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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2004, n. 295

G.U.R.I. 14 dicembre 2004, n. 292

Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 28;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il citato articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede che le modalità di riconoscimento delle primarie istituzioni formative, pubbliche o private, abilitate a rilasciare i titoli post-universitari per l'ammissione al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale, bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, siano disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio 2004 e del 31 maggio 2004;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio avv. Luigi Mazzella;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2

Titoli post-universitari e soggetti abilitati al rilascio

1. Sono titoli di studio post-universitari considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale quelli rilasciati da università o istituti universitari italiani o stranieri di cui agli articoli 5 e 6 all'esito di corsi su classi di materie oggetto di esame del corso-concorso predetto di durata almeno biennale, ovvero annuale cumulabile purché conseguiti in anni di corso diversi, che si concludono con un esame finale.

2. Sono, altresì, considerati utili ai fini dell'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale i titoli post-universitari rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private costituite anche in consorzio, a seguito di corsi biennali, ovvero annuali cumulabili purché conseguiti in anni di corso diversi, riconosciuti secondo le procedure disciplinate dall'articolo 4.

3. I corsi preordinati al rilascio dei titoli di cui al comma 2 si concludono con un esame finale che consiste in una prova scritta e in una prova orale, entrambi riguardanti le classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, nonché in eventuali esami pratici attitudinali diretti a verificare il possesso delle capacità dirigenziali. Almeno un quinto e non più di un quarto delle attività formative previste dalla frequenza del corso é realizzato attraverso stages presso amministrazioni pubbliche o aziende private sia italiane che estere.

Art. 3

Requisiti delle istituzioni formative pubbliche o private abilitate al rilascio

1. Le istituzioni formative pubbliche o private, ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) esperienza decennale in corsi di formazione manageriale e di scienza dell'amministrazione nonché nel campo della formazione in generale. Tale esperienza deve essere comprensiva di almeno un quinquennio in materia di formazione del personale di pubbliche amministrazioni che preveda una verifica finale concernente argomenti e classi di materie oggetto delle prove di esame del corso-concorso di formazione dirigenziale;

b) elevato livello professionale della docenza caratterizzata dalla presenza di professori universitari di discipline afferenti alle classi di materie oggetto delle prove di esame per l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, ovvero di soggetti che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali presso strutture pubbliche o private ed attività di docenza nelle materie oggetto del corso-concorso di selezione dirigenziale;

c) possesso di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico scientifiche, nonché di adeguati servizi per gli studenti.

2. Per il riconoscimento dei titoli rilasciati da istituzioni formative pubbliche o private straniere, oltre ai requisiti di cui al comma 1, si tiene conto anche della particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale.

3. Le istituzioni formative private di cui al comma 1, devono essere costituite nella forma di società di capitali, anche a partecipazione pubblica, di fondazioni ovvero di consorzi tra i predetti soggetti, ed attestare, per il triennio antecedente l'istanza di riconoscimento prevista dall'articolo 4, comma 1, un volume di affari almeno pari a due milioni di euro, di cui il quaranta per cento ovvero un milione e mezzo di euro derivante dallo svolgimento di attività formative rivolte a personale direttivo e dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 4

Procedura di riconoscimento

1. Le istituzioni di cui all'articolo 3, che intendano ottenere il riconoscimento dei titoli di studio postuniversitari utili all'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale, devono presentare, entro il mese di marzo di ogni anno, apposita istanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti indicati agli articoli 2, commi 2 e 3, e 3 del presente decreto con allegata copia dello statuto o dell'atto costitutivo.

2. Per la verifica dei requisiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di una Commissione tecnica interministeriale nominata per la durata di tre anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta da cinque membri, di cui due designati dal Ministro per la funzione pubblica, tra cui il presidente, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e un docente stabile dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. La Commissione interministeriale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i costi per il funzionamento della medesima gravano sui competenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. I componenti designati dal Ministro per la funzione pubblica e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono scelti tra coloro che risultino in possesso di una particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di organizzazione e formazione, conseguita a seguito di svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali e che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione professionale e post-universitaria e da pubblicazioni scientifiche, o che provengano dal settore della ricerca e della docenza universitaria, dalle magistrature e dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

4. La Commissione esamina le istanze presentate ai sensi del comma 1, verificando la completezza della documentazione fornita e il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3, e compila, entro il mese di luglio, un elenco dei titoli riconosciuti idonei per l'accesso al corso-concorso e delle istituzioni abilitate a rilasciarli. L'elenco é approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. La Commissione verifica ogni anno la permanenza dei requisiti accertati all'atto del riconoscimento dei titoli, anche richiedendo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica lo svolgimento di attività ispettive presso i soggetti che li rilasciano. La Commissione, qualora accerti la carenza di almeno uno dei requisiti, dispone la sospensione temporanea del riconoscimento assegnando all'istituzione un termine entro cui provvedere. In caso di persistente carenza del requisito, o comunque di gravi inadempienze, la Commissione dispone la revoca del riconoscimento.

6. In sede di prima attuazione del presente decreto ed entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, viene nominata la Commissione interministeriale ai fini della predisposizione dell'elenco di cui al comma 4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le istituzioni formative pubbliche e private interessate possono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le istanze di cui al comma 1.

Art. 5

Titoli rilasciati da istituti di istruzione universitaria superiore appartenenti all'Unione europea

1. I titoli rilasciati da università e istituti di istruzione universitaria di Paesi appartenenti all'Unione europea, sono validi ai fini della partecipazione al corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale se riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6

Riconoscimento dei titoli rilasciati da istituti di istruzione universitaria superiore appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona.

1. I titoli rilasciati da istituti di istruzione superiore, operanti nel territorio nazionale, appartenenti ai Paesi aderenti alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore sottoscritta a Lisbona l'11 aprile 1997, sono riconosciuti secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 4, della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: MAZZELLA

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2004

Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 281