
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3/2005.
LEGGE REGIONALE 31 dicembre 2003, n. 30
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA 12 gennaio 2004, n. 2
Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana in Campania.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 8/2004)
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3/2005.
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3/2005.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3/2005.
Controlli
1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali interessate sono tenuti a prelevare ogni anno, per ogni azienda di trasformazione, almeno un campione ogni dieci quintali di prodotto derivato da latte di bufala, per controlli morfologici, chimico-fisici e microbiologici, durante le fasi di produzione e commercializzazione, a tutela del consumatore e ad al fine di evitare la frode in commercio, come previsto dalla legge regionale n. 15/02, articolo 34.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3/2005.
Finanziamento
1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività per la tenuta dei libri genealogici ed i controlli funzionali del bestiame, con particolare riferimento al pagamento delle spettanze al personale delle associazioni regionali allevatori della Campania - ARAC - e delle associazioni provinciali allevatori - APA -, i contributi annuali di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 42 articoli 46 e 47, sono anticipati, per la quota relativa alle spese obbligatorie previste dalle norme e dai regolamenti vigenti, per i primi otto mesi di ogni anno ed erogati entro il 30 gennaio, senza acquisizione di garanzia fideiussoria.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono rendicontati entro e non oltre il 30 gennaio dell'anno successivo.
3. I contributi già previsti dalla legge regionale n. 15/02, articolo 34, comma 7, sono utilizzati per il quinquennio 2002-2006 al fine di potenziare la selezione genetica del bestiame attraverso i controlli funzionali e la tenuta dei libri genealogici e, altresì, di incentivare l'iscrizione al libro genealogico ed ai controlli funzionali stessi.
N.d.R.: La presente legge è stata ABROGATA dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3/2005.
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Campania.
31 dicembre 2003
BASSOLINO