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LEGGE 1° agosto 2003, n. 213

G.U.R.I. 11 agosto 2003, n. 185

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SIRCHIA, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2003, n. 159

All'art. 1:

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modificazioni";

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".