Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

ASSESSORATO

DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI

E DELLE AUTONOMIE LOCALI

DECRETO 23 ottobre 2003

G.U.R.S. 24 dicembre 2003, n. 56

Istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.

L'ASSESSORE

PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI

E LE AUTONOMIE LOCALI

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;

Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che all'art. 16 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;

Considerato che esistono i presupposti per procedere all'istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui al citato art. 16 della legge regionale n. 10/2003, in attesa di successivo provvedimento assessoriale di determinazione delle modalità di tenuta del predetto registro;

Decreta:

Art. 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.

Art. 2

Al sopra istituito registro possono accedere le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1° dell'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003.

Art. 3

L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare avviene con decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.

Art. 4

Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro i termini di cui all'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003, saranno disciplinate le modalità di tenuta del registro, nonché l'iscrizione e la cancellazione dallo stesso.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 23 ottobre 2003.

D'AQUINO