
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2003, n. 11
G.U.R.S. 14 agosto 2003, n. 36
Provvedimenti per il personale delle scuole materne regionali.
Testo con annotazioni alla data 29 dicembre 2003
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
1. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è sostituito dal seguente:
"6. Il personale di ruolo degli Istituti regionali d'arte non ancora cessato dal servizio e incluso nei contingenti annuali fissati ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2003 e dall'1 settembre 2005. Il personale di ruolo delle scuole materne regionali non ancora cessato dal servizio, beneficiario delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è collocato a riposo a decorrere dall'1 settembre 2004 e dall'1 settembre 2005.". (1)
Articolo superato per effetto dell'abrogazione dell'art. 39, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8, della L.R. 10/2000, operata dall'art. 20, comma 4, della L.R. 21/2003.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 agosto 2003.
CUFFARO
GRANATA
Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione