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ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 8 agosto 2003

G.U.R.S. 5 settembre 2003, n. 39

Individuazione dell'intero territorio regionale comunità amministrativa di riferimento nella classificazione delle varietà di uve da vino.

L'ASSESSORE

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, modificato con D.P.R. 24 marzo 1981, n. 218 "Esercizio nella Regione Siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste";

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e, in particolare, l'art. 19, che prevede che gli Stati membri compilino una classificazione delle varietà di viti per la produzione di uve da vino;

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che all'art. 20 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine alla classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino;

Visto lo schema di accordo del 25 luglio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di viti;

Considerato che il suddetto accordo prevede al punto 2 che la classificazione delle varietà di viti per uva da vino venga effettuata dalle Regioni e Province autonome per unità amministrativa o per zona di produzione;

Considerato che il precitato accordo prevede che la precedente classificazione delle varietà in autorizzate e raccomandate viene sostituita con quella di "varietà idonee alla coltivazione";

Considerato che ai sensi della precedente normativa l'unità amministrativa di riferimento si identificava con il territorio della provincia;

Considerato che in base al predetto accordo rientra nelle competenze delle regioni l'identificazione dell'unità amministrativa di riferimento;

Ritenuto opportuno di dovere modificare l'ambito territoriale dell'unità amministrativa di riferimento, tenuto anche conto delle potenzialità e delle caratteristiche pedoclimatiche che contraddistinguono il territorio regionale;

Per quanto specificato in premessa;

Decreta:

Art. 1

Nella classificazione delle varietà di uve da vino viene individuato come unità amministrativa di riferimento l'intero territorio regionale.

Art. 2

Le varietà di vite per uva da vino già classificate come raccomandate o autorizzate, o provvisoriamente autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 11 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, sul territorio di almeno una provincia siciliana, vengono assegnate alla categoria delle varietà "idonee alla coltivazione", ad eccezione delle varietà che figurano nell'allegato del presente decreto, per le quali vengono individuate zone di produzione più ristrette nell'ambito del territorio regionale.

Palermo, 8 agosto 2003.

CASTIGLIONE

Allegato

ELENCO DELLE VARIETA' "IDONEE" IN ZONE DI PRODUZIONE RISTRETTE

Zibibbo B. - Esclusivamente nella provincia di Trapani.

Malvasia delle Lipari B. - Esclusivamente nella provincia di Messina.

Corinto N. - Esclusivamente nella provincia di Messina.