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LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 1

G.U.R.S. 25 gennaio 2003, n. 5

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2003 e norme tecniche per la gestione del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Esercizio provvisorio

1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2003, del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2003, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché secondo la prima e la seconda nota di variazioni, presentati all'Assemblea regionale siciliana.

Art. 2

Operazioni finanziarie

1. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2002, comprese le emissioni obbligazionarie di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 16, possono essere perfezionate anche per importi parziali entro il termine del 31 dicembre 2003.

2. Per l'acquisizione di servizi e prodotti finanziari da parte della Regione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, negli articoli 1 e 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, nell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 16 e nell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

Art. 3

Gestione spese correnti del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione

1. Le somme stanziate nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per spese correnti relative a lavori manutentori ed impegnate, sulla base di perizie esecutive, entro il 31 dicembre di ogni anno, possono essere utilizzate per far fronte a lavori previsti dalle suddette perizie e realizzati entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo.

Art. 4

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2003.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 gennaio 2003.

CUFFARO

Assessore regionale per il bilancio e le finanze

PAGANO