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N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2003, n. 397

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 37 G.U.R.I. 9 marzo 2004, n. 57

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di debito pubblico. (Testo C).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 1999, n. 50, ed in particolare l'allegato n. 3;

Visto l'articolo 23, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

TITOLO I

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

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Art. 1

(L) Oggetto

1.

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Art. 2

(L-R) Definizioni

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) strumenti finanziari: gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

b) Ministero: il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) Tesoro: Dipartimento del tesoro;

d) Ministro: il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) Capo del debito pubblico: Dirigente generale, capo della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro;

f) Direzione: Dipartimento del tesoro - Direzione II;

g) debito pubblico interno: strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine emessi in euro;

h) debito pubblico estero: titoli emessi in valuta e quelli emessi secondo le medesime modalità procedurali;

i) Fondo: conto detenuto presso la Banca d'Italia e denominato

«Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»;

l) Conto: «disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria»;

m) titoli di Stato: tutte le forme di indebitamento dello Stato, a breve, medio e lungo termine, nonchè i prestiti della Ferrovie dello Stato S.p.a. riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

n) titoli: documenti, certificati o scritture, anche nelle forme di iscrizioni contabili rappresentativi di diritti su strumenti finanziari;

o) prodotti finanziari: obbligazioni e titoli non negoziabili;

p) intermediari: i soggetti che sono intestatari di conti presso la società di gestione accentrata e tramite i quali possono esercitarsi i diritti patrimoniali ed effettuarsi le operazioni di trasferimento, di vincolo o svincolo sugli strumenti medesimi oggetto di gestione accentrata;

q) ridenominazione: rideterminazione in euro dei valori degli strumenti finanziari espressi in un'unità monetaria nazionale;

r) società di gestione accentrata: le società di gestione aventi sede legale in Italia ovvero nell'Unione europea che svolgono in via prevalente o esclusiva servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari;

s) società di gestione MTS: società per il mercato dei titoli di Stato -- M.T.S. - S.p.a.;

t) capitale sociale: l'ammontare del capitale sociale della società di gestione accentrata interamente versato ed esistente;

u) sistemi: i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari;

v) separazione cedolare: l'operazione di separazione della componente cedolare dal valore di rimborso del titolo;

z) mantello: il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;

aa) ricostituzione del titolo: l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli;

bb) valute aderenti: valute degli Stati aderenti all'Unione economica e monetaria. (L-R).

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Art. 3

(L) Emissione

1.

2.

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Art. 4

(L) Strumenti finanziari

1.

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Art. 5

(L) Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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Art. 6

(L) Denominazione del debito pubblico interno

1.

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Art. 7

(L) Unità di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati

1.

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Art. 8

(L) Pagamenti di debito pubblico

1.

2.

3.

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Capo I

Gestione

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Sezione I

Disposizioni generali

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Art. 9

(R) Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante

1. Il Tesoro può ridenominare i prestiti internazionali, emessi a norma del diritto italiano, denominati nelle valute che aderiscono all'Unione economica e monetaria, qualora gli Stati emittenti abbiano ridenominato in euro il loro debito pubblico. (R).

2. I prestiti internazionali di cui al comma 1 sono ridenominati con le medesime regole indicate per i titoli in lire di cui all'art. 53, sulla base del taglio minimo indicato nei rispettivi prospetti di emissione. (R).

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Art. 10

(L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati

1.

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Art. 11

(L) Sistema di gestione accentrata

1.

2.

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Art. 12

(L) Attribuzioni della società di gestione e dell'intermediario

1.

2.

3.

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Art. 13

(L) Compiti dell'intermediario

1.

2.

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Art. 14

(L) Diritti del titolare del conto

1.

2.

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Art. 15

(L) Costituzione di vincoli

1.

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Art. 16

(L) Responsabilità dell'intermediario

1.

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Art. 17

(L) Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato

1.

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Art. 18

(L) Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato

1.

2.

3.

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Art. 19

(L) Conservazione dei documenti

1.

2.

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Art. 20

(L) Pagamento di valori

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Sezione II

Prescrizione

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Art. 21

(L) Prescrizione degli interessi e del capitale

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 22

(L) Interruzione della prescrizione

1.

2.

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Art. 23

(L) Termini di prescrizione

1.

