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LEGGE 14 marzo 2003, n. 39

G.U.R.I. 14 marzo 2003, n. 61

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1º e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica"; al secondo periodo, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma";

al comma 2, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni";

al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta".