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ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

DECRETO 20 ottobre 2004

G.U.R.S.

5 novembre 2004, n. 46

Modifica del decreto 30 ottobre 2003, relativo all'approvazione del disciplinare tipo per i permessi di prospezione, ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione Siciliana.

L'ASSESSORE PER L'INDUSTRIA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182;

Visto l'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, recante la "Disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche nella Regione Siciliana. Attuazione della direttiva n. 94/22/CE" che, al comma 1, statuisce che "L'Assessore, con decreto, sentito il Consiglio regionale delle miniere, approva il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione e il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di idrocarburi in giacimento, prevedendo negli stessi possibili forme di collaborazione tra concedente ed operatore del settore al fine di promuovere investimenti e occupazione nella Regione Siciliana";

Visto il proprio decreto n. 73 del 15 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 43 del 3 ottobre 2003, di approvazione del disciplinare tipo;

Visto il proprio decreto n. 91 del 30 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 49 del 14 novembre 2003, con il quale è annullato il decreto n. 73 del 15 settembre 2003 e, contestualmente, approvato il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione;

Udito il Consiglio regionale delle miniere, che nell'adunanza del 1° ottobre 2004, ha espresso parere favorevole alla modifica dell'art. 5 e dell'art. 9 del disciplinare tipo, approvato, con decreto n. 91 del 30 ottobre 2003;

Ritenuto di provvedere in merito, procedendo alla modifica del comma 8, art. 5, e del comma 2, art. 9, del disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione, formulato in conformità alle disposizioni previste dall'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, al fine di una maggiore chiarezza interpretativa e di applicazione;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, il disciplinare tipo per i permessi di prospezione, di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione, approvato con decreto 30 ottobre 2003, è modificato, al comma 8, art. 5, e al comma 2, art. 9, come appresso indicato:

"Art. 5

8. Il titolare ha l'obbligo di iniziare le prove di produttività, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, salvo giustificati motivi, entro 2 mesi dall'ultimazione del pozzo, sia nell'ambito di permessi di ricerca, che nell'ambito di concessioni di coltivazione. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare, prima del loro inizio, all'U.R.I.G. per l'approvazione. Trascorsi 15 giorni dalla data di spedizione del programma senza che l'U.R.I.G. abbia comunicato le proprie decisioni, lo stesso si intende approvato. Durante l'esecuzione delle prove, il titolare è tenuto a comunicare settimanalmente all'U.R.I.G. tutti i dati tecnici inerenti le prove. L'U.R.I.G., qualora risulti indispensabile, può ordinare la ripetizione delle prove a spese del titolare".

"Art. 9

2. Le parti convengono che tale contributo sarà modulato come segue e riferito al "programma dei lavori", di cui al decreto di concessione di coltivazione e/o di proroga della concessione:

- per investimenti di attività di coltivazione minori o uguali a 10 milioni di euro: 5%;

- per investimenti di attività di coltivazione compresi fra 10 e 20 milioni di euro: 5% fino a 10 milioni + 4% da 10 a 20 milioni;

- per investimenti di attività di coltivazione superiori a 20 milioni di euro: 5% fino a 10 milioni + 4% da 10 a 20 milioni + 3% oltre 20 milioni di euro.

E' esclusa dal calcolo del contributo l'attività esplorativa, eventualmente prevista anche durante il periodo di vigenza della concessione, fatta eccezione per le perforazioni con esito positivo, cioè suscettibili di sfruttamento economico".

Art. 3

I rapporti tra l'amministrazione concedente e gli operatori del settore saranno regolati da apposite convenzioni conformi al disciplinare tipo così come modificato, da stipulare contestualmente all'emissione del decreto di conferimento del permesso di prospezione o di ricerca.

Art. 4

Per quanto non modificato con il presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al disciplinare tipo approvato con decreto n. 91 del 30 ottobre 2003.

Art. 5

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e comunicato al Ministero delle attività produttive per la pubblicazione nel BUIG ed alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

Palermo, 20 ottobre 2004.

D'AQUINO