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Sezione III

Gestione accentrata

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Art. 24

(R) Individuazione delle società di gestione accentrata

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato viene individuata tra quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 80, comma 9, del decreto legislativo n. 58/1998 oppure tra quelle che svolgono, in via prevalente o esclusiva, servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, purchè siano assoggettabili alla normativa sulla vigilanza prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo medesimo. (R).

2. Le società di gestione accentrata che intendono svolgere l'attività di gestione accentrata dei titoli di Stato e che rispondono ai criteri di cui al comma 3 e ai requisiti previsti dall'articolo 80, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 58/1998, inoltrano domanda al Ministero. (R).

3. Il Ministero individua la società di gestione accentrata dei titoli di Stato sulla base dei seguenti criteri, che dovranno risultare dallo statuto, dal regolamento dei servizi o da idonea documentazione:

a) grado di patrimonializzazione, che comprenda un capitale sociale non inferiore a quindici milioni d'euro;

b) struttura organizzativa, con particolare riferimento alle condizioni e modalità di svolgimento delle attività di gestione accentrata, alla qualità e tipologia dei servizi offerti ed al grado di trasparenza dei sistemi;

c) operatività con altre società di gestione accentrata;

d) svolgimento di attività connesse e strumentali;

e) eventuali costi del servizio per l'emittente e oneri per i partecipanti al sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998;

f) intermediari ammessi al sistema;

g) impegno ad osservare, nelle ipotesi di cui all'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo di cui alla lettera e), le disposizioni previste dallo stesso articolo e dai successivi articoli 86, 87 e 88. (R).

4. Il Ministero comunica l'esito del procedimento attivato con la domanda di cui al comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento di tale domanda. Il predetto termine è sospeso ove il Ministero richieda ulteriori informazioni, e, dalla data di ricezione delle stesse, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R).

5. Successivamente all'individuazione della società di gestione accentrata dei titoli di Stato, il Ministero può valutare nuove domande per l'affidamento dell'attività di gestione accentrata. (R).

6. Il Ministero può affidare a più società la gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 25

(R) Soggetti ammessi ai sistemi

1. Il Ministero è ammesso ai sistemi e può aprire, presso le società di gestione accentrata dei titoli di Stato, anche conti di proprietà. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 26

(R) Rapporti tra il Tesoro e società di gestione accentrata

1. Il rapporto tra il Ministero e la gestione accentrata dei titoli di Stato è regolato da una convenzione che in ogni caso deve prevedere:

a) le modalità di verifica dei saldi dei conti di cui all'articolo 27;

b) la durata e le modalità di rinnovo;

c) le cause, le modalità e i termini di recesso;

d) le modalità di svolgimento degli adempimenti di cui al comma 2;

e) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative alle movimentazioni giornaliere delle consistenze dei titoli di Stato accentrati;

f) le modalità e i termini di invio, anche alla Banca d'Italia, delle informazioni relative ai pagamenti da effettuare per i valori in scadenza;

g) le modalità e i termini di informazione al pubblico dei valori nominali dei titoli di Stato oggetto di separazione cedolare;

h) le modalità per la cancellazione dei titoli oggetto di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo e i termini di informazione al pubblico delle suddette operazioni. (R).

2. A decorrere dal termine previsto dall'articolo 24, comma 4, gli adempimenti svolti dalla Banca d'Italia come gestore accentrato dei titoli di Stato sono eseguiti dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).

3. La Banca d'Italia continua a svolgere il servizio di tesoreria relativo ai titoli di Stato in base alla normativa vigente. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 27

(R) Quadratura dei conti

1. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato, al termine delle elaborazioni di tutte le operazioni effettuate in ciascuna giornata contabile, per ciascun titolo di Stato immesso nel sistema, verifica che la somma dei saldi dei conti degli intermediari, di proprietà e di terzi, e dell'eventuale conto per la gestione degli strumenti finanziari di proprietà della società di gestione medesima, coincida con il capitale dematerializzato in circolazione di ciascuna emissione, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato. (R).

2. La società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia, periodicamente, le movimentazioni effettuate e i saldi giornalieri di ciascuna emissione al Tesoro e alla Banca d'Italia, che effettuano la verifica di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), per le emissioni completamente dematerializzate. Le eventuali differenze riscontrate sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).

3. La Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria ad essa affidato e fermo restando l'ammontare del compenso corrisposto dal Tesoro per tale servizio in applicazione della convenzione del 17 gennaio 1992, provvede al tempestivo pagamento dei valori in scadenza, previa verifica delle informazioni inviate dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato ai sensi dell'articolo 26. La Banca d'Italia informa il Tesoro delle eventuali differenze riscontrate. Rimane confermato l'obbligo della rendicontazione dei pagamenti ai sensi della normativa sulla contabilità di Stato. (R).

