
LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2003, n. 1
G.U.R.S. 25 gennaio 2003, n. 5
Esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2003 e norme tecniche per la gestione del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
Esercizio provvisorio
1. E' autorizzato l'esercizio provvisorio, fino a quando non sarà approvato con legge e comunque non oltre il 28 febbraio 2003, del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2003, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge, nonché secondo la prima e la seconda nota di variazioni, presentati all'Assemblea regionale siciliana.
Operazioni finanziarie
1. Le operazioni finanziarie autorizzate per l'anno 2002, comprese le emissioni obbligazionarie di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 16, possono essere perfezionate anche per importi parziali entro il termine del 31 dicembre 2003.
2. Per l'acquisizione di servizi e prodotti finanziari da parte della Regione continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 15 febbraio 1999, n. 6, negli articoli 1 e 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, nell'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2000, n. 26, nell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2001, n. 16 e nell'articolo 3 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Gestione spese correnti del bilancio dell'Azienda foreste demaniali della Regione
1. Le somme stanziate nel bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per spese correnti relative a lavori manutentori ed impegnate, sulla base di perizie esecutive, entro il 31 dicembre di ogni anno, possono essere utilizzate per far fronte a lavori previsti dalle suddette perizie e realizzati entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dall'1 gennaio 2003.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 24 gennaio 2003.
CUFFARO
Assessore regionale per il bilancio e le finanze
PAGANO