
DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. 314
G.U.R.I. 18 novembre 2003, n. 268
Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.
(convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368)
TESTO COORDINATO (alla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e con annotazioni alla data 30 novembre 2023)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonchè per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;
Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;
Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi
(modificato e integrato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, integrato dall'art. 1, comma 106, lett. a) e b), della legge 23 agosto 2004, n. 239 e abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 45)
[1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata, garantendo la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti presso il Deposito nazionale, riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno e in relazione alle condizioni antropiche del territorio, è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1, ivi incluse le procedure espropriative, sono utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.
4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale di cui al comma 1 e le attività di supporto di cui all'articolo 3 sono finanziate dalla SOGIN Spa attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.
4-bis. La validazione del sito è effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). (1)]
La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 13 - 29 gennaio 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di "validazione" del sito.
Attuazione degli interventi
(integrato e modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, integrato dall'art. 1, comma 106, lett. d), della legge 23 agosto 2004, n. 239 e abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 45)
[1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:
[a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;] (lettera soppressa) (1)
[b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;] (lettera soppressa) (1)
c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;
d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;
e) alle procedure espropriative;
f) all'approvazione dei progetti (2);
g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla [sollecita] (parole soppressa) (3) progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell'APAT, che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da diciannove esperti di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri [, di cui uno con funzioni di presidente] (parole soppresse) (4), due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'intero, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali, uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT. Il Presidente della Commissione è nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.]
Lettera soppressa dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 13 - 29 gennaio 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera annotata, nella parte in cui non prevede una forma di partecipazione della Regione interessata, nei sensi di cui in motivazione, al procedimento di approvazione dei progetti.
Parola soppressa dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.
Parole soppresse dall'art. 1, comma 106, lett. c), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Allocazione dei rifiuti radioattivi
(integrato e modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368 e abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. f), del D.L.vo 4 marzo 2014, n. 45)
[1. Nel Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1 sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di [II e] (parole soppresse) (1) III categoria ed il combustibile irraggiato. [Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza.] (periodo soppresso) (2) Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonchè la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
1-bis. Con decreto dei Presidente dei Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno delle attività produttive e della salute, si provvede, avvalendosi del supporto operativo della SOGIN Spa, alla messa in sicurezza e allo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per la messa in sicurezza dei rifiuti di cui al precedente periodo, si applicano le procedure tecniche e amministrative di cui agli articoli 1 e 2, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 1, comma 3, primo periodo.
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è vietata l'esportazione definitiva dei materiali nucleari di III categoria al di fuori dei Paesi dell'Unione europea, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria. La sola esportazione temporanea di materiali nucleari di III categoria è autorizzata ai fini del loro trattamento e riprocessamento. (3)]
Parole soppresse dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.
Periodo soppresso dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368.
Per la proroga, al 31 dicembre 2010, del termine di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 33, comma 1-bis), del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Misure compensative e informazione
(modificato dalla legge di conversione 24 dicembre 2003, n. 368, integrato dall'art. 2, comma 560, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dall'art. 7-ter, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e dall'art. 6, comma 9, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19)
1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto. (1)
2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.
In attuazione del comma annotato si rimanda alle Delibere CIPE 20 gennaio 2012, n. 14, 19 luglio 2013, n. 41, 10 luglio 2017, n. 61, 22 dicembre 2017, n. 109, 25 ottobre 2018, n. 57, 26 novembre 2020, n. 68, 26 novembre 2020, n. 69, e alle Delibere CIPESS 22 dicembre 2021, n. 91, 27 dicembre 2022, n. 59, 27 dicembre 2022, n. 59 e 30 novembre 2023, n. 41.
Disposizioni di carattere finanziario
1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 novembre 2003
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA
BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PISANU, Ministro dell'interno
MARTINO, Ministro della difesa
MARZANO, Ministro delle attività produttive
MATTEOLI, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze
SIRCHIA, Ministro della salute
LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: CASTELLI