4. La quadratura di cui al comma 1, relativa ai titoli di Stato oggetto delle operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione ai sensi degli articoli 40, 41 e 42, viene effettuata dalla società di gestione accentrata dei titoli di Stato esclusivamente nei confronti degli intermediari. (R).

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Capo II

Mercato secondario dei titoli di Stato

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Sezione I

Ammissione a quotazione dei titoli di Stato

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 28

(R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali

1. Sono ammesse alla quotazione ufficiale tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di società per azioni quotate. (R).

2. La quotazione dei titoli è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione anche via fax, del decreto medesimo. (R).

3. La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa. (R).

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Art. 29

(R) Informazione al pubblico

1. Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non, derivanti dal possesso dei titoli, sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Tesoro. (R).

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Art. 30

(R) Cancellazione dal listino

La cancellazione dal listino dei titoli può essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilità della quotazione di borsa. (R).

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Sezione II

Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 31

(R) Regolamento del mercato

1. L'organizzazione e la gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato italiani ed esteri sono disciplinati da regolamenti deliberati dall'assemblea ordinaria delle rispettive società di gestione; i regolamenti possono attribuire al Consiglio di amministrazione il potere di dettare disposizioni d'attuazione. I regolamenti disciplinano in ogni caso:

a) le condizioni e le modalità di ammissione degli operatori alle negoziazioni, con riferimento anche all'adeguatezza patrimoniale e ai livelli di operatività;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negoziazioni anche con riferimento alle modalità tecniche ed al numero minimo di partecipanti e gli eventuali obblighi degli operatori, nonchè le misure adottabili nei confronti degli operatori inadempienti;

c) le caratteristiche organizzative, i livelli di patrimonializzazione e di operatività degli operatori principali;

d) gli obblighi degli operatori principali, che devono formulare in via continuativa offerte di acquisto e di vendita di titoli, differenziati per caratteristiche, mantenere condizioni competitive di prezzo e svolgere scambi significativi;

e) i titoli e i contratti ammessi, nonchè i criteri per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili, che non potranno essere comunque inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 61, comma 10, del decreto legislativo n. 58/1998;

f) le condizioni e le modalità per la sospensione e l'esclusione dei soggetti e dei titoli ammessi alle negoziazioni;

g) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei prezzi, nonchè l'elaborazione e la diffusione in forma aggregata di prezzi e quantità negoziate. (R).

2. I regolamenti di cui al comma 1, e le eventuali successive modificazioni ai medesimi sono approvate, entro 90 giorni, dal Ministro, sentita la Banca d'Italia e la CONSOB, verificandone la conformità al presente capo e alla disciplina comunitaria nonchè l'idoneità ad assicurare l'efficienza complessiva del mercato, un'adeguata e corretta informativa e l'ordinato svolgimento degli scambi. (R).

3. Per la pubblicità dei regolamenti vengono osservate le disposizioni emanate dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 32

(R) Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato

1. Entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza della società di gestione, il Tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, autorizza l'esercizio dei mercati quando:

a) la società di gestione dimostra di possedere i requisiti previsti dall'articolo 61, commi 2, 3, 4, e 5, del decreto legislativo n. 58/1998;

b) il regolamento è stato approvato ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del presente testo unico. (R).

2. Ove il Tesoro richieda informazioni complementari alla società di gestione del mercato, i termini di cui al comma 1 sono interrotti e, dalla data di ricezione di tali informazioni, decorre un nuovo termine di 30 giorni. (R).

3. Il difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia. (R).

4. Le comunicazioni di cui all'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998 sono effettuate anche al Tesoro e alla Banca d'Italia. Si applica l'articolo 61, comma 7, del decreto legislativo n. 58/1998; in caso di inosservanza si applica l'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo medesimo. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro il termine previsto dall'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).

5. La CONSOB iscrive i mercati autorizzati nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998, curando l'adempimento delle disposizioni comunitarie in materia. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 33

(R) Specialisti in titoli di Stato

1. Per ciascun mercato all'ingrosso dei titoli di Stato, il Tesoro, in relazione alle esigenze connesse alla gestione del debito pubblico, iscrive, in un apposito elenco denominato «elenco degli specialisti in titoli di Stato» (gli «specialisti»), gli operatori principali di cui all'articolo 31, comma 1, lettera d), che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti indicati al comma seguente. (R).

2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, è subordinata alle seguenti condizioni:

a) possesso di un patrimonio netto di vigilanza pari ad almeno Euro 38.374.267,43;

b) svolgimento di un'attività nei diversi comparti del mercato secondario coerente con gli obiettivi di gestione del debito pubblico, con particolare riguardo alla continuità dell'attività svolta, al numero e alla tipologia dei titoli trattati, nonchè alle quantità scambiate;

c) possesso di una struttura organizzativa idonea, in particolare, ad assicurare il collocamento dei titoli di Stato presso gli investitori finali;

d) aggiudicazione, su base annua, anche a livello di gruppo, di una quota pari ad almeno il 3 per cento del totale dei titoli emessi nelle aste sul mercato primario dei titoli di Stato. La suddetta quota verrà calcolata tenendo conto delle differenti caratteristiche finanziarie dei medesimi titoli. (R).

3. Si considerano appartenenti al gruppo del soggetto che ha richiesto l'iscrizione di cui al comma 1 coloro che:

a) controllano il predetto soggetto, ovvero ne siano controllati;

b) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che ha richiesto l'scrizione.

2. Ai fini dell'individuazione del rapporto di controllo si applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (R).

4. Gli operatori principali che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2 nei dodici mesi successivi alla data di presentazione della domanda. La verifica dei requisiti viene effettuata dal Tesoro. (R).

5. Il Tesoro sottopone a verifica ogni 2 anni l'elenco degli «specialisti» di cui al comma 1. Prima della scadenza del termine per la verifica dell'elenco degli «specialisti», l'esclusione di uno di essi può avvenire qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2 ovvero per gravi motivi, nel caso di comportamenti che contrastino con l'efficienza complessiva del mercato o con l'ordinato svolgimento delle negoziazioni. Gli operatori esclusi dall'elenco non possono presentare domanda d'iscrizione prima che sia trascorso un anno dalla data dell'esclusione. (R).

6. Gli operatori di cui ai commi 1 e 4, trasmettono, su richiesta, al Tesoro e alla Banca d'Italia dati e notizie sull'attività svolta. La società di gestione fornisce periodicamente e anche su richiesta al Tesoro, dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dai partecipanti al mercato. Il Tesoro può richiedere alla Banca d'Italia ulteriori dati sull'attività realizzata dagli operatori di cui ai commi 1 e 4. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 34

(R) Società di gestione

1. La società di gestione:

a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi ad essa dovuti;

b) adotta tutti gli atti necessari per il buon funzionamento del mercato e verifica il rispetto del regolamento;

c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione dei titoli, dei contratti e degli operatori dalle negoziazioni;

d) comunica al Tesoro, alla Banca d'Italia e alla CONSOB le violazioni del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte;

e) provvede alla gestione e alla diffusione delle informazioni e dei documenti indicati nei regolamenti previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 58/1998. (R).

2. La società di gestione provvede agli altri compiti ad essa eventualmente affidati dalla CONSOB. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 35

(R) Vigilanza sui mercati

1. La Banca d'Italia vigila sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato avendo riguardo all'efficienza complessiva del mercato e all'ordinato svolgimento delle negoziazioni. La società di gestione fornisce alla Banca d'Italia dati e notizie relative ai contratti conclusi e all'attività svolta dagli operatori sul mercato. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate. (R).

2. La Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti, nonchè effettuare ispezioni presso le medesime società e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. (R).

3. In caso di necessità ed urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di gestione. (R).

4. La Banca d'Italia, per il perseguimento delle finalità indicate nel comma 1, può richiedere ai partecipanti al mercato dati e notizie sull'attività svolta. (R).

5. La Banca d'Italia informa tempestivamente il Tesoro delle irregolarità riscontrate nello svolgimento della sua attività di vigilanza, con particolare riguardo all'operatività degli operatori di cui all'articolo 33, commi 1 e 4. (R),

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 36

(R) Informativa alla CONSOB

1. La CONSOB accerta che sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato sia assicurata un'adeguata e corretta informativa ai partecipanti ed agli investitori. (R).

2. La CONSOB può chiedere alle società di gestione la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti necessari allo svolgimento della attività di cui al comma 1. La CONSOB informa tempestivamente il Tesoro e la Banca d'Italia dell'attività di vigilanza svolta e delle irregolarità riscontrate. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 37

(R) Vigilanza sulle società di gestione

1. Le società di gestione sono soggette alla vigilanza della Banca d'Italia che a tal fine si avvale dei poteri previsti dall'articolo 35, comma 2. (R).

2. Il Tesoro sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione non contrastino con i requisiti previsti dall'articolo 61 del decreto legislativo n. 58/1998. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica. (R).

3. La Banca d'Italia vigila affinchè la regolamentazione del mercato sia idonea ad assicurare l'effettivo conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 35, comma 1, e che sia conforme a quanto stabilito dal regolamento emanato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. (R).

4. Il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia sentita la CONSOB, può richiedere alla società di gestione modifiche della regolamentazione del mercato stesso idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate nell'attività di vigilanza di cui al comma 3. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 38

(R) Compensazione e liquidazione

1. Ciascun soggetto ammesso alle negoziazioni deve aderire, direttamente o attraverso un soggetto a ciò abilitato, ai sistemi che consentano la compensazione, liquidazione ed esecuzione delle operazioni su strumenti finanziari. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 39

(R) Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle società di gestione

1. ln caso di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero nell'amministrazione delle società di gestione e comunque in ogni caso in cui lo richieda il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 31, comma 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, dispone lo scioglimento degli organi amministrativi e di controllo delle società di gestione. I poteri dei disciolti organi amministrativi sono attribuiti a un commissario nominato con il medesimo provvedimento, che li esercita, sulla base delle direttive e sotto il controllo della Banca d'Italia, sino alla ricostituzione degli organi. Per quanto non previsto dal presente comma si applicano gli articoli 70, commi 2, 3, 4, 5 e 6, 72, ad eccezione dei commi 2 e 8, e 75 del decreto legislativo n. 385/1993. (R).

2. Nel caso in cui le irregolarità di cui al comma 1 siano di eccezionale gravità il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può revocare l'autorizzazione prevista dall'articolo 32. (R).

3. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione gli amministratori o il commissario convocano l'assemblea per modificare l'oggetto sociale o per assumere altre iniziative conseguenti al provvedimento stesso ovvero per deliberare la liquidazione volontaria della società. Qualora non si provveda alla convocazione entro detto termine ovvero l'assemblea non deliberi entro tre mesi dalla data della comunicazione del provvedimento di revoca, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, può disporre lo scioglimento delle società di gestione nominando i liquidatori. Si applicano le disposizioni sulla liquidazione delle società per azioni, ad eccezione di quelle concernenti la revoca dei liquidatori. (R).

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, promuove gli accordi necessari ad assicurare la continuità delle negoziazioni. A tal fine può disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mercato ad altra società, previo consenso di quest'ultima. Il trasferimento definitivo della gestione del mercato può avvenire anche in deroga alle norme del Titolo II, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. (R).

5. I provvedimenti previsti dai commi 1 e 2 sono adottati dal Tesoro, su proposta della CONSOB sentita la Banca d'Italia, per quanto previsto dall'articolo 36. (R).

6. Le iniziative per la dichiarazione di fallimento o per l'ammissione alle procedure di concordato preventivo o amministrazione controllata e i relativi provvedimenti del tribunale sono comunicati entro tre giorni alla Banca d'Italia dal cancelliere. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Sezione III

Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli Stato

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 40

(R) Oggetto delle operazioni di separazione cedolare

1. Le operazioni di separazione cedolare di cui al presente testo unico possono avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).

2. L'operazione di ricostituzione di cui alla presente Sezione può avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di separazione cedolare. (R).

3. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. (R).

4. Con decreto del Tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali può essere effettuata l'operazione di separazione cedolare, e per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione è effettuabile nonchè l'ammontare complessivo massimo dei titoli che può formarne oggetto. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 41

(R) Modalità delle operazioni

1. Le operazioni di separazione cedolare e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).

2. Ciascuna operazione di separazione cedolare e di ricostituzione è ammessa per un importo pari o multiplo di 1.000 euro. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 42

(R) Caratteristiche dei titoli

1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni di cui all'articolo 40 rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato. (R).

2. Le componenti cedolari separate dal mantello che hanno la medesima scadenza sono tra loro fungibili. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 43

(R) Lotti minimi di negoziazione

1. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di separazione cedolare i lotti minimi di negoziazione sui mercati regolamentati all'ingrosso non potranno essere inferiori a 2,5 milioni di euro per i mantelli e a 100.000 euro per le componenti cedolari separate dal mantello. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Capo III

Fondo di ammortamento

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Sezione I

Norme sostanziali

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 44

(L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato

1.

