
ASSESSORATO
DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
DECRETO 23 ottobre 2003
G.U.R.S. 24 dicembre 2003, n. 56
Istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare.
L'ASSESSORE
PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI
E LE AUTONOMIE LOCALI
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 6;
Vista la legge regionale 31 luglio 2003, n. 10, che all'art. 16 prevede l'istituzione, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare;
Considerato che esistono i presupposti per procedere all'istituzione del registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui al citato art. 16 della legge regionale n. 10/2003, in attesa di successivo provvedimento assessoriale di determinazione delle modalità di tenuta del predetto registro;
Decreta:
E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali - dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, il registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare di cui all'art. 16 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10.
Al sopra istituito registro possono accedere le associazioni che, oltre al rispetto dei requisiti statutari previsti dall'art. 3 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 per le associazioni di promozione sociale, assicurino il perseguimento delle finalità di cui al comma 1° dell'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003.
L'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare avviene con decreto del dirigente generale del dipartimento della famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali.
Con decreto dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, adottato entro i termini di cui all'art. 16 della citata legge regionale n. 10/2003, saranno disciplinate le modalità di tenuta del registro, nonché l'iscrizione e la cancellazione dallo stesso.