A tali fini:

a) promuove l'analisi integrata dei dati e delle informazioni di cui all'art. 1;

b) provvede al supporto dell'attività dei prefetti sul territorio, anche ai fini dell'attivazione dei poteri ispettivi o di accesso ad essi direttamente conferiti dalla normativa vigente, ovvero esercitabili attraverso il Gruppo interforze di cui all'art. 5, comma 3; (1)

c) procede all'esame congiunto delle segnalazioni relative ad anomalie riscontrate.

2. Il Comitato determina le regole del proprio funzionamento nel rispetto dei principi di efficienza e speditezza e delle disposizioni sul trattamento dei dati personali. Gli atti del Comitato sono custoditi in modo da garantirne la massima riservatezza.

3. Il Comitato si riunisce di norma trimestralmente, nonchè ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta per le finalità di cui al comma 1, lettera c). In tal caso, con la richiesta è inviata una sintetica relazione sulle risultanze documentali per le quali è richiesta la convocazione del Comitato.

4. Il Comitato riferisce semestralmente ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

(1)

Testo modificato con errata corrige pubblicata nella G.U.R.I. 8 aprile 2004, n. 83.

Art. 5

Attività della Direzione investigativa antimafia dei Gruppi Interforze presso gli uffici territoriali del Governo e del Servizio per l'Alta sorveglianza delle grandi opere

1. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero dell'interno sono, a livello centrale, attribuite alla Direzione investigativa antimafia la quale vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale.

2. Le attività di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture sono, a livello centrale, attribuite al Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere che agisce in raccordo con i provveditorati alle opere pubbliche.

3. A livello provinciale sono costituiti, presso gli uffici territoriali del Governo interessati territorialmente, Gruppi Interforze coordinati da un funzionario dello stesso Ufficio e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante dell'Ispettorato del lavoro, nonchè da un funzionario delle articolazioni periferiche della Direzione investigativa antimafia.

I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia, la quale nel caso di opere che interessano il territorio di più province assicura il raccordo dell'attività dei Gruppi istituiti presso gli uffici territoriali del Governo, nonchè con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia la Direzione investigativa antimafia predispone apposito sistema informatico per l'acquisizione e la gestione dei dati, interconnettendosi con gli uffici territoriali del Governo e con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere.

5. Le attività di monitoraggio dei Gruppi Interforze si avvalgono anche degli esiti degli accessi ispettivi sui cantieri per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonchè delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori.

6. Per gli aspetti relativi alle verifiche di efficienza e sicurezza nell'esecuzione dei lavori, nonchè per quelli di tutela ambientale, il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere procede, d'intesa con le amministrazioni competenti, a realizzare uno specifico sistema di interconnessione informatica dei dati, i quali verranno messi a disposizione del Comitato di cui all'art. 3.

Art. 6

Disposizioni finali

1. Il supporto tecnico-amministrativo all'attività del Comitato di cui all'art. 3 è assicurato nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno.

2. Con decreto del Ministro dell'interno è definito il contingente di personale destinato all'esercizio dei compiti di cui al comma 1.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione del presente decreto, anche per ciò che concerne il funzionamento della struttura di supporto, sono posti a carico dei fondi di cui all'art. 1, comma 7, lettera f) del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, con le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'art. 15, comma 5 del citato decreto legislativo.

Roma, 14 marzo 2003

Il Ministro dell'interno

PISANU

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

LUNARDI