2.

3.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 45

(L) Conferimenti al Fondo

1.

2.

3.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 46

(L) Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato

1.

2.

3.

4.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 47

(L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Sezione II

Norme procedurali

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 48

(R) Utilizzi del Fondo

1. L'utilizzo delle somme disponibili sul «Fondo» viene disposto con l'emissione di atti e provvedimenti del Direttore generale del Tesoro o, per delega, del Capo del debito pubblico per le seguenti finalità:

a) acquisto di titoli di Stato in circolazione;

b) rimborso di titoli di Stato in scadenza;

c) acquisto di partecipazioni azionarie detenute da società delle quali il Ministero sia unico azionista, ai fini della loro dismissione. (R).

2. Le operazioni di acquisto di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

a) tramite incarico, conferito dal Direttore generale del Tesoro, o, per delega, dal Capo del debito pubblico, alla Banca d'Italia o ad altri intermediari, individuati, per i titoli emessi sul mercato interno, tra gli specialisti in titoli di Stato di cui all'articolo 33, con l'indicazione del prezzo massimo accoglibile;

b) tramite asta competitiva riservata agli operatori specialisti in titoli di Stato di cui alla lettera a), che intervengono per conto proprio e della clientela. (R).

3. Con le disponibilità del Fondo è sostenuto il costo delle operazioni di acquisto di cui al comma precedente. Il suddetto costo comprende il valore del titolo, le eventuali spese ed oneri accessori all'acquisto e gli eventuali dietimi di interessi maturati sulla cedola in corso di godimento. (R).

4. Con specifici accordi sono disciplinati i rapporti conseguenti fra il Ministero, la Banca d'Italia e, eventualmente, gli intermediari incaricati. (R).

5. Nel caso previsto al comma 1, lettere a) e b), il Direttore generale del Tesoro o, per delega, il Capo del debito pubblico comunica, di volta in volta, alla Banca d'Italia l'ammontare e la specie dei titoli di Stato che intende rimborsare o acquistare con l'utilizzo del Fondo e autorizza la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo medesimo la somma corrispondente all'ammontare dei costi delle relative operazioni. (R).

6. Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), si autorizza, di volta in volta, la Banca d'Italia a prelevare dal Fondo e ad effettuare i versamenti delle somme corrispondenti all'ammontare dei costi delle relative operazioni. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 49

(R) Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati

1. Nel caso in cui i titoli acquistati appartengano ad emissioni sul mercato interno, la Banca d'Italia provvede a dare comunicazione alla Monte Titoli S.pa. per l'estinzione dei titoli stessi mediante apposita scritturazione nei conti accentrati e comunica alla Direzione gli addebiti effettuati, distinti per ciascun prestito in valori nominali, interessi ed eventuali costi. (R).

2. Nel caso in cui i titoli acquistati siano prestiti emessi sui mercati internazionali, la Banca d'Italia o gli intermediari incaricati procedono tempestivamente a comunicare alla Direzione l'ammontare e le eventuali serie dei titoli. In presenza di certificato globale rappresentativo del prestito, la Direzione provvede al rilascio di un nuovo certificato globale, previa ricezione del vecchio, debitamente annullato. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 50

(R) Contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari

1. L'incarico previsto dall'articolo 48, comma 2, lettera a), deve specificare:

a) le specie dei titoli oggetto dell'operazione e l'importo complessivo che può essere riacquistato;

b) il periodo di tempo durante il quale possono essere effettuate le operazioni di acquisto;

c) il termine di regolamento delle operazioni;

d) il prezzo massimo accoglibile per ciascun titolo;

e) il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia o agli altri intermediari per il servizio prestato. (R).

2. In ogni caso, il Ministero si riserva di rivedere il prezzo massimo di cui al punto d), ove le condizioni di mercato mutassero sensibilmente nel corso del periodo delle operazioni di acquisto. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 51

(R) Modalità d'asta

1. L'asta competitiva di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), riservata agli operatori specialisti, è gestita dalla Banca d'Italia. Le operazioni d'asta sono effettuate alla presenza di un funzionario del Ministero con funzioni di ufficiale rogante, il quale provvede a redigere apposito verbale, dal quale risultano i prezzi di aggiudicazione. (R).

2. Il Tesoro comunica la data e le modalità dell'asta, nonchè la specie dei titoli che possono essere acquistati. (R).

3. Sono escluse le offerte che presentino condizioni di prezzo ritenute non convenienti. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 52

(R) Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta

1. Una volta completate le operazioni di acquisto, sono accertati, con apposito decreto, la specie e gli importi dei titoli di Stato effettivamente ritirati dal mercato, con riferimento anche alle relative cedole. (R).

2. I titoli di Stato ritirati dal mercato, con le modalità indicate nei precedenti articoli, sono comunicati alla Direzione che provvede:

a) a ridurre la consistenza del debito per l'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli medesimi;

b) ad apportare le conseguenti modifiche ai capitoli di bilancio corrispondenti, sia per quel che concerne la previsione di spesa per interessi che per il relativo rimborso a scadenza. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Capo I

Disciplina transitoria della ridenominazione

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 53

(R) Modalità di ridenominazione

1. La ridenominazione in euro dei titoli emessi anteriormente al l° gennaio 1999, avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito. (R).

2. Ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo dei titoli emessi sul mercato interno si intende l'importo minimo sottoscrivibile in asta. (R).

3. Per i titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti dtimposta o per il ripiano di posizioni debitorie il taglio minimo è quello previsto dal relativo decreto di emissione. (R).

4. Il taglio minimo del prestito obbligazionario ex Ferrovie dello Stato S.pa. di ammontare pari a 1.500 miliardi di lire (euro 774.685,35) (codice titolo 26808) è da intendersi pari a cinque milioni (euro 2.582,28). (R).

5. La ridenominazione dei titoli risultanti dalle operazioni «separazione cedolare» di cui all'articolo 40 avviene con le modalità di cui al comma 1. I tagli minimi degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale (mantelli) sono rispettivamente pari a lire 1.250.000 (euro 645,57) e lire 5.000.000 (euro 2.582,28). (R).

6. I titoli ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari del valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 54

(R) Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati

1. Fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti connessi al servizio finanziario sui prestiti ridenominati in euro da regolare in contanti, sono effettuati al controvalore in lire dell'importo calcolato in euro. (R).

2. Per effetto della ridenominazione di cui al presente testo unico, gli importi in lire riportati sul mantello e le cedole dei titoli di Stato circolanti in forma cartacea si intendono in euro a decorrere dal 1° gennaio 1999. (R).

3. Il pagamento degli interessi sui titoli di Stato ridenominati in euro viene effettuato applicando il tasso di interesse, fisso o variabile, di ciascun prestito al valore nominale unitario in euro di ciascun prestito ridenominato e moltiplicando il risultato ottenuto, comprensivo di tutte le cifre decimali significative, per il numero di volte in cui detto valore nominale unitario è contenuto nel valore nominale complessivo in euro del prestito medesimo. (R).

4. I tassi cedolari dei titoli ridenominati espressi in termini percentuali devono utilizzare un numero di cifre decimali non inferiore a sei. Il relativo calcolo degli interessi è effettuato applicando detti tassi cedolari al valore unitario in euro (0,01) di cui all'articolo 53, comma 6. Il risultato che ne consegue, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il valore nominale dei titoli oggetto del pagamento, a sua volta moltiplicato per cento. (R).

5. Gli intermediari assicurano alla clientela la possibilità di vendere o acquistare quantitativi di titoli ridenominati in euro, necessari a conseguire l'importo minimo di negoziazione dei titoli di Stato, o multipli dello stesso, fissato dalle società di gestione dei mercati, senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle normali commissioni di negoziazione. Il prezzo di acquisto o di vendita praticato per tali operazioni è quello registrato sui mercati regolamentati nel giorno di negoziazione. Quando in tale giorno non si registri alcun prezzo per il titolo oggetto della negoziazione di cui al presente comma, si fa riferimento all'ultima quotazione ufficiale disponibile. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Capo II

Disciplina transitoria dei titoli dematerializzati

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 55

(L) Gestione

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Capo III

Disciplina transitoria dei titoli non ancora dematerializzati

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 56

(R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti

1. E' disposto il rimborso anticipato, in data 1° dicembre 1998, al prezzo ufficiale registrato sul mercato telematico delle obbligazioni (M.O.T.) del 26 novembre 1998 e comunicato dalla Banca d'Italia, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a lire cinque milioni (euro 2.582,28) di capitale nominale. (R).

2. Con le modalità di cui al comma 1, si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) comprese nei titoli nominativi comunque intestati e vincolati di importo superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28). In tal caso l'intermediario provvede ad iscrivere il relativo ammontare nominale, originariamente pari a lire cinque milioni (euro 2.582,28) o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la società di gestione e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli. (R).

3. I titoli nominativi di cui al comma 1, non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le procedure indicate all'articolo 58. (R).

4. I titoli da emettere in applicazione di norme vigenti per il rimborso dei crediti d'imposta sono assoggettati alla disciplina del presente testo unico. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 57

(L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)

1. Il rimborso del capitale dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) non sottoposti a vincolo cauzionale, si esegue su domanda a firma autenticata del titolare o del suo avente causa e su deposito dei titoli stessi. Si prescinde dall'autenticazione della firma sulla domanda, quando il titolare o i suoi aventi causa dichiarino di voler intervenire personalmente alla riscossione del capitale. (R).

2.

3.

4. Il capitale dei titoli nominativi e di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, se di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28), è rimborsato previa presentazione della documentazione di cui al comma 3 e, in base all'articolo 56, su presentazione di apposita dichiarazione di un intermediario finanziario attestante l'apertura di un conto di deposito intestato e vincolato di importo pari ai titoli esibiti. (R).

5.

6.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 58

(L) Liberazione dei vincoli

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 59

(L) Cancellazione del vincolo di usufrutto

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 60

(L) Prova del diritto a succedere

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 61

(L) Documenti integrativi

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 62

(L) Successione aperta all'estero

1.

2.

3.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 63

(L) Provvedimento giudiziale

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 64

(L) Successione di eredi del titolare

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 65

(L) Legato di specie

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 66

(L-R) Successione dell'avente causa

1. Se il capitale da rimborsare è di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonchè nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 67

(L) Riscossione di capitali con reimpiego

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 68

(L) Titoli al portatore

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 69

(L) Opposizione su iscrizioni nominative

1.

2.

3.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 70

(L) Perdita di titoli nominativi

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 71

(L) Esecuzione sui titoli nominativi

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 72

(L) Pignoramento e sequestro di titoli

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 73

(L) Comunicazione al giudice penale

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 74

(L) Schede per opposizioni

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 75

(L) Rifiuto di eseguire operazioni

1.

2.

3.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 76

(L) Revoca tacita del mandato

1.

2.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 77

(L) Pubblicazioni

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 78

(L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli

1.

2.

3.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Capo IV

Disciplina transitoria della prescrizione

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 79

(L) Decorrenza dei termini di prescrizione

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 80

(R) Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati

1. Gli intermediari di cui all'articolo 12 continuano a ritirare i titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti e secondo quanto previsto dall'articolo 13, che vengono presentati presso i loro sportelli dai possessori, ai fini della dematerializzazione. Gli intermediari stessi provvedono:

a) alla trasformazione dei titoli stessi in iscrizioni contabili, inoltrandone le distinte di presentazione alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato per l'immissione nella gestione accentrata;

b) all'invio dei titoli medesimi, unitamente alle distinte, alla Banca d'Italia, che previo accertamento della legittimità, procederà ad annullarli e ad inviarli al Tesoro e a trasmettere le relative informazioni alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato. (R).

2. A seguito delle procedure di dematerializzazione di cui al precedente comma, la società di gestione accentrata dei titoli di Stato invia le informazioni sulle movimentazioni effettuate nel corso della giornata al Tesoro e alla Banca d'Italia che, entro il giorno lavorativo successivo, verificano che il saldo dei conti aperti presso la società di gestione accentrata dei titoli di Stato coincida con la quantità emessa di ciascun titolo di Stato, tenendo eventualmente conto di acquisti sul mercato e della residua circolazione di titoli non dematerializzati. (R).

3. Le eventuali differenze riscontrate in sede di verifica di cui al comma 2 sono comunicate dal Tesoro, d'intesa con la Banca d'Italia, alla società di gestione accentrata dei titoli di Stato che provvede tempestivamente ai riscontri di competenza e alle opportune rettifiche. (R).

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Capo V

Disposizioni finali

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 81

(L) Giurisdizione

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 82

(L) Abrogazioni di norme

1.

N.d.R. Si rimanda alle disposizioni legislative del D.L.vo 30 dicembre 2003, n. 396, indicate con la lettera «L» nel presente decreto. Le disposizioni legislative sono state unificate nel D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 83

(L) Entrata in vigore del testo unico

1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

MAZZELLA, Ministro per la funzione pubblica

